Nel contenzioso civile e amministrativo, come in ogni altro settore del diritto, il rispetto dei termini processuali è presupposto imprescindibile dell'attività difensiva. Tra le questioni tecnicamente più delicate figura il calcolo dei termini a ritroso: quei termini che si computano all'indietro rispetto a una data futura prefissata — tipicamente l'udienza — entro i quali un atto deve essere necessariamente compiuto. L'apparente semplicità della formula cela insidie concrete, a partire dalla corretta identificazione di dies a quo e dies ad quem, fino alle divergenti soluzioni adottate dal rito civile e da quello amministrativo quando la scadenza ricada nella giornata di sabato.

Il quadro normativo: art. 155 c.p.c. e art. 52 c.p.a.

Il fondamento del computo dei termini nel rito civile è l'art. 155 c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 263/2005 e dalla l. n. 69/2009. Il co. 4 prevede la proroga di diritto al primo giorno feriale successivo quando la scadenza cada in giorno festivo. Il co. 5, introdotto dalla l. n. 263/2005, ha esteso la medesima regola al sabato, che è così assimilato per legge al giorno festivo ai fini del computo dei termini processuali civili.

Nel processo amministrativo la disposizione speculare è l'art. 52 c.p.a. (D.Lgs. n. 104/2010), che ai co. 3, 4 e 5 reca una disciplina autonoma e — come si vedrà — non identica a quella civilistica, con differenze che producono conseguenze pratiche di rilievo. Il processo amministrativo non recepisce semplicemente l'art. 155 c.p.c., ma si regola con una norma propria.

Dies a quo e dies ad quem nei termini a ritroso: il brocardo

L'esatta identificazione di dies a quo e dies ad quem è il primo nodo concettuale da sciogliere. Il brocardo di riferimento è:

dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur

Il giorno iniziale del termine non si conta; il giorno finale si conta. La regola è universale, e si applica — nei termini a ritroso — secondo una struttura speculare rispetto ai termini ordinari:

  • nei termini ordinari (computati in avanti), il dies a quo è l'evento da cui il termine trae avvio (notifica della sentenza, comunicazione del provvedimento) e non viene computato; il dies ad quem è l'ultimo giorno utile, che si computa;
  • nei termini a ritroso, il dies a quo è la data dell'udienza — la data fissa, punto di riferimento dal quale si conta all'indietro — e non viene computato; il dies ad quem è il giorno-limite entro cui l'atto deve essere compiuto (la notifica o il deposito) e viene invece computato. È il risultato del conteggio a ritroso.

L'errore frequente — invertire la qualificazione dei due termini nei contesti a ritroso — non è una mera questione nominalistica: porta a calcolare erroneamente di un giorno la scadenza effettiva, con conseguente rischio di decadenza.

Termini a ritroso — schema corretto Scenario A: dies ad quem feriale, regolare. Scenario B: dies ad quem sabato, anticipazione al venerdì (rito civile). Nota rito amministrativo. Termini a ritroso — schema corretto del computo Scenario A — dies ad quem in giorno feriale Scadenza Dies ad quem ✓ ← N giorni Udienza Dies a quo Scenario B — dies ad quem di sabato: anticipazione al venerdì (rito civile, art. 155 co. 5 c.p.c.) Venerdì Anticipato ✓ Sabato Dies ad quem ← N giorni Udienza Dies a quo anticipazione sabato — chiuso data fissa Processo amministrativo (art. 52, co. 4-5, c.p.a.) Se il termine a ritroso scade di sabato, non opera l'anticipazione al venerdì: equiparazione sabato/festivo vale solo per i termini in avanti — Cons. Stato, Sez. VII, n. 712/2025 Art. 155 co. 5 c.p.c. | Art. 52 c.p.a. | Cass. Sez. 3, n. 23634/2025 | Cons. Stato Sez. VII, n. 712/2025
Fig. 1 — Schema del computo dei termini a ritroso: distinzione dies a quo/dies ad quem e regime del sabato nei due riti

La scadenza di sabato nel rito civile: anticipazione, non proroga

Il regime civilistico e la sua ratio

Fissata la corretta terminologia, si può affrontare la questione cruciale: cosa accade quando il dies ad quem di un termine a ritroso — cioè il giorno-limite per la notifica o il deposito — ricada nella giornata di sabato?

