Autovelox non omologato: quando la multa è annullabile
Tendenze e diritti del cittadino · Sommario
- 1. La differenza tra approvazione e omologazione degli apparecchi — 2. Il quadro normativo e il nuovo decreto MIT 8 giugno 2026 su omologazione e tarature — 3. Le pronunce della Cassazione 2024-2026 e la corretta lettura dell'ordinanza n. 7374/2026 — 4. Ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace: termini e strategia — 5. Checklist, errori ricorrenti e otto risposte alle domande più frequenti.
A cura dell'Avv. Gioacchino Celotti — patrocinante in Cassazione · Ultimo aggiornamento: luglio 2026 · Tempo di lettura: 9 minuti
Arriva a casa un verbale per eccesso di velocità rilevato da un autovelox e il dubbio è immediato: quell'apparecchio era in regola? È una domanda tutt'altro che teorica, perché gran parte dei dispositivi installati in Italia risulta soltanto "approvata" e non "omologata".
Il dato normativo è netto: l'art. 142, comma 6, del codice della strada considera fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Su questa base, dal 2024 la Corte di Cassazione ha dichiarato la illegittimità di numerosi verbali elevati con dispositivi solo approvati, mentre i Ministeri competenti e una parte della giurisprudenza sostengono la tesi opposta.
La svolta è arrivata con il decreto MIT 8 giugno 2026, che disciplina finalmente omologazione, tarature e verifiche dei dispositivi. Il decreto, però, non è retroattivo: i verbali elevati in passato con apparecchi solo approvati restano contestabili, purché si agisca nei termini e con un ricorso impostato correttamente.
Approvazione e omologazione: cosa significano
L'omologazione è il procedimento tecnico-amministrativo con cui il Ministero delle Infrastrutture verifica che il prototipo dell'apparecchio risponda alle caratteristiche predeterminate dalla normativa, garantendone precisione e affidabilità: è ciò che abilita lo strumento a fungere da fonte legale di prova. L'approvazione è invece un procedimento più snello, riservato ai dispositivi le cui caratteristiche non sono integralmente tipizzate dal regolamento.
La distinzione non è terminologica ma sostanziale, ed è il cuore dell'intero contenzioso: se per gli autovelox l'art. 142, comma 6, c.d.s. richiede apparecchiature debitamente omologate, un dispositivo soltanto approvato può non essere idoneo a provare l'infrazione. Concetti correlati da tenere distinti: la taratura periodica (verifica annuale di funzionalità, obbligatoria per tutti gli apparecchi dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015) e la segnalazione preventiva della postazione, ulteriore requisito di legittimità dell'accertamento.
Riferimenti legislativi
Articoli di legge applicabili
⚖ Quadro normativo
- Art. 142, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada) — sono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. Fonte: Normattiva.
- Art. 45, comma 6, c.d.s. — rinvia al regolamento per l'individuazione dei mezzi tecnici da sottoporre a omologazione o ad approvazione, distinguendo le due procedure.
- Artt. 192 e 345 d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione) — disciplina dei procedimenti di omologazione e approvazione e requisiti delle apparecchiature di rilevamento della velocità. Fonte: Normattiva.
- Art. 25 l. 29 luglio 2010, n. 120 — verifiche periodiche di funzionalità e taratura, e disciplina dei proventi.
- D.m. Infrastrutture 11 aprile 2024 — condizioni di impiego dei dispositivi di rilevamento della velocità (collocazione, limiti, autorizzazione prefettizia). Fonte: Gazzetta Ufficiale.
- Art. 5, comma 3-bis, d.l. 21 maggio 2025, n. 73, conv. l. 105/2025 — istituzione della piattaforma nazionale di censimento degli autovelox presso il MIT. Fonte: Normattiva.
- D.m. Infrastrutture 8 giugno 2026 — disciplina organica delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione del prototipo, della taratura iniziale e periodica e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi ex art. 142 c.d.s.; regime transitorio per gli apparecchi già approvati; abrogazione in gran parte del d.m. 282/2017. Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Gazzetta Ufficiale.
