Processo telematicoCassazione 2026collegamento ipertestuale

Aumento del compenso per atti con tecniche informatiche


8 Giugno 2026|Cass. civ., Sez. III, ord. 1° giugno 2026, n. 17367|avv.celotti

Diritto Forense · Compensi professionali

Con l'ordinanza n. 17367 del 1° giugno 2026 la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione torna sulla maggiorazione del 30% del compenso per gli atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione.

Cass. civ., Sez. III, ord. 1° giugno 2026, n. 17367 — Pres. Scarano, Rel. Gorgoni

La pronuncia conferma un orientamento consolidato e offre l'occasione per sgombrare il campo da un equivoco ancora diffuso: la maggiorazione del compenso non spetta per il solo fatto di aver depositato atti «nativi digitali» con «collegamenti multimediali».

Il quadro normativo: l'art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014

Il riferimento è l'art. 4, comma 1-bis, del d.m. n. 55/2014, introdotto dal d.m. n. 37/2018 (con decorrenza dal 27 aprile 2018) e successivamente modificato dal d.m. n. 147/2022. La disposizione stabilisce che il compenso sia «di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento» quando gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti con tecniche che ne agevolino la consultazione, consentendo in particolare la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, oltre alla navigazione interna al documento.

Il punto centrale

La norma non premia la modalità telematica di deposito — ormai la regola generale — bensì la concreta utilità del collegamento ipertestuale: la tecnica redazionale che, tramite indici, segnalibri e rinvii incrociati, consente di «navigare» con rapidità nell'atto e nei documenti allegati, particolarmente preziosa nelle controversie a forte complessità documentale.

Il principio affermato dalla Corte

Vale la pena riportare il passaggio motivazionale di interesse, che riepiloga in modo nitido lo stato della giurisprudenza di legittimità:

Il d.m. n. 55/2014, art. 4, comma 1-bis — inserito dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, art. 1, comma 1, lett. b), a decorrere dal 27 aprile 2018 e applicabile, ai sensi del medesimo d.m. n. 37 del 2018, art. 6, comma 1, alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (27 aprile 2018) e modificato dal d.m. 147/2022 — dispone che «Il compenso (…) è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto». Trattasi non già della modalità telematica di redazione e trasmissione degli atti processuali, ma del c.d. collegamento ipertestuale, ossia della tecnica redazionale idonea a consentire un'agevole consultazione dell'atto e dei documenti allegati, più rapida e diretta all'interno del fascicolo telematico, particolarmente utile nei casi di complessità documentale.

Questa Corte ha al riguardo già avuto modo di affermare (da ultimo v. Cass. 11/7/2025, n. 9464) che la mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso. «Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (Cass. n. 37692/2022; Cass. n. 1994/2023; Cass. n. 24532/2023) insindacabile in sede di legittimità, fatto salvo il controllo sulla motivazione».

Si è altresì precisato che ai fini del riconoscimento dell'aumento del compenso ex art. 4, co. 1-bis, del d.m. n. 55/2014, non è sufficiente il mero utilizzo del processo telematico, essendo richiesto, invece, che la redazione degli atti giudiziari e la produzione dei documenti vengano effettuate con tecniche informatiche più raffinate, tali da consentire di «navigare» all'interno dell'atto stesso e dei documenti allegati con tecniche «ipertestuali» (indici e riferimenti incrociati), così riducendo significativamente i tempi di consultazione (v. Cass. 19/7/2023, n. 21365).

Orbene, nella specie la ricorrente non illustra né dimostra quali atti siano stati redatti con tecniche tali da realizzare le finalità espresse dall'art. 1, comma 1 bis, cit., né di avere richiesto al giudice a quo il riconoscimento della maggiorazione qui pretesa.

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17367/2026

Una maggiorazione discrezionale, non automatica

Il primo principio cardine è che non si tratta di un incremento obbligatorio. La norma rimette al giudice la valutazione dell'effettiva utilità del collegamento ipertestuale rispetto ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale insindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità della motivazione.

Il deposito telematico, da solo, non basta

Il secondo principio è la conferma di un orientamento costante: il mero utilizzo del processo telematico non integra i presupposti della maggiorazione. È richiesto l'impiego di tecniche più raffinate — indici, segnalibri, riferimenti incrociati — che consentano la vera e propria «navigazione» ipertestuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, con conseguente riduzione significativa dei tempi di consultazione.

Nel caso esaminato il ricorso è stato respinto sul punto proprio perché la parte non aveva né illustrato né dimostrato quali atti fossero stati redatti con tali tecniche, né di avere chiesto al giudice di merito il riconoscimento della maggiorazione: una duplice carenza, di allegazione e di domanda, ritenuta dirimente.

Indicazioni operative per il professionista

1

Richiedere espressamente la maggiorazione. Non potendo essere riconosciuta d'ufficio, va sollecitata già nella nota spese o nelle conclusioni, indicando in modo puntuale gli atti redatti con tecniche ipertestuali.

2

Predisporre l'atto con cura tecnica. Inserire un indice navigabile, creare segnalibri (bookmark) nel PDF, attivare i collegamenti ipertestuali verso gli allegati e verso i singoli paragrafi, garantire la ricercabilità testuale evitando scansioni «immagine» prive di livello di testo.

3

Rendere verificabile la tecnica adottata. Un atto la cui struttura ipertestuale sia immediatamente apprezzabile dal giudice rende più solida la richiesta di maggiorazione e più agevole il controllo sulla motivazione.

Conclusioni

L'ordinanza n. 17367/2026 conferma un equilibrio ragionevole: premiare l'avvocato che investe competenza e tempo nella redazione di atti realmente fruibili, senza trasformare la maggiorazione in un automatismo legato al solo deposito telematico. Per i professionisti il messaggio è chiaro: la qualità tecnica della redazione si traduce, anche sul piano economico, in un valore riconosciuto dall'ordinamento. Adeguare le proprie prassi redazionali non è soltanto una questione di efficienza, ma una concreta opportunità.

Domande frequenti (FAQ)

La maggiorazione del 30% spetta automaticamente per il deposito telematico?

No. Il deposito telematico è la regola e non giustifica, di per sé, alcun incremento. La maggiorazione presuppone l'uso di tecniche redazionali ipertestuali che agevolino la consultazione dell'atto e dei documenti allegati.

Cosa si intende per «tecniche informatiche idonee»?

Si tratta di accorgimenti quali indici navigabili, segnalibri, ricerca testuale interna e collegamenti ipertestuali verso i documenti allegati, che consentono di «navigare» rapidamente nel contenuto del fascicolo, riducendo i tempi di consultazione.

Il giudice è obbligato a riconoscere l'aumento del compenso?

No. La norma attribuisce al giudice un potere discrezionale di valutazione dell'effettiva utilità del collegamento ipertestuale, insindacabile in sede di legittimità salvo il controllo sulla congruità della motivazione.

Come si richiede la maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis, d.m. 55/2014?

È opportuno formularne istanza espressa nella nota spese o nelle conclusioni, indicando gli atti redatti con tecniche ipertestuali e documentandone l'effettiva idoneità ad agevolare la consultazione del fascicolo.