La risposta nel rito civile è netta: il dies ad quem si anticipa al primo giorno feriale precedente, ossia il venerdì. Non si proroga al lunedì — errore che potrebbe sembrare speculare a quanto accade per i termini ordinari, ma che è sistematicamente scorretto. La ragione è di natura logica e sistematica: la ratio dei termini a ritroso è garantire alla controparte (o al giudice) un intervallo minimo inderogabile tra l'atto e l'udienza. Spostare il dies ad quem al lunedì successivo ridurrebbe quell'intervallo di due giorni, violando la finalità della norma. L'anticipazione al venerdì, al contrario, amplia l'intervallo garantito.

L'ordinanza Cass., Sez. 3, n. 23634/2025 e il nodo del Processo Civile Telematico

Il criterio di calcolo ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità e, da ultimo, nell'ordinanza Cass., Sez. 3, 21 agosto 2025, n. 23634 (RG 3756/2024). La controversia originava dall'eccezione di un'amministrazione pubblica, la quale aveva sostenuto che — con l'avvento del Processo Civile Telematico, che consente tecnicamente i depositi anche il sabato — la regola dell'anticipazione al venerdì dovesse ritenersi superata dalla nuova realtà operativa del PCT.

Principio — Cass. Sez. 3, n. 23634/2025 L'art. 155, co. 5, c.p.c. si applica ai termini a ritroso perché la norma, riferendosi al termine che viene a scadere in un certo giorno, concerne sia i termini calcolati in avanti sia quelli calcolati a ritroso. L'accessibilità tecnica del sistema telematico anche il sabato non ha abrogato tale regime: l'adempimento il sabato rimane non esigibile, e la scadenza del termine a ritroso si anticipa al venerdì precedente.

La Corte ha altresì chiarito che eventuali problemi difensivi derivanti dall'anticipazione — ad esempio la circostanza che la controparte possa venire a conoscenza dell'atto solo il lunedì — restano gestibili attraverso lo strumento dell'art. 153 c.p.c., senza che ciò giustifichi uno stravolgimento della regola del computo.

In senso conforme si era già espressa, tra le altre, l'ord. Cass. n. 6588/2024, che confermava la tardività di una costituzione in giudizio avvenuta di sabato, laddove il termine a ritroso — correttamente computato — sarebbe scaduto il venerdì precedente.

Il rito amministrativo: una disciplina autonoma e divergente

Il processo amministrativo segue regole proprie e, sul punto specifico della scadenza di sabato nei termini a ritroso, il Consiglio di Stato ha adottato un orientamento divergente da quello del rito civile. L'art. 52 c.p.a. — norma speciale che regola il computo dei termini nel processo amministrativo — al co. 5 estende l'equiparazione del sabato al giorno festivo unicamente per le scadenze dei termini calcolati in avanti (proroga), ma non per i termini calcolati a ritroso (anticipazione).

Con la sent. Cons. Stato, Sez. VII, 29 gennaio 2025, n. 712, il Consiglio di Stato ha affermato con chiarezza che, in presenza di un termine a ritroso nel processo amministrativo, la scadenza in giornata di sabato non comporta anticipazione al venerdì: il sabato rimane giorno valido per l'adempimento. Ha altresì precisato che, qualora il termine a ritroso scada di domenica, l'anticipazione opera al sabato precedente — e non al venerdì —, in coerenza con una lettura più restrittiva del co. 4 dell'art. 52 c.p.a.

Attenzione pratica La disomogeneità tra rito civile (anticipazione al venerdì) e rito amministrativo (nessuna anticipazione di sabato) impone la massima attenzione nei contenziosi che coinvolgono entrambi i piani o nei quali i termini sono già compressi, come nel rito appalti ex art. 120 c.p.a.