Modifiche recenti: il decreto autovelox dell'8 giugno 2026
Dopo anni di incertezza, il d.m. 8 giugno 2026 (annunciato dal MIT il 9 giugno, efficace dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) introduce la disciplina organica che mancava. I pilastri del nuovo sistema sono quattro:
- omologazione del prototipo: ogni dispositivo deve essere preventivamente verificato dal Ministero come strumento di misura della velocità; solo dopo il decreto di omologazione può essere prodotto e impiegato su strada;
- taratura iniziale e periodica annuale più verifiche di funzionalità, con divieto d'uso in caso di esito negativo;
- tracciabilità documentale: per ciascun apparecchio va tenuto un fascicolo tecnico (atto di omologazione, certificati di taratura, rapporti di manutenzione, dati di installazione), che in caso di ricorso sarà l'oggetto principale dello scrutinio del giudice;
- sicurezza dei dati: immagini e rilevazioni crittografate e firmate digitalmente, a garanzia di autenticità e integrità della prova.
È previsto un regime transitorio per i dispositivi già approvati, con obbligo di adeguamento ai nuovi standard, mentre il precedente d.m. 282/2017 è abrogato in gran parte. Punto decisivo per chi ha un contenzioso in corso: il decreto non è retroattivo e non costituisce una sanatoria generalizzata. Per i verbali già impugnati o relativi ad accertamenti anteriori continua a rilevare la disciplina vigente al momento della rilevazione, e il giudice valuterà caso per caso conformità dell'apparecchio, taratura e documentazione prodotta dall'amministrazione.
Restano agli atti, come posizioni ormai superate dal nuovo quadro regolatorio ma rilevanti per i giudizi pendenti, le prese di posizione delle amministrazioni favorevoli alla sufficienza dell'approvazione (Ministero dell'Interno, circolare n. 995/2025; MIT, risposta 21 novembre 2025, n. 25058), in dissenso rispetto all'orientamento maggioritario della Cassazione: le circolari amministrative, in ogni caso, non vincolano il giudice.
Giurisprudenza: le pronunce della Cassazione
La tabella sintetizza l'evoluzione; segue il dettaglio delle singole decisioni.
| Fase | Orientamento |
|---|---|
| 2015 | La Consulta impone le verifiche periodiche di funzionalità e taratura per tutti gli apparecchi |
| 2024-2025 | La Cassazione esclude l'equipollenza tra approvazione e omologazione: senza omologazione l'accertamento è illegittimo |
| 2026 | L'ordinanza di marzo, letta dalla stampa come revirement, decide in realtà il caso sul piano probatorio della taratura; le ordinanze di aprile riaffermano l'obbligo di omologazione |
| Giugno 2026 | Il d.m. 8 giugno 2026 introduce la disciplina organica di omologazione, tarature e verifiche, con regime transitorio e senza effetti retroattivi sui contenziosi pendenti |
Le decisioni sono verificabili sui portali ufficiali cortedicassazione.it e cortecostituzionale.it. Secondo la lettura prevalente nei commenti dottrinali, l'ordinanza n. 7374/2026 non costituisce un mutamento di indirizzo: la decisione del caso concreto si fonda sull'assolvimento dell'onere probatorio, mentre il principio dell'omologazione come requisito distinto dall'approvazione resta fermo. Permane tuttavia un'ambiguità argomentativa che alimenta il dibattito: questa pagina sarà aggiornata in caso di nuovi sviluppi.
Focus pratico
Cosa cambia?
Il verbale da autovelox non è più un atto sostanzialmente incontestabile: l'assenza di omologazione è oggi un motivo di opposizione con solide basi di legittimità, da affiancare ai vizi tradizionali (mancata taratura annuale, difetto di segnalazione della postazione, notifica tardiva).
Chi è coinvolto?
Automobilisti e imprese con flotte di veicoli, da un lato; Comuni ed enti proprietari delle strade, dall'altro, esposti all'annullamento dei verbali e alla restituzione delle somme, con riflessi sui bilanci e sulla gestione delle postazioni.
Quali rischi?
Per chi ricorre: l'esito non è scontato e dipende in larga parte dal piano probatorio (se l'amministrazione produce le certificazioni di omologazione e taratura, il ricorso fondato solo su quel vizio cade) e dalla corretta formulazione dei motivi: come insegna l'ordinanza n. 7374/2026, censure generiche o prive di autosufficienza vengono dichiarate inammissibili, con condanna alle spese. Per chi non ricorre nei termini: il verbale diventa definitivo e non è più contestabile, nemmeno se l'apparecchio risultasse non omologato.
