Calcolo dell’assegno di mantenimento: un nuovo strumento gratuito
Quanto spetta di assegno di mantenimento? È la prima domanda di chi affronta una separazione o un divorzio, ed è anche quella a cui è più difficile dare una cifra. Non esiste una tabella: il giudice valuta caso per caso, con criteri diversi a seconda che si parli dei figli o del coniuge. Abbiamo realizzato uno strumento gratuito che restituisce una stima ragionata e trasparente, calibrata sulla prassi del Tribunale di Napoli.
Tre calcoli diversi sotto lo stesso nome
Sotto un’unica espressione convivono istituti governati da norme diverse. Il contributo per i figli risponde all’art. 337-ter c.c., che impone a entrambi i genitori di mantenere la prole in proporzione a redditi e capacità, tenendo conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e della valenza dei compiti di cura. Il mantenimento del coniuge in separazione segue invece l’art. 156 c.c., dove il tenore di vita matrimoniale conserva rilievo come parametro di riferimento. L’assegno divorzile, infine, si fonda sull’art. 5 della legge 898/1970, come riscritto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018: non più semplice comparazione dei redditi, ma una funzione composita — assistenziale, perequativa e compensativa. Tre logiche distinte, che lo strumento tiene rigorosamente separate.
Cosa fa il calcolatore
Il calcolatore accompagna l’utente in pochi passaggi guidati: si indica la fase (separazione o divorzio) e l’oggetto del calcolo (figli, coniuge o entrambi), quindi si inseriscono durata del legame, redditi netti effettivi, patrimonio, regime di collocamento e situazione abitativa. Quando si chiede il calcolo di entrambi gli assegni, l’elaborazione avviene a cascata: prima il contributo per i figli, poi quello per il coniuge sul reddito residuo dell’obbligato — lo stesso ordine logico che segue il provvedimento del giudice.
Le modalità di calcolo
Per i figli lo strumento parte da un costo standard mensile per fascia d’età, calibrato sul distretto di Napoli, e ne pone una quota a carico del genitore obbligato in proporzione al peso del suo reddito sul totale dei redditi genitoriali; il risultato è poi modulato dal regime di collocamento, dall’assegnazione della casa familiare (art. 337-sexies c.c.) e dalla presenza di altri figli a carico. Per il coniuge il motore lavora sul differenziale reddituale e, nel divorzio, distingue la componente assistenziale da quella compensativa, quest’ultima legata al sacrificio professionale endofamiliare e alla durata del matrimonio. A ciascuna stima si applicano correttivi su capacità lavorativa effettiva, età, mutuo, patrimonio del beneficiario e costo della vita del foro.
Trasparenza, non una scatola nera
La caratteristica a cui tenevamo di più è la tracciabilità. Ogni stima è accompagnata dal dettaglio di tutti i passaggi e dei correttivi applicati, con il relativo riferimento normativo o giurisprudenziale. Lo strumento segnala inoltre la soglia minima per figlio prevista dalla prassi napoletana ai fini dell’omologa e gli indicatori di rischio della domanda — per esempio redditi dichiarati molto bassi o una componente compensativa rivendicata in matrimoni di breve durata. Recepisce infine il Protocollo di Napoli 2026 sul riparto delle spese ordinarie e straordinarie per i figli.
I valori restituiti sono puramente indicativi: orientano la riflessione, ma non sostituiscono la valutazione del professionista sul caso concreto.
Gratuito e senza registrazione
Il calcolatore è gratuito, non richiede registrazione e non ospita pubblicità. Tutti i calcoli avvengono in locale, nel browser: nessun dato lascia il dispositivo. Fa parte della raccolta di strumenti che abbiamo realizzato per legal-blog.it, dove trovi anche i calcolatori di termini processuali, compensi forensi, codice fiscale, contributo unificato, fattura inversa, patteggiamento e prescrizione penale.
Pochi minuti per un primo orientamento, prima di affidarti a una consulenza personalizzata.
Prova il calcolatore dell’assegno di mantenimento →Lo strumento fornisce stime orientative a scopo informativo e non costituisce parere legale né sostituisce una consulenza. Per la valutazione del caso concreto è sempre opportuno rivolgersi a un avvocato.