I termini liberi nel c.p.c. e nel c.p.a.: elenco e caratteristiche

Una categoria speciale di termini processuali merita trattazione autonoma: i cosiddetti termini liberi. Si tratta di termini nei quali, in deroga alla regola generale del brocardo (che esclude solo il dies a quo), vengono esclusi dal computo entrambi gli estremi: né il giorno iniziale né il giorno finale si computano. Tra i due estremi devono quindi intercorrere tanti giorni "pieni" quanti ne prescrive la norma.

Termini liberi nel c.p.c.

NormaTermine liberoOggetto
Art. 163-bis, co. 1120 giorni liberi (150 se all'estero)Intervallo minimo tra notifica della citazione e udienza di comparizione. Ante Riforma Cartabia (ante 28/02/2023): 90 giorni (150 se all'estero).
Art. 163-bis, co. 390 giorni liberiComunicazione all'attore del decreto di anticipazione dell'udienza richiesto dal convenuto.

Termini liberi nel c.p.a.

Nel codice del processo amministrativo la formula giorni liberi ricorre in modo sistematico nell'art. 73, co. 1, c.p.a., che disciplina i depositi preudienza:

NormaTermine liberoOggetto
Art. 73, co. 140 giorni liberiDeposito di documenti prima dell'udienza pubblica.
Art. 73, co. 130 giorni liberiDeposito di memorie prima dell'udienza pubblica.
Art. 73, co. 120 giorni liberiDeposito di memorie di replica prima dell'udienza pubblica.

Caratteristiche comuni dei termini liberi

  1. Esclusione bilaterale degli estremi.Né il dies a quo né il dies ad quem si computano. Per un termine di 120 giorni liberi ex art. 163-bis c.p.c., tra notifica e udienza devono intercorrere almeno 122 giorni di calendario.
  2. Computo integrale dei giorni intermedi. I giorni festivi intercorrenti tra i due estremi si computano normalmente. La «libertà» riguarda solo gli estremi, non i giorni intermedi: così ha stabilito Cass. SS.UU. 2 ottobre 2003, n. 14699, con orientamento costantemente confermato.
  3. Finalità dilatorio-garantistica. Il termine libero è sempre un termine dilatorio minimo posto a tutela della parte che riceve l'atto o che deve ricevere un adeguato preavviso per approntare le proprie difese.
  4. Applicazione della regola sul sabato. Se il dies ad quem del termine libero a ritroso cade di sabato, si applica — nel rito civile — la regola dell'anticipazione al venerdì (Cass. n. 25814/2015, conf. Cass. n. 23634/2025). Nel rito amministrativo, si applica invece il regime dell'art. 52 c.p.a. come interpretato da Cons. Stato n. 712/2025.

Conclusioni operative

Il calcolo corretto dei termini a ritroso richiede una sequenza di verifiche rigorosa:

  1. Identificare il dies a qu: la data dell'udienza — data fissa, non computata.
  2. Computare a ritroso il numero di giorni prescritti dalla norma, includendo il dies ad quem nel computo (salvo che si tratti di termine libero, nel qual caso anche il dies ad quem è escluso).
  3. Verificare se il dies ad quem (giorno-limite risultante) cade di sabato, domenica o giorno festivo.
  4. Applicare la regola corretta secondo il rito: nel rito civil, anticipazione al venerdì precedente (Cass. n. 23634/2025); nel rito amministrativo, il sabato non comporta anticipazione al venerdì (Cons. Stato n. 712/2025).
  5. In presenza di sospensione feriale (1 agosto – 31 agosto, salvo atti urgenti e materie escluse), tener conto dell'interruzione del decorso dei termini, che si cumula con le regole sul sabato e sui festivi.

La disomogeneità tra i due riti in tema di scadenza di sabato — anticipazione obbligatoria nel processo civile, non applicazione nel processo amministrativo — rende indispensabile una verifica del regime applicabile prima di ogni calcolo. Un errore in questa fase può determinare decadenze processuali del tutto irrimediabili.

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