Come adeguarsi?
Acquisire subito, anche con istanza di accesso agli atti, i documenti dell'apparecchio (decreto di omologazione o approvazione, certificato di taratura in corso di validità e, per gli accertamenti successivi al d.m. 8 giugno 2026, il fascicolo tecnico del dispositivo), verificare i termini e scegliere consapevolmente tra ricorso al Prefetto e opposizione al Giudice di Pace, distinguendo la disciplina applicabile in base alla data della rilevazione.
Checklist operativa
- ✔ Annotare la data di notifica del verbale: da lì decorrono i termini per il ricorso;
- ✔ Identificare nel verbale marca, modello e matricola dell'apparecchio;
- ✔ Richiedere all'organo accertatore, con accesso agli atti, decreto di omologazione, certificato di taratura e, per gli accertamenti successivi al d.m. 8 giugno 2026, il fascicolo tecnico dell'apparecchio;
- ✔ Individuare la disciplina applicabile: per gli accertamenti anteriori al d.m. 8 giugno 2026 vale il quadro previgente e il contrasto giurisprudenziale resta pienamente spendibile;
- ✔ Verificare la segnalazione preventiva della postazione e il rispetto delle condizioni del d.m. 11 aprile 2024;
- ✔ Scegliere il rimedio: ricorso al Prefetto entro 60 giorni (gratuito, ma con rischio di ordinanza per il doppio del minimo) oppure opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (con contributo unificato);
- ✔ Nel ricorso, eccepire il difetto di omologazione citando gli estremi delle ordinanze di legittimità e chiedere alla PA la prova documentale;
- ✔ Formulare motivi specifici e autosufficienti, riferiti al singolo apparecchio e ai documenti di causa: le censure generiche sono inammissibili;
- ✔ Non pagare la sanzione se si intende ricorrere: il pagamento in misura ridotta preclude il ricorso;
- ✔ Conservare tutto in vista di un eventuale appello o di sviluppi giurisprudenziali (possibili Sezioni Unite).
Errori da evitare
- Pagare e poi ricorrere: il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito e rende il ricorso inammissibile.
- Confondere omologazione e taratura: sono requisiti distinti e cumulativi; la taratura annuale in regola non "sana" il difetto di omologazione, e leggere l'ordinanza n. 7374/2026 come se lo consentisse è, secondo la dottrina prevalente, una forzatura del testo.
- Proporre entrambi i ricorsi: Prefetto e Giudice di Pace sono alternativi, non cumulabili.
- Lasciar decorrere i termini confidando nelle notizie di stampa: nessuna pronuncia, nemmeno favorevole, riapre i termini di un verbale ormai definitivo.
- Basare il ricorso su circolari o articoli di giornale: in giudizio contano le norme e i precedenti con estremi ufficiali.
- Fraintendere il d.m. 8 giugno 2026: il decreto non sana i verbali del passato né li invalida in blocco; per gli accertamenti anteriori vale la disciplina dell'epoca, da valutare caso per caso.
- Ignorare gli altri vizi del verbale: notifica oltre i 90 giorni, mancata indicazione dell'apparecchio, difetto di segnalazione: motivi ulteriori che rafforzano il ricorso.
Domande frequenti (FAQ)
Come faccio a sapere se l'autovelox era omologato o solo approvato?
Dal verbale si ricavano marca, modello e matricola dell'apparecchio; con un'istanza di accesso agli atti all'organo accertatore si ottengono il decreto ministeriale relativo al dispositivo e il certificato di taratura. Se il decreto parla di "approvazione" e non di "omologazione", il vizio è eccepibile.
Entro quanto tempo si può fare ricorso contro una multa da autovelox?
Dalla notifica del verbale decorrono 60 giorni per il ricorso al Prefetto e 30 giorni per l'opposizione davanti al Giudice di Pace. Decorsi i termini senza ricorso né pagamento, il verbale diventa titolo esecutivo.
Meglio il ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace?
Il ricorso al Prefetto è gratuito ma, se respinto, comporta un'ordinanza di pagamento pari almeno al doppio del minimo. L'opposizione al Giudice di Pace richiede il contributo unificato ma offre un contraddittorio pieno, più adatto a questioni tecniche come il difetto di omologazione. I due rimedi sono alternativi.
La multa è nulla anche se manca solo la taratura annuale?
Sì: dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015 tutte le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. La mancanza del certificato in corso di validità è un autonomo motivo di annullamento, distinto dal difetto di omologazione.
È vero che con l'ordinanza n. 7374/2026 la Cassazione ha cambiato idea sugli autovelox non omologati?
No, nonostante alcune letture giornalistiche. La Corte ha rigettato quel ricorso perché l'amministrazione aveva provato la verifica periodica dell'apparecchio entro l'anno e le altre censure erano inammissibili; nella stessa motivazione ha ribadito che spetta all'amministrazione la prova dell'iniziale omologazione e della periodica taratura, correggendo il giudice d'appello che aveva ritenuto sufficiente la sola approvazione. Le ordinanze successive dell'aprile 2026 hanno confermato l'obbligo di omologazione, e per il futuro il d.m. 8 giugno 2026 ha reso il requisito strutturale.
Il decreto autovelox del giugno 2026 sana le multe già emesse?
No. Il d.m. 8 giugno 2026 disciplina omologazione, tarature e verifiche per il futuro, con un regime transitorio di adeguamento per i dispositivi già approvati, ma non ha effetti retroattivi: i verbali relativi ad accertamenti anteriori restano soggetti alla disciplina dell'epoca e, se impugnati nei termini, pienamente contestabili.
Devo pagare la multa prima di fare ricorso?
No, al contrario: il pagamento in misura ridotta definisce la sanzione e rende il ricorso inammissibile. Chi intende contestare il verbale non deve pagarlo e deve proporre il ricorso nei termini.
Chi deve provare che l'autovelox era omologato?
In caso di contestazione specifica, spetta all'amministrazione dimostrare con le certificazioni di omologazione e di taratura il corretto funzionamento dell'apparecchio: la prova non può ricavarsi dal solo verbale di accertamento.
Conclusioni
La vicenda degli autovelox non omologati è il terreno su cui oggi si misura l'equilibrio tra esigenze di sicurezza stradale, finanza locale e principio di legalità. Il dato testuale dell'art. 142, comma 6, c.d.s. — che ammette come fonte di prova solo le apparecchiature debitamente omologate — ha trovato nella giurisprudenza di legittimità dal 2024 un'applicazione rigorosa, che né le circolari ministeriali né le prassi amministrative possono superare.
Il d.m. 8 giugno 2026 ha finalmente dato al sistema la disciplina organica che mancava — omologazione del prototipo, tarature obbligatorie, fascicolo tecnico, dati crittografati — e per il futuro dovrebbe ridurre drasticamente l'incertezza. Ma il decreto non riscrive il passato: per i verbali anteriori restano decisivi la disciplina vigente al momento della rilevazione e l'orientamento di legittimità del biennio 2024-2026 — fermo sull'obbligo di omologazione, come conferma la corretta lettura dell'ordinanza n. 7374/2026 — che rende ogni caso da valutare singolarmente sul piano probatorio su tipo di apparecchio, documentazione di omologazione e taratura, segnalazione della postazione e regolarità della notifica.
Il consiglio operativo è duplice: agire tempestivamente, perché nessuna evoluzione giurisprudenziale riapre i termini di un verbale definitivo, e costruire il ricorso su fonti ufficiali e documenti acquisiti agli atti, non su titoli di giornale. È la differenza tra un'opposizione fondata e un tentativo destinato al rigetto.
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Il presente contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale.


Ho preso una multa da un autovelox probabilmente non omologato il 13.6.26,notificatami il 30.7.26 con multa e detrazione di 3 punti patente.Ho pagato la multa il 3.8.26 e nella stessa data ho comunicato che l’autista ero io ed ho fatto richiesta del certificato di omologazione dell’autovelox mediante pec.A questo punto, se non perviene il certificato di omologazione entro 30 giorni, cosa posso fare?
Gentile lettore, la risposta alla sua domanda è già contenuta nell’articolo che ha commentato: il pagamento in misura ridotta estingue l’illecito e rende il ricorso inammissibile. Da ciò, la perdita di interesse ad ottenere il certificato di omologazione.