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Emergenza Covid-19 e procura alle liti

da | Apr 27, 2020 | Info & News | 0 commenti

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Art. 83

Comma 20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia.

Nella seduta di venerdì 24 aprile la Camera ha approvato, in via definitiva, il d.d.l. di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (cosiddetto “Cura Italia“).

Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati al senato (non oggetto di modifica alla camera), vi è quella concernente le modalità di conferimento dell’incarico all’avvocato, con la previsione della possibilità per la parte di apporre la firma al mandato anche su documento analogico da trasmettere poi a mezzo posta elettronica, unitamente a copia del proprio documento di identità, al difensore, il quale certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura.

Come è noto, la procura alle liti deve essere di regola sottoscritta in presenza dell’avvocato, il quale procede alla autentica della firma del proprio cliente, salvo si tratti di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La disposizione in esame ha, appunto, sia pure limitatamente ai procedimenti civili e solo per il tempo in cui restano in vigore le misure di distanziamento sociale, lo scopo di agevolare tale adempimento e di consentirlo per l’appunto anche “a distanza”.

 

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