Info & Newsart. 578-bis c.p.p.Corte costituzionale 49/2026

Corte costituzionale n. 49/2026: lottizzazione e prescrizione


10 Aprile 2026|avv.celotti

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578-bis c.p.p. nella parte in cui consente al giudice dell’impugnazione, dopo la prescrizione del reato, di decidere sulla confisca urbanistica previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La decisione chiarisce che tale accertamento non equivale a una nuova affermazione di colpevolezza penale e non viola, in sé, la presunzione di innocenza garantita dall’art. 6, par. 2, CEDU e dall’art. 48 CDFUE.

Il caso deciso.

La questione nasceva da un processo per lottizzazione abusiva in cui il giudice di primo grado aveva condannato gli imputati, ordinando anche la confisca dell’area e delle opere abusive ai sensi dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. In appello, però, il reato risultava ormai prescritto; la Corte d’appello di Lecce dubitava che, proprio per mantenere la confisca, fosse legittimo richiedere un ulteriore accertamento della responsabilità penale dell’imputato. Il rimettente temeva un contrasto con la presunzione di innocenza, specie alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, in particolare delle sentenze Nealon e Hallam ed Episcopo e Bassani.

Il quadro normativo.

L’art. 578-bis c.p.p. è la norma che consente al giudice di appello o alla Cassazione, quando il reato è estinto per prescrizione o amnistia, di decidere comunque sull’impugnazione ai soli effetti della confisca già disposta in primo grado, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. La Corte ricorda che la disposizione è stata introdotta per dare coerenza al sistema dopo l’evoluzione giurisprudenziale sulla confisca urbanistica e sulle confische di natura punitiva, collocandosi nel solco dell’art. 44, comma 2, t.u. edilizia e dei precedenti della Corte costituzionale e della Corte EDU.

I principi affermati.

La Corte afferma anzitutto che l’accertamento richiesto dall’art. 578-bis c.p.p. non è un’affermazione di responsabilità penale in senso stretto, ma la verifica sostanziale dei presupposti del provvedimento ablatorio. Nel caso della confisca urbanistica, il giudice deve accertare la sussistenza del fatto di lottizzazione abusiva in tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, ma tale verifica serve a valutare la legittimità della misura, non a “riaprire” il giudizio sulla colpevolezza dopo la prescrizione.

La Corte precisa poi che la giurisprudenza convenzionale non vieta ai giudici nazionali di occuparsi degli stessi fatti già emersi nel processo penale per pronunciare una confisca, purché non attribuiscano all’interessato la responsabilità penale come se il proscioglimento fosse errato. È decisivo, in questa prospettiva, il contenuto complessivo della motivazione e il linguaggio utilizzato dal giudice, non il solo fatto che vi sia un accertamento ai fini della misura.

Presunzione di innocenza.

Sul piano convenzionale, la Corte legge l’art. 6, par. 2, CEDU alla luce della sua doppia dimensione: garanzia processuale nel processo penale e tutela “ulteriore” della reputazione del prosciolto nei procedimenti successivi o collegati. Ma questa seconda dimensione non impedisce, di per sé, un accertamento incidentale funzionale alla confisca, se il giudice non formula un giudizio sostanzialmente accusatorio incompatibile con il proscioglimento o la prescrizione. La sentenza distingue inoltre il caso in esame da *Episcopo e Bassani*, osservando che quella decisione riguardava una confisca ex art. 322-ter c.p. e un caso concreto in cui i giudici nazionali avevano fatto riferimento in modo problematico alla “responsabilità penale” dell’imputato dopo la prescrizione. Qui, invece, l’art. 578-bis c.p.p. viene letto come norma che impone un accertamento limitato alla misura, senza automatismi né indebite formule di colpevolezza.

Diritto UE e urbanistica.

La Corte esclude anche il contrasto con il diritto dell’Unione. Ricorda che la direttiva 2016/343/UE e l’art. 48 CDFUE tutelano la presunzione di innocenza, ma non vietano in assoluto forme di confisca disposte dopo l’avvio del procedimento penale e la successiva impossibilità di proseguire per prescrizione. Viene inoltre richiamata la direttiva (UE) 2024/1260, che ammette confische non basate sulla condanna in alcune ipotesi, confermando che l’ordinamento europeo non impone un automatismo assolutorio in caso di prescrizione.

Nel settore urbanistico, il messaggio della sentenza è netto: la confisca dell’art. 44, comma 2, t.u. edilizia resta legittimamente collegata a un accertamento giurisdizionale serio e pieno del fatto illecito, anche quando il reato non sia più punibile per prescrizione. In questo senso, la tutela del territorio e la legalità edilizia non vengono sacrificate, ma anzi preservate entro un modello processuale rispettoso delle garanzie difensive.

diagramma lottizzazione prescrizione

Regole operative. 

Dalla decisione si ricavano alcuni punti fermi utili per la pratica forense:

- La prescrizione non cancella automaticamente la confisca urbanistica già disposta in primo grado.

- Il giudice dell’impugnazione deve comunque verificare la sussistenza del fatto e della responsabilità in senso sostanziale, ai soli fini della misura.

- È vietato usare un linguaggio che lasci intendere che l’imputato sia penalmente colpevole nonostante la definizione del processo per prescrizione.

- L’accertamento deve essere motivato in modo concreto, con adeguati standard probatori e senza formule di stile.

- La confisca urbanistica non si trasforma in una sanzione automatica: resta necessaria una valutazione giudiziale sul an e sul quomodo della misura.

Impatto pratico.

Per la difesa, la sentenza conferma che la linea di attacco non può fondarsi solo sulla sopravvenuta prescrizione, ma deve investire anche la reale sussistenza dei presupposti della lottizzazione abusiva e la proporzionalità della confisca. Per l’accusa e per il giudice, invece, il punto centrale è evitare qualsiasi formula motivazionale che suggerisca una condanna “sostanziale” incompatibile con il proscioglimento per prescrizione. In prospettiva sistemica, la decisione rafforza il modello della confisca urbanistica come misura ablativa sottoposta a controllo giurisdizionale pieno, ma non subordinata alla persistenza della punibilità del reato.

Conclusione.

La sentenza n. 49/2026 conferma che, in caso di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, la confisca urbanistica può essere mantenuta se il giudice accerta in modo rigoroso i presupposti dell’illecito, senza però attribuire all’imputato una responsabilità penale incompatibile con la presunzione di innocenza. Il baricentro della decisione non è l’automatismo punitivo, ma un accertamento giudiziale sostanziale, motivato e rispettoso delle garanzie convenzionali ed eurounitarie.