Fideiussioni bancarie e clausole ABI: cosa cambia dopo le Sezioni Unite n. 24825/2026
Per cinque anni la difesa del fideiussore si è retta su un’equazione semplice: se il contratto riproduce le tre clausole censurate dalla Banca d’Italia nel 2005, la garanzia è nulla. Con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026 le Sezioni Unite smontano quell’automatismo: il provvedimento n. 55/2005 conserva il valore di prova privilegiata solo dentro il proprio perimetro, temporale e oggettivo. Fuori da lì, è un elemento di prova che da solo non basta. In compenso, la Corte chiude la partita sulla clausola «a prima richiesta», e lo fa a favore delle banche.
- 1 La pronuncia nasce da un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Siracusa e risolve tre questioni rimaste aperte dopo Sezioni Unite n. 41994/2021.
- 2 Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005 è prova privilegiata solo entro i propri limiti: il triennio 2002–2005 e la fideiussione omnibus. Al di fuori, resta un elemento di prova da solo non sufficiente.
- 3 Cade la tesi restrittiva più rigida: anche la fideiussione specifica, e anche quella stipulata prima o dopo il triennio, può essere dichiarata nulla — ma il garante deve provare l’intesa, non limitarsi a esibire il provvedimento.
- 4 Il giudice di merito deve compiere una ricognizione della portata dell’accertamento amministrativo, verificando se contiene la constatazione di una prassi bancaria preesistente e se i suoi effetti si proiettano oltre la data del provvedimento.
- 5 Lo strumento operativo del fideiussore è l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., letto alla luce degli indici conformativi dell’art. 3 del d.lgs. n. 3/2017; la presunzione iuris et de iure dell’art. 7 resta confinata alle azioni risarcitorie e non è retroattiva.
- 6 Terzo principio, di segno opposto: se la fideiussione contiene la clausola di pagamento «a prima richiesta», la banca evita la decadenza dell’art. 1957 c.c. con una semplice istanza stragiudiziale, anche se la clausola di deroga è stata dichiarata nulla.
Il contenzioso sulle fideiussioni bancarie conformi allo schema A.B.I. è da anni uno dei filoni più affollati dei tribunali civili italiani. La ragione è nota: le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, avevano riconosciuto al garante la tutela reale — la nullità parziale delle clausole illecite — e avevano attribuito al provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 il valore di «prova privilegiata» del collegamento funzionale tra l’intesa restrittiva «a monte» e il contratto di garanzia «a valle».
Da quel riconoscimento è nata una prassi difensiva di massa, fondata su un passaggio breve: si allega la coincidenza testuale tra le clausole del contratto e quelle censurate, si produce il provvedimento del 2005 e si chiede la nullità. Nel giro di tre anni, però, le sezioni semplici della Cassazione si sono divise su due profili che quella prassi dava per risolti: la rilevanza dell’epoca in cui la fideiussione è stata rilasciata e la sua natura, omnibus oppure specifica.
Il Tribunale di Siracusa ha allora attivato il rinvio pregiudiziale dell’art. 363-bis c.p.c. e le Sezioni Unite hanno risposto con la sentenza n. 24825, depositata il 28 agosto 2026. Il risultato è un riequilibrio: la strada della nullità resta aperta oltre i confini formali dell’accertamento amministrativo, ma il suo costo probatorio cambia radicalmente. Vediamo come, principio per principio.
- 01 Il caso e il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa
- 02 Le tre clausole censurate e il provvedimento n. 55 del 2005
- 03 Che cosa avevano deciso le Sezioni Unite nel 2021 e perché non bastava
- 04 Il primo principio di diritto: il perimetro della prova privilegiata
- 05 Che cosa deve provare oggi il fideiussore, e con quali strumenti
- 06 Fideiussione specifica e fideiussione omnibus: la parificazione probatoria
- 07 Il secondo principio: clausola «a prima richiesta» e decadenza ex art. 1957 c.c.
- 08 Effetti pratici sui giudizi in corso e sulle opposizioni a decreto ingiuntivo
- 09 Checklist operativa per il garante e per l’istituto di credito
Il caso e il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Siracusa
Due garanti si oppongono a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nel 2023, con cui era stato loro intimato di pagare a una società cessionaria — avente causa dalla banca originaria — le somme dovute in forza di fideiussioni rilasciate nel 2015 a garanzia dell’esposizione di un’impresa individuale, nascente da un conto corrente di corrispondenza e da un finanziamento chirografario.
Il fulcro dell’opposizione è classico: i testi contrattuali riproducono le clausole dello schema A.B.I. censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005; da qui la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e, per l’effetto, la decadenza del creditore, che aveva avviato il recupero oltre il termine semestrale decorrente dalla decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c.
La difesa della creditrice oppone due argomenti che sono, in realtà, i due grandi assi del contenzioso degli ultimi anni: le fideiussioni del 2015 sono temporalmente estranee al triennio 2002–2005 coperto dall’istruttoria e sono tipologicamente estranee all’oggetto dell’accertamento, avendo natura specifica e non omnibus.
Con ordinanza del 1° agosto 2025 il Tribunale ha sollevato rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., dichiarato ammissibile con decreto del Primo Presidente dell’11 novembre 2025, sul rilievo che la portata applicativa di Sezioni Unite n. 41994/2021 era stata oggetto di pronunce disallineate delle sezioni semplici e che le questioni erano suscettibili di riproporsi «in un vasto contenzioso».
- Se la fideiussione riproduttiva delle tre clausole censurate possa dirsi legata da nesso funzionale all’intesa restrittiva anche se rilasciata fuori dal periodo 2002–2005, e se la nullità possa ritenersi dimostrata con la sola evidenziazione della riproduzione testuale.
- Se lo stesso valga per la fideiussione rilasciata per una specifica operazione e dunque non rientrante nella categoria delle omnibus.
- Se, dichiarata la nullità della deroga e riespansa la disciplina codicistica, la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta consenta comunque al creditore di evitare la decadenza dell’art. 1957 c.c. con una mera istanza stragiudiziale.
Le tre clausole censurate e il provvedimento n. 55 del 2005
Nell’ottobre del 2002 l’Associazione bancaria italiana predispose uno schema negoziale «tipo» per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie e lo comunicò, come imponeva l’art. 2, comma 1, della legge n. 287/1990, alla Banca d’Italia, in quel momento — e fino al 2006 — autorità garante della concorrenza per il mercato creditizio. Interpellata l’A.G.C.M., questa rilevò l’idoneità dello schema a restringere indebitamente la concorrenza di settore, per l’aggravio economico indiretto che ne derivava in termini di minore facilità di accesso al credito e di maggior costo del finanziamento.
I rilievi riguardavano gli articoli 2, 6 e 8 dello schema. Sono le clausole che ancora oggi si ritrovano, quasi immutate, nella modulistica bancaria.
| Clausola | Contenuto | Effetto sul garante |
|---|---|---|
| Art. 2 — Reviviscenza | Il fideiussore rimborsa alla banca le somme da questa incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che debbano essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti, o per qualsiasi altro motivo. | La garanzia rivive dopo essere stata soddisfatta: il rischio della revocatoria fallimentare si sposta sul garante. |
| Art. 6 — Deroga all’art. 1957 c.c. | I diritti della banca restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore entro i tempi previsti dalla norma, intesa come derogata. | Il garante perde la tutela del termine semestrale di decadenza e resta esposto senza limiti di tempo. |
| Art. 8 — Sopravvivenza | Se le obbligazioni garantite sono dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme erogate. | La garanzia sopravvive alla caduta del rapporto principale, in deroga al principio di accessorietà. |
La Banca d’Italia concluse che le verifiche istruttorie avevano mostrato «la sostanziale uniformità dei contratti utilizzati dalle banche rispetto allo schema standard dell’A.B.I.», uniformità discendente da «una consolidata prassi bancaria preesistente rispetto allo schema dell’A.B.I.» e suscettibile di essere «perpetuata dall’effettiva introduzione di quest’ultimo».
L’illiceità non riguardava le clausole in sé — singolarmente non vessatorie, come la Cassazione ha ripetutamente affermato — ma la loro compresenza in un modello uniformemente diffuso, idonea ad addossare al garante le conseguenze negative dell’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dell’invalidità dell’obbligazione principale.
