Il commento
Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2010 aveva già suscitato un ampio ed acceso dibattito nell’opinione pubblica e tra gli addetti ai lavori. Complice una stesura a dir poco infelice, frutto di una soluzione di compromesso in extremis, il Decreto ha sollevato dubbi interpretativi e perplessità in ordine ai limiti stessi alla sua concreta applicabilità.
Il testo si compone di un unico articolo (rubricato “Disposizioni urgenti per il disagio abitativo nella regione Campania”), suddiviso in due commi, che, per come riportati sui principali mezzi di informazione, di seguito di trascrivono:
1. Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa nella regione Campania e di consentire una adeguata ed attuale ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 30 giugno 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti sul territorio della regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili occupati stabilmente da soggetti sforniti di altra abitazione e concernenti abusi realizzati entro il 31 marzo 2003.
2. Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall’ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’edificio del quale sia disposta la demolizione in sede penale, ovvero sia stata accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente.
Condizioni necessarie e concorrenti per la sospensione delle demolizioni (“disposte a seguito di sentenza penale” e, dunque, con esclusione di quelle derivanti da procedimenti sanzionatori dell’autorità amministrativa) sono individuate, in positivo, nella destinazione esclusiva degli immobili oggetto di demolizione a prima abitazione e nella stabile occupazione degli stessi da parte di soggetti sforniti di altra abitazione. Il limite del 31 marzo 2003, quale data ultima di realizzazione degli immobili medesimi, è strettamente connesso al presupposto temporale di ammissibilità delle domande di condono edilizio, già fissato dalla legge n. 326/2003.
Il secondo comma disciplina, invece, i casi di esclusione della applicabilità della norma. E, qui, la disposizione , oltre a recare segni evidenti di interventi posticci al testo originario, desumibili anche da un uso approssimativo della punteggiatura, presenta i profili di maggiore criticità, esponendosi alle più disparate interpretazioni. Una delle quali, in particolare, funzionale al tentativo di scongiurare la paventata ipotesi di inapplicabilità del meccanismo di sospensione agli abusi realizzati sull’isola d’Ischia, fa leva su un argomento di tipo logico-letterale che, ad una più attenta analisi, si rivela fallace: la disposizione in esame farebbe riferimento, secondo tale tesi, ai soli vincoli paesaggistici introdotti con legge (e, dunque, a quelli imposti dall’art. 142 del c.d. Codice Urbani), non potendosi altrimenti giustificare il richiamo alla “normativa nazionale vigente” e, soprattutto, dovendosi interpretare la norma in senso restrittivo. E, così interpretata, la disposizione contenuta nel secondo comma del Decreto Legge non potrebbe riferirsi ai vincoli esistenti sui territori dei sei comuni dell’Isola d’Ischia (dichiarati “di notevole interesse pubblico” in attuazione della L. n. 1497/39), derivando questi (non direttamente da legge ma) da provvedimenti ministeriali.
In realtà, lo stesso argomento utilizzato dagli interpreti favorevoli alla tesi della applicabilità della sospensione suggerisce una soluzione ermeneutica di esatto segno opposto: la disposizione fa riferimento ai “vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente“. La dizione è idonea a comprendervi ogni genere di vincolo posto a tutela del paesaggio, purché promanente da fonte nazionale. Vi rientrano, certamente, anche quelli imposti con Decreto Ministeriale ai sensi della Legge 29.6.1939 n. 1497. Se il legislatore avesse inteso limitare la fattispecie ad una tipologia di vincoli con esclusione di altre, avrebbe dovuto chiaramente esprimere tale volontà: ubi lex voluit, dixit.
L’analisi logico-testuale del comma citato suggerirebbe, peraltro, di considerare l’ultimo periodo – dopo la congiunzione disgiuntiva “ovvero” – come posto in relazione ai pregressi e definitivi accertamente compiuti in sede penale (“si procede, in ogni caso, alla demolizione… ove sia stata accertata la violazione…”), piuttosto che riferito alla necessità di accertamenti attuali da demandarsi agli uffici tecnici, i quali, invece, sono indispensabili per riscontrare eventuali “pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’edificio” (“ove… siano riscontrati…”). E, così, verrebbe meno (per così dire, alla fonte) ogni residuo dubbio in ordine alla categoria di vincoli oggetto della disciplina derogatoria di cui al comma secondo dell’art. 1 D.L. in esame e, anzi, verrebbe a cessare la rilevanza stessa di ogni differenziazione: ove la sentenza penale contenente l’ordine di demolizione sia relativa ad abuso accertato in relazione (anche) alla violazione della normativa in materia paesaggistica, allora deve escludersi la operatività del regime di sospensione dell’esecuzione.
L’interpretazione qui accolta non si candida certo ad eliminare ogni zona d’ombra del provvedimento d’urgenza, e, proprio per questo, è auspicabile che, in sede di conversione, siano esplicitati con chiarezza e, se possibile, con maggior rigore formale, i casi di inapplicabilità, così da evitare che, ancora una volta, in una materia così delicata e complessa, siano creati i presupposti per ulteriori disordine e incertezze.
(Avv. Gioacchino Celotti)
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Note a margine
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N.B.: il Decreto-Legge (n. 62 del 28 aprile 2010) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29/04/2010 ed è entrato in vigore oggi, 30 aprile. Il testo è quello riportato nel post, con una difformità riguardante l’uso del congiuntivo passato anche per quanto attiene alla attività di riscontro dei pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’edificio