Assegno divorzile: criteri, calcolo e revisione
Quando il matrimonio si scioglie, l'assegno divorzile non è più la garanzia del tenore di vita di prima, né un semplice sostegno minimo. È lo strumento con cui il giudice riequilibra le conseguenze economiche delle scelte fatte insieme, riconoscendo il contributo che ciascuno ha dato alla famiglia. Qui trovi presupposti, criteri di calcolo, vicende successive e diritti collegati, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale e, in pari misura, compensativa e perequativa (Cass. SS.UU. n. 18287/2018).
- Non serve a mantenere il tenore di vita matrimoniale: il giudice valuta la disparità economica e le sue cause.
- Rilevano durata del matrimonio, età, contributo alla famiglia e al patrimonio dell'altro, sacrifici professionali, anche nella convivenza prematrimoniale.
- Le nuove nozze estinguono l'assegno; la convivenza stabile fa cadere solo la componente assistenziale (SS.UU. n. 32198/2021).
- L'una tantum chiude ogni pretesa economica, ma esclude reversibilità e quota del TFR.
- La revisione si chiede per giustificati motivi sopravvenuti, con il procedimento dell'art. 473-bis.29 c.p.c.
Chi si trova ad affrontare un divorzio arriva spesso con due convinzioni: che l'assegno spetti automaticamente a chi guadagna meno, oppure che non spetti più a nessuno dopo il 2017. Entrambe sono sbagliate. La Cassazione ha cambiato orientamento due volte in poco più di un anno, e il punto d'arrivo, fissato dalle Sezioni Unite nel 2018, richiede un esame caso per caso della storia economica della coppia.
La guida segue l'ordine in cui il problema si pone in concreto: prima se l'assegno spetta, poi quanto, poi cosa succede negli anni successivi al divorzio. Se vuoi farti un'idea dell'importo nel tuo caso, puoi usare il calcolatore dell'assegno di mantenimento e divorzile, che applica i criteri descritti qui.
Che cos'è l'assegno divorzile
L'assegno divorzile è la prestazione periodica che il tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pone a carico di un ex coniuge e a favore dell'altro. La fonte è l'art. 5, comma 6, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo sostituito dalla legge n. 74 del 1987.
La norma contiene due elementi distinti. L'ultima parte fissa il presupposto: la mancanza di mezzi adeguati o l'impossibilità oggettiva di procurarseli. La prima parte elenca i criteri: condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo alla famiglia e al patrimonio, redditi, durata del matrimonio. Il modo in cui questi due piani si combinano è stato oggetto di un lungo contrasto giurisprudenziale.
Fino al 2017 la giurisprudenza leggeva l'«adeguatezza» dei mezzi in rapporto al tenore di vita goduto durante il matrimonio. Con la sentenza n. 11504 del 10 maggio 2017 la Prima Sezione civile ha abbandonato quel parametro, sostituendolo con quello dell'indipendenza o autosufficienza economica del richiedente. Il contrasto che ne è seguito è stato risolto l'anno successivo dalle Sezioni Unite.
La funzione composita: le Sezioni Unite del 2018
Le Sezioni Unite hanno respinto entrambi i criteri «puri». Il tenore di vita matrimoniale, se assunto come parametro unico, trasforma l'assegno in una rendita che prolunga il matrimonio oltre il suo scioglimento. L'autosufficienza, all'opposto, ignora che la debolezza economica di uno dei due può essere l'effetto di decisioni prese insieme: chi ha ridotto o abbandonato il lavoro per dedicarsi alla famiglia, consentendo all'altro di investire nella carriera, non può essere trattato come chi quella scelta non l'ha mai fatta.
Il fondamento è costituzionale: i principi di pari dignità dei coniugi e di solidarietà, che secondo la Corte continuano a operare anche dopo lo scioglimento del vincolo. Ne derivano tre componenti, che il giudice deve valutare congiuntamente.
| Componente | Che cosa garantisce | Elementi valutati |
|---|---|---|
| Assistenziale | Un sostegno a chi non ha mezzi adeguati e non può procurarseli per ragioni oggettive | Età, stato di salute, capacità lavorativa residua, patrimonio e redditi |
| Compensativa | Il riconoscimento del contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell'altro | Lavoro domestico e di cura, rinunce professionali, apporto alla carriera o all'impresa dell'altro coniuge |
| Perequativa | Il riequilibrio della disparità economica generata dalle scelte comuni | Divario tra le condizioni economico-patrimoniali al momento del divorzio e sue cause |
Quando spetta: presupposti e onere della prova
Il giudizio si articola in due momenti, che la giurisprudenza distingue con chiarezza: l'an, cioè se l'assegno spetti, e il quantum, cioè in quale misura. Sul primo piano il giudice compara le condizioni economico-patrimoniali delle parti; se riscontra uno squilibrio apprezzabile, ne ricerca le cause, verificando se dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio.
L'onere della prova grava sul richiedente. Chi chiede l'assegno deve dimostrare non soltanto il divario reddituale, ma anche il nesso tra quel divario e il ruolo assunto nella famiglia, oppure l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati. In mancanza di questa prova, uno squilibrio anche significativo può non bastare.
Tra gli indicatori ricorrenti nella giurisprudenza di merito figurano:
- la durata del matrimonio e, se rilevante, della convivenza che lo ha preceduto;
- l'età e lo stato di salute del richiedente, da cui dipendono le sue concrete prospettive di reinserimento lavorativo;
- le potenzialità reddituali future, valutate in modo realistico e non astratto;
- i sacrifici professionali documentabili: interruzione del lavoro, part-time, rinuncia a trasferimenti o avanzamenti;
- il patrimonio mobiliare e immobiliare di entrambi, compresa la disponibilità di una casa di abitazione;
- il contributo alla formazione del patrimonio comune o personale dell'altro coniuge.
Come si quantifica
La legge non fissa percentuali né formule. La quantificazione è il risultato di una valutazione ponderata degli stessi elementi utilizzati per l'an, e deve essere motivata con riferimento al caso concreto. Per questo due divorzi con redditi identici possono portare a importi molto diversi: pesa la storia della coppia, non la sola fotografia dei redditi al momento della domanda.
La componente compensativa tende a crescere con la durata del matrimonio e con l'entità dei sacrifici dimostrati; quella assistenziale è commisurata a ciò che manca al richiedente per una vita autonoma e dignitosa, tenuto conto delle sue possibilità effettive. La sentenza deve inoltre prevedere un criterio di adeguamento automatico, almeno agli indici di svalutazione monetaria (art. 5, comma 7, L. 898/1970), salvo che il tribunale lo escluda per palese iniquità con motivata decisione.
Assegno divorzile e assegno di mantenimento
L'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione e l'assegno divorzile rispondono a logiche diverse, perché diversa è la condizione del vincolo. Con la separazione il matrimonio esiste ancora e permangono i doveri di assistenza materiale; con il divorzio il vincolo si scioglie, e con esso il fondamento di quell'obbligo.
| Mantenimento (separazione) | Assegno divorzile | |
|---|---|---|
| Fonte | Art. 156 c.c. | Art. 5, comma 6, L. 898/1970 |
| Vincolo matrimoniale | Persiste | Sciolto o cessati gli effetti civili |
| Funzione | Prosecuzione del dovere di assistenza materiale | Assistenziale e compensativo-perequativa |
| Addebito | Escluso per il coniuge a cui è addebitata la separazione | Le «ragioni della decisione» sono uno dei criteri di valutazione |
| Effetto sull'altro assegno | Non vincola il giudice del divorzio | Si determina autonomamente, anche se l'importo della separazione è un dato di fatto utile |
Per il mantenimento dei figli, che segue regole proprie e resta dovuto a prescindere dall'assegno tra ex coniugi, rinvio alla guida al Protocollo di Napoli 2026 sulle spese per i figli.
Nuove nozze e nuova convivenza
Le nuove nozze producono la cessazione automatica dell'obbligo. La convivenza stabile con un nuovo partner, che la legge non menziona, ha invece effetti più articolati, chiariti dalle Sezioni Unite nel 2021.
In concreto, chi chiede la revoca dell'assegno deve provare la stabilità della nuova convivenza, mentre chi vuole conservarne una parte deve dimostrare il fondamento compensativo. In sede di revisione, l'assegno può essere rimodulato anziché eliminato.
L'assegno in unica soluzione (una tantum)
L'una tantum presuppone l'accordo delle parti e il controllo di equità del tribunale. Il suo effetto è tombale: dopo il versamento, nessuna delle due parti può proporre domande economiche, nemmeno se le condizioni cambiano radicalmente. È una soluzione che dà certezza a entrambi, ma ha un costo che va valutato prima di firmare.
Lo stesso ragionamento vale per la quota del trattamento di fine rapporto prevista dall'art. 12-bis, che richiede anch'essa la titolarità dell'assegno. Chi accetta l'una tantum rinuncia quindi, di fatto, anche a questi diritti futuri.
Revisione e revoca dell'assegno
L'assegno divorzile può essere modificato o revocato quando, dopo la sentenza, sopravvengono giustificati motivi. Con la riforma Cartabia la disciplina processuale è passata dall'art. 9, comma 1, L. 898/1970, abrogato dal d.lgs. n. 149/2022, all'art. 473-bis.29 c.p.c., che regola in modo unitario la modifica dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio.
Il requisito resta lo stesso: occorrono fatti nuovi, sopravvenuti rispetto alla decisione, che alterino l'equilibrio economico su cui il giudice aveva fondato la sua valutazione. Non si possono far valere circostanze già esistenti e non dedotte nel giudizio di divorzio. Tra i motivi più frequenti:
- perdita del lavoro o riduzione significativa del reddito dell'obbligato;
- miglioramento stabile delle condizioni economiche del beneficiario, per nuova occupazione, eredità o altro;
- nuove nozze (con cessazione automatica) o convivenza stabile del beneficiario;
- nascita di figli da una nuova unione dell'obbligato, che incide sulla sua capacità contributiva;
- revoca dell'assegnazione della casa familiare, che modifica il valore economico complessivo delle posizioni.
I diritti collegati: reversibilità, TFR, eredità
La titolarità di un assegno divorzile periodico apre l'accesso ad alcuni diritti ulteriori, che spesso pesano quanto l'assegno stesso.
Pensione di reversibilità
Se l'ex coniuge obbligato muore, il beneficiario non passato a nuove nozze ha diritto alla pensione di reversibilità, purché il rapporto da cui trae origine il trattamento sia anteriore alla sentenza di divorzio (art. 9, comma 2, L. 898/1970). Se esiste un coniuge superstite con gli stessi requisiti, la pensione viene ripartita dal tribunale tenendo conto della durata del rapporto (art. 9, comma 3).
Quota del TFR
L'ex coniuge non risposato e titolare di assegno ha diritto al 40% dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro, calcolata sugli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (art. 12-bis L. 898/1970).
Assegno a carico dell'eredità
Dopo la morte dell'obbligato, il beneficiario che versi in stato di bisogno può ottenere dal tribunale un assegno periodico a carico dell'eredità, determinato tenendo conto dell'importo delle somme già percepite, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche (art. 9-bis L. 898/1970).
Il trattamento fiscale
Chi versa l'assegno periodico può dedurlo dal proprio reddito complessivo nella misura risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, con esclusione della parte destinata al mantenimento dei figli (art. 10, comma 1, lett. c), TUIR). Per chi lo riceve, l'assegno costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. i), TUIR) e va dichiarato.
L'assegno in unica soluzione resta fuori da questo regime, perché non ha carattere periodico: non è deducibile per chi lo paga e non è tassato come reddito per chi lo riceve. È un elemento da mettere nel conto quando si confrontano le due soluzioni.
Come si chiede nel rito unificato
Dal 28 febbraio 2023 la domanda di divorzio, e con essa quella di assegno, segue il rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.). L'art. 4 L. 898/1970, che regolava il vecchio procedimento, è stato abrogato. Per il quadro completo del nuovo processo, compresi i correttivi del d.lgs. n. 164/2024, rinvio alla guida sul rito unificato dopo la riforma Cartabia.
Due aspetti riguardano direttamente l'assegno. Il ricorso deve essere corredato della documentazione reddituale e patrimoniale prevista dall'art. 473-bis.12 c.p.c., tra cui le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni: una disclosure incompleta indebolisce la posizione di chi chiede e di chi resiste. E l'art. 473-bis.49 c.p.c. consente di cumulare nello stesso ricorso la domanda di separazione e quella di divorzio; la Cassazione, con l'ordinanza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha ritenuto il cumulo ammissibile anche nel procedimento su domanda congiunta.
Cosa preparare prima del primo colloquio
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi, se disponibili;
- documentazione del patrimonio: immobili, conti, investimenti, partecipazioni;
- prove dei sacrifici professionali: contratti, dimissioni, passaggi a part-time, rinunce documentate;
- prove del contributo alla famiglia e al patrimonio dell'altro, anche relative alla convivenza prematrimoniale;
- provvedimenti già emessi in sede di separazione ed eventuali accordi economici tra le parti.
Domande frequenti
L'assegno divorzile spetta sempre al coniuge che guadagna meno?
No. Il divario di reddito è solo il punto di partenza. L'assegno spetta se il richiedente non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive, e il giudice deve verificare le cause della disparità: in particolare se deriva dalle scelte condivise durante il matrimonio e dal contributo dato alla famiglia e al patrimonio dell'altro coniuge.
Il tenore di vita matrimoniale conta ancora?
Non come parametro autonomo. Dopo le Sezioni Unite n. 18287/2018 l'assegno non serve a conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, né si limita a garantire l'autosufficienza: il giudice applica un criterio composito, assistenziale e compensativo-perequativo, fondato sulla comparazione delle condizioni economiche e sul contributo di ciascuno alla vita familiare.
Se l'ex coniuge va a convivere con un nuovo partner perde l'assegno?
Non automaticamente. Le nuove nozze fanno cessare l'assegno per legge, mentre la convivenza stabile fa venir meno solo la componente assistenziale. Secondo le Sezioni Unite n. 32198/2021 la componente compensativa può sopravvivere, se il beneficiario prova il contributo dato alla famiglia e i sacrifici professionali sostenuti durante il matrimonio.
Conviene chiedere l'assegno in un'unica soluzione?
Dipende. L'una tantum, se il tribunale la ritiene equa, chiude definitivamente i rapporti economici: dopo non si può proporre alcuna altra domanda di contenuto economico. Chi la riceve rinuncia però anche alla quota di pensione di reversibilità e a quella del TFR dell'ex coniuge, che presuppongono la titolarità di un assegno periodico.
Si può chiedere di ridurre o eliminare l'assegno divorzile?
Sì, se dopo il divorzio sopravvengono giustificati motivi, cioè fatti nuovi che modificano l'equilibrio economico considerato dal giudice: perdita del lavoro, nuove nozze o convivenza stabile del beneficiario, miglioramento significativo delle sue condizioni. Il procedimento di modifica è oggi disciplinato dall'art. 473-bis.29 c.p.c.
Come si tratta l'assegno divorzile ai fini fiscali?
Per chi lo versa, l'assegno periodico è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, esclusa la parte destinata al mantenimento dei figli. Per chi lo riceve costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. i), TUIR). L'assegno in unica soluzione non rientra in questo regime.
Conclusioni
Dopo il 2018 l'assegno divorzile non si ottiene, e non si nega, in base al solo confronto dei redditi. Il giudice ricostruisce la storia economica della coppia e si chiede se lo squilibrio finale sia il prodotto delle scelte fatte insieme. Per chi chiede l'assegno, questo significa costruire una prova documentata del contributo e dei sacrifici; per chi è chiamato a versarlo, verificare se quel nesso esista davvero.
Le vicende successive contano quanto la decisione iniziale: una convivenza stabile, un'offerta di una tantum, la perdita del lavoro possono cambiare l'equilibrio raggiunto, ma ciascuna segue regole precise. Valutarle per tempo evita di rinunciare a diritti che non si possono più recuperare.
Lo Studio Legale Celotti assiste in materia di separazione, divorzio e rapporti patrimoniali tra coniugi, anche con consulenza online. Puoi partire da una stima con il calcolatore e poi valutare il tuo caso con un avvocato.
Richiedi una consulenzaStima l'assegnoLegge 1° dicembre 1970, n. 898, artt. 5, 9, 9-bis e 12-bis
Codice di procedura civile, artt. 473-bis.12, 473-bis.29 e 473-bis.49 (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)
Codice civile, art. 156
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 10, comma 1, lett. c), e 50, comma 1, lett. i)
Cass. civ., Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504
Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 18287
Cass. civ., Sez. Un., n. 22434/2018
Cass. civ., Sez. Un., 5 novembre 2021, n. 32198
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 ottobre 2023, n. 28727
Cass. civ., Sez. Un., 18 dicembre 2023, n. 35385
Questo articolo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. L'esito di ogni vicenda dipende dalle circostanze concrete e dalla documentazione disponibile: per una valutazione del tuo caso rivolgiti a un avvocato.