Che cosa avevano deciso le Sezioni Unite nel 2021 e perché non bastava
La sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021 aveva fissato tre approdi: la tutela reale — e non solo risarcitoria — contro i contratti «a valle» di intese vietate, configurandosi una nullità «speciale» posta a presidio dell’ordine pubblico economico; il carattere parziale della declaratoria, limitata alle sole clausole illecite salvo prova della loro essenzialità ai fini del consenso; e, sul piano probatorio, la sufficienza dell’allegazione della coincidenza testuale, valendo il provvedimento del 2005 come «prova privilegiata» del collegamento funzionale tra intesa e contratto.
Quella decisione, però, non si era occupata ex professo né del profilo temporale né di quello tipologico: la circostanza che una delle garanzie esaminate risalisse al 2006 e che un’altra avesse natura specifica è rimasta, come le Sezioni Unite del 2026 tengono a precisare, priva di rilievo argomentativo. Su entrambi i punti si è così aperto un contrasto.
| Orientamento | Precedenti di legittimità |
|---|---|
| Restrittivo: l’accertamento vale solo per il triennio 2002–2005 e per le sole omnibus | Cass. Sez. I, 25 novembre 2024, n. 30383; Cass. Sez. I, 17 gennaio 2025, n. 1170; Cass. Sez. I, 11 aprile 2025, n. 8669; Cass. Sez. III, 2 agosto 2024, n. 21841; Cass. Sez. I, 10 luglio 2025, n. 18851 |
| Estensivo: basta l’anteriorità del provvedimento rispetto alla garanzia riproduttiva | Cass. Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648; Cass. Sez. III, 21 ottobre 2024, n. 27243; Cass. Sez. III, 30 novembre 2022, n. 35290 |
La Procura generale, nelle conclusioni scritte, aveva sposato la tesi restrittiva più rigida, chiedendo di affermare che la nullità possa presumersi dalla sola riproduzione delle clausole «esclusivamente quando i contratti di fideiussione sono stati sottoscritti nel triennio compreso tra il 2002 e il 2005» e rientrino nel genus delle omnibus. Le Sezioni Unite scelgono una via diversa da entrambe le posizioni estreme.
Il primo principio di diritto: il perimetro della prova privilegiata
La Corte affronta congiuntamente il primo e il secondo quesito e formula un unico principio. Il ragionamento muove da una distinzione che attraversa tutta la motivazione: public enforcement e private enforcement sono coordinati, non sovrapposti. Altro è l’istruttoria e l’accertamento con efficacia ultra partes dell’autorità amministrativa, altro resta la singola controversia civile.
Da qui la conclusione: l’accertamento amministrativo perde il valore probatorio aggiunto nel momento in cui ci si allontana dal suo proprio riferimento temporale — e, per identità di ragione, oggettivo. Fuori dal perimetro non svanisce, ma degrada: costituisce «elemento di prova da solo però insufficiente», da valutare unitamente alle altre risultanze secondo gli usuali standard di inferenza decisoria. È la stessa nozione di «elemento di prova» cui fa riferimento l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 3/2017.
«Nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 cod. civ., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell’ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un’intesa o pratica concordata con effetti restrittivi della concorrenza, tale da determinare la nullità della garanzia “a valle”, a mente dei principî enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all’ambito temporale sia all’ambito oggettivo ulteriori rispetto a quelli suoi propri».
Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, § 9
Il cuore operativo della statuizione sta nell’espressione «previa ricognizione del contenuto e della portata». Il giudice di merito non può limitarsi a constatare che la fideiussione è anteriore o posteriore al 2005: deve leggere il provvedimento e verificarne la proiezione temporale effettiva, in due direzioni.
- Verso il passato. Se e in quale misura il provvedimento contenga la constatazione di una prassi bancaria preesistente allo schema A.B.I., tale da rilevare rispetto all’epoca di costituzione della garanzia: il riferimento è al § 93 delle conclusioni dell’autorità, che dà espressamente atto di quella prassi.
- Verso il futuro. Se e in quale misura esso contenga una proiezione dinamica nel periodo postumo, valutando il cosiddetto «ritardo» — nei tempi commerciali rilevanti per la specifica lite — con cui gli effetti dell’intesa accertata si dissolvono dopo l’accertamento.
È una valutazione riservata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, ma che dev’essere effettivamente compiuta: la sentenza che si limiti a dedurre la nullità dalla data del contratto, in un senso o nell’altro, non è conforme al principio.
Che cosa deve provare oggi il fideiussore, e con quali strumenti
Le Sezioni Unite ribadiscono la regolarità della distribuzione dell’onere della prova: chi invoca la nullità «a valle» deve provare i fatti costitutivi della propria domanda, e cioè l’esistenza di un’intesa o pratica concordata anteriore o coeva alla stipula, che abbia trovato espressione nelle clausole del contratto di garanzia. Nessuna esenzione praeter legem per il garante.
L’oggetto della prova è l’esistenza di un accordo tra un numero rilevante di istituti di credito del medesimo mercato, finalizzato a sottoporre alla clientela modelli standard di fideiussione, tale da far venir meno la facoltà di una scelta effettiva fra prodotti differenti, con l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato bancario nazionale.
La Corte indica espressamente l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., letto insieme all’art. 94 disp. att. c.p.c., come mezzo attraverso il quale il garante può assolvere l’onere. La valutazione di ammissibilità dell’istanza va condotta alla luce degli indici conformativi sistematici desumibili dalla disciplina complementare dell’art. 3 del d.lgs. n. 3/2017: prove ragionevolmente disponibili, costi dell’esibizione, coinvolgimento di informazioni riservate riguardanti terzi e relative misure di tutela.
Resta ferma la regola generale per cui l’istanza deve contenere la specificazione del documento posseduto dalla controparte, o comunque la conoscenza di esso, come sottolineato anche dal Collegio di Coordinamento A.B.F. con la decisione n. 16511 del 29 dicembre 2022.
Un chiarimento importante riguarda l’art. 7 del d.lgs. n. 3/2017, attuativo della direttiva 2014/104/UE, che attribuisce alla decisione definitiva dell’autorità nazionale il valore di accertamento definitivo della violazione. Quella disposizione, precisa la Corte, opera una presunzione iuris et de iure che riguarda esclusivamente le azioni risarcitorie per equivalente, non è retroattiva — e dunque non si applica ratione temporis agli illeciti anteriori — e comunque copre solo la natura della violazione e la sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, non il nesso di causalità e l’esistenza del danno. Fuori dalle azioni risarcitorie, la prova privilegiata elaborata dalla giurisprudenza conserva un perimetro più ristretto.
Anche in caso di affermazione dell’esistenza dell’intesa al momento della costituzione della garanzia, l’istituto di credito conserva la possibilità di dimostrare che il contratto è stato il frutto di una differente trattativa effettiva e, nelle specifiche circostanze, libera tra le parti. La standardizzazione, in altre parole, è un indizio superabile: ciò che rileva è l’assenza di una trattativa reale, non la mera conformità testuale a un modello.
Fideiussione specifica e fideiussione omnibus: la parificazione probatoria
Sul secondo quesito, la risposta è coerente con la prima. Il perimetro oggettivo dell’accertamento del 2005 non può essere obliterato: il provvedimento riguardava pacificamente ed espressamente le fideiussioni omnibus, e il riflesso anticoncorrenziale della compresenza delle clausole era correlato a quello schema negoziale, in quanto diffusamente e uniformemente utilizzato.
Ne discende che, per la fideiussione specifica, il provvedimento non ha valore di prova privilegiata. Ma — ed è qui che la Corte si distacca dalla tesi restrittiva e dalla requisitoria della Procura generale — ciò non preclude affatto la declaratoria di nullità. La parte che la invoca potrà e dovrà provare, con ogni mezzo istruttorio disponibile a cominciare dall’ordine di esibizione, un’intesa o pratica concordata estesa anche alle fideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole, avvalendosi pure in tal caso dell’accertamento amministrativo come elemento di prova da solo non sufficiente.
Due precisazioni completano il quadro, entrambe favorevoli al garante. La prima: il giudice di merito valuterà se la standardizzazione delle tre clausole, riscontrata anche nelle fideiussioni specifiche, sia indice di corrispondenti pratiche commerciali concordate, senza necessità di verificare un fattore soggettivo intenzionale sotteso a intese compiutamente riconoscibili come tali. Ciò che conta è la restrizione oggettiva del mercato.
La seconda: i profili di parziale omogeneità di «statuto economico e normativo» tra le due tipologie fideiussorie — sui quali si era esercitata larga parte della dottrina, osservando che la sola diversità quantitativa dell’oggetto sarebbe irrilevante rispetto alla restrizione della concorrenza e aprirebbe la strada a una facile elusione dell’accertamento mediante il ricorso a una molteplicità di garanzie specifiche — non spostano la prospettiva della valutazione, che resta quella della prova della standardizzazione non oggetto di specifica ed effettiva trattativa.
