Astensione degli avvocati dalle udienze: regole e come aderire
Dall'8 al 12 giugno 2026 gli avvocati penalisti italiani si asterranno dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale. L'astensione è stata proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane (UCPI) con delibera del 22 maggio 2026, a seguito della vicenda delle intercettazioni dei colloqui tra difensori e detenuti emersa presso la Casa Circondariale di Perugia «Capanne».
Ma che cosa significa, in concreto, l'astensione dell'avvocato dalle udienze? Quali regole la disciplinano, quali sono i casi in cui non è consentita e come vi si aderisce correttamente? In questa guida lo Studio Legale Celotti illustra il quadro normativo, i casi di esclusione, la giurisprudenza di legittimità e le modalità operative di adesione.
Che cos'è l'astensione degli avvocati e qual è la sua base normativa
L'astensione collettiva dalle udienze è la forma con cui l'Avvocatura esercita la propria libertà di manifestazione e protesta. Non si tratta tecnicamente di uno «sciopero», perché l'avvocato non è un lavoratore subordinato: è invece l'esercizio di un diritto di rilevanza costituzionale, che però incide su un servizio pubblico essenziale — l'amministrazione della giustizia — e dunque è sottoposto a una disciplina rigorosa.
La fonte primaria è la Legge 12 giugno 1990, n. 146 (come modificata dalla L. n. 83/2000) sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. In attuazione di tale legge, le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura (OUA, UCPI, ANF, AIGA, UNCC) hanno adottato il Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008.
Il Codice di autoregolamentazione: le regole della proclamazione
L'art. 2 del Codice fissa i presupposti di legittimità della proclamazione, che vincolano l'organismo proclamante (nel caso di specie, la Giunta UCPI):
- • Preavviso minimo di 10 giorni: la proclamazione, con motivazione e durata, va comunicata al Presidente della Corte d'Appello, ai dirigenti degli uffici giudiziari interessati, al Ministro della Giustizia, alla Commissione di garanzia e al Consiglio Nazionale Forense.
- • Durata massima: l'astensione non può superare otto giorni consecutivi (esclusi domeniche e festivi), né otto giorni complessivi nel medesimo mese solare.
- • Intervallo: tra un'astensione e la successiva devono intercorrere almeno quindici giorni; tra proclamazione ed effettuazione non più di sessanta giorni.
L'astensione dell'8–12 giugno 2026, articolata su cinque giorni feriali, rispetta il limite degli otto giorni e si colloca pienamente entro la cornice dell'art. 2.
I casi di esclusione: quando l'astensione non è consentita
Il cuore del Codice sono le prestazioni indispensabili, cioè le attività che devono essere comunque assicurate. Trattandosi di astensione nel settore penale, rileva in particolare l'art. 4: in questi casi il difensore non può legittimamente astenersi.
Materia penale — art. 4 del Codice
- »Perquisizioni e sequestri; udienze di convalida dell'arresto e del fermo; udienze afferenti a misure cautelari.
- »Interrogatori ex art. 294 c.p.p. e incidente probatorio (salvo i casi non urgenti, es. accertamento peritale complesso).
- »Giudizio direttissimo e atti urgenti ex art. 467 c.p.p.
- »Procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante l'astensione o entro 360 giorni (indagini preliminari), 180 giorni (merito) o 90 giorni (legittimità).
- »Procedimenti con imputato in custodia cautelare o detenzione, quando questi chieda espressamente di procedere (analogamente all'art. 420-ter, c. 5, c.p.p.).
Per completezza, il Codice prevede esclusioni anche nelle altre materie: in ambito civile (art. 5) per provvedimenti cautelari, stato e capacità delle persone, alimenti, separazione/divorzio e affidamento di minori, condotta antisindacale e licenziamenti, fallimenti, convalida di sfratto, materia elettorale; in ambito amministrativo e tributario (art. 6) per i procedimenti cautelari e urgenti e per la materia elettorale.
Come aderire all'astensione: le modalità operative
L'adesione non è automatica: per produrre effetto e obbligare al rinvio, deve essere manifestata secondo l'art. 3 del Codice. La adesione del difensore deve essere, alternativamente:
MODALITÀ A — IN UDIENZA
Dichiarata personalmente, o tramite sostituto del titolare della difesa, in udienza o all'atto di indagine preliminare.
MODALITÀ B — ATTO SCRITTO
Comunicata con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice (o nella segreteria del PM) e agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data fissata.
L'astensione, regolarmente dichiarata, produce effetto anche se gli altri difensori del medesimo procedimento non vi aderiscono (art. 3, c. 2) e si applica a tutti i soggetti, compreso il difensore della persona offesa. Il diritto può essere esercitato in ogni stato e grado, sia dal difensore di fiducia sia da quello d'ufficio. Il consiglio operativo, ribadito anche dalle Camere Penali territoriali, è di comunicare l'adesione con congruo anticipo nei procedimenti in cui essa è consentita.
Cosa dice la giurisprudenza
Il punto fermo è rappresentato dalle Sezioni Unite penali, sentenza n. 40187 del 27 marzo 2014 (ric. Lattanzio, Rv. 259926): il Codice di autoregolamentazione costituisce fonte di diritto oggettivo, con norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes e cui anche il giudice è soggetto ex art. 101, comma 2, Cost. Ne consegue che, di fronte all'adesione legittima del difensore, il giudice deve disporre il rinvio, salvo che la trattazione del processo sia oggettivamente indifferibile.
Tale impostazione è stata convalidata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 180 del 2018. Sul versante dei procedimenti camerali a partecipazione facoltativa sono poi intervenute le Sezioni Unite n. 15232 del 2015, che hanno qualificato il diritto di adesione all'astensione come diritto soggettivo pubblico a rilevanza costituzionale, comprimibile solo dall'interesse dell'imputato a una celere definizione del processo (l'astensione del difensore di parte civile o della persona offesa non dà diritto al rinvio qualora il difensore dell'imputato o dell'indagato non abbia espressamente o implicitamente manifestato analoga dichiarazione di astensione).
Sul piano formale, la Cassazione penale n. 13215 del 2014 ha precisato che l'adesione, per essere legittima, deve essere comunicata in udienza oppure con atto scritto almeno due giorni prima, secondo l'art. 3: in difetto, l'istanza di rinvio va respinta.
Un profilo di notevole rilievo pratico riguarda infine gli effetti sulla prescrizione. La Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 2375 del 21 gennaio 2025 ha ribadito un orientamento ormai consolidato: l'astensione del difensore è esercizio di un diritto costituionalmente garantito ma non può equipararsi a un legittimo impedimento a comparire, per cui configura una causa di sospensione della prescrizione per l'intero periodo tra le due udienze, anche quando il rinvio superi i sessanta giorni previsti dall'art. 159, comma 1, n. 3, del codice penale.
L'astensione dell'8–12 giugno 2026: cosa sapere
La protesta nasce dalla denuncia, formulata dall'UCPI, della captazione di colloqui difensivi all'interno della sala colloqui del carcere «Capanne» di Perugia, in asserita violazione delle garanzie di libertà del difensore (art. 103 c.p.p.) e della segretezza del rapporto difensore–assistito tutelata da norme costituzionali, convenzionali e processuali. È prevista una manifestazione nazionale a Perugia l'11 giugno 2026.
Per il cittadino con un procedimento penale in corso, ciò può comportare il rinvio dell'udienza ricadente in quei giorni, salvo i casi indispensabili sopra elencati. Per gli avvocati, l'adesione va gestita nel rispetto puntuale dell'art. 3, verificando preventivamente che il procedimento non rientri tra le esclusioni dell'art. 4.
Domande frequenti sull'astensione degli avvocati
L'astensione degli avvocati è uno sciopero?
No. Non si tratta tecnicamente di uno sciopero, perché l'avvocato non è un lavoratore subordinato. È l'esercizio di un diritto di rilevanza costituzionale, disciplinato dalla Legge n. 146/1990 e dal Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze, pubblicato in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2008.
Come deve l'avvocato comunicare l'adesione all'astensione?
Secondo l'art. 3 del Codice, l'adesione va dichiarata in udienza, personalmente o tramite sostituto, oppure comunicata con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice (o nella segreteria del PM) e agli altri avvocati costituiti, almeno due giorni prima della data fissata.
In quali casi penali l'astensione non è consentita?
L'art. 4 del Codice esclude l'astensione per convalide di arresto e fermo, udienze su misure cautelari, perquisizioni e sequestri, interrogatori ex art. 294 c.p.p., incidente probatorio urgente, giudizio direttissimo e atti urgenti ex art. 467 c.p.p., reati con prescrizione in maturazione (entro 360, 180 o 90 giorni a seconda della fase) e procedimenti con imputato detenuto che chieda di procedere.
Il giudice è obbligato a rinviare l'udienza?
Sì. Secondo le Sezioni Unite penali n. 40187/2014, il Codice di autoregolamentazione è fonte di diritto oggettivo vincolante erga omnes: di fronte all'adesione legittima del difensore il giudice deve disporre il rinvio, salvo che la trattazione del processo sia oggettivamente indifferibile. L'orientamento è stato confermato da Corte costituzionale n. 180/2018.
L'astensione vale anche per le altre parti?
Sì. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Codice, l'astensione regolarmente dichiarata costituisce legittimo motivo di rinvio anche se altri avvocati del medesimo procedimento non vi aderiscono, e si applica a tutti i soggetti, compreso il difensore della persona offesa.