Il secondo principio: clausola «a prima richiesta» e decadenza ex art. 1957 c.c.
Il terzo quesito ha un rilievo pratico enorme, perché interviene sul momento in cui la nullità è già stata dichiarata. Caduta la deroga all’art. 1957 c.c., riespansa la disciplina codicistica, il creditore è decaduto se non ha proposto le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale. Ma che cosa significa, esattamente, «istanze»?
«Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
Il Tribunale remittente propendeva per la risposta negativa: se il testo negoziale elimina radicalmente ogni onere di agire tempestivamente, non avrebbe ragion d’essere una disposizione volta a semplificare una condotta richiesta per evitare una decadenza già esclusa; e la clausola sostituita dalla legge non sarebbe scindibile nelle proposizioni che la compongono. Le Sezioni Unite ribaltano questa impostazione.
Il ragionamento è strutturale. Nello schema A.B.I. la deroga all’art. 1957 c.c. sta nell’art. 6; la clausola di pagamento a semplice richiesta scritta sta nell’art. 7, ed è una previsione distinta, censurata dall’autorità. Anzi: al § 81 del provvedimento la Banca d’Italia ne riconosce una funzione di marcata protezione e di utile diffusione del credito, permettendo un recupero immediato senza dover prima escutere il debitore principale, e consentendo al fideiussore di far valere i propri diritti in un tempo successivo, per ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato indebitamente.
La clausola era già stata «bonificata»: nel provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 sulle Norme Bancarie Uniformi era stata contestata la previsione che precludeva in assoluto l’opponibilità delle eccezioni (solve et repete); le modifiche apportate dall’A.B.I. hanno restituito al garante la possibilità di far valere le eccezioni dopo aver eseguito il pagamento. Si tratta dunque di un patto diretto a ottenere un rapido pagamento, salva la successiva opponibilità delle eccezioni non elise dall’accessorietà della garanzia.
Le due clausole hanno perciò «funzioni ovvero un corredo assiologico diverso». La deroga incide sui termini; la clausola a prima richiesta incide sulle modalità di esercizio dell’iniziativa di recupero. La reviviscenza delle prescrizioni dell’art. 1957 c.c., colpita dalla nullità solo parziale, è di per sé compatibile con la deroga alle modalità non necessariamente giurisdizionali dell’iniziativa di recupero del credito.
«Qualora una fideiussione rechi una clausola di “pagamento a prima richiesta”, il creditore evita, in ragione di essa, d’incorrere in decadenza anche con un’istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall’art. 1957 cod. civ., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d’intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante».
Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825, § 10.2
Il principio è allineato alle conclusioni della Procura generale e agli arresti in tema di contratto autonomo di garanzia — Cass. Sez. III, 27 febbraio 2025, n. 5179, e Cass. Sez. III, 10 gennaio 2025, n. 660 — mentre supera l’impostazione di Cass. Sez. III, 24 luglio 2024, n. 20648, secondo cui la tesi dell’istanza stragiudiziale «finisce per neutralizzare l’articolo 1957». Resta ferma, come precisa la Corte, la riserva al giudice di merito dell’accertamento in fatto circa l’eventuale incisione della clausola a prima richiesta da parte di altre singole previsioni contrattuali.
Effetti pratici sui giudizi in corso e sulle opposizioni a decreto ingiuntivo
La combinazione dei due principi produce un riassetto netto delle posizioni processuali. Per il garante, la strada resta percorribile su ogni fideiussione riproduttiva delle tre clausole, qualunque sia la sua data e qualunque sia la sua natura: nessuna preclusione di principio. Ma il costo probatorio si sposta in avanti, e in modo significativo, ogni volta che il contratto esce dal doppio perimetro del provvedimento del 2005.
| Situazione della garanzia | Valore del provvedimento n. 55/2005 |
|---|---|
| Omnibus stipulata tra il 2002 e il 2005 | Prova privilegiata. Sufficiente allegare la coincidenza testuale e la compresenza delle tre clausole, secondo SS.UU. n. 41994/2021. |
| Omnibus stipulata prima del 2002 o dopo il 2005 | Elemento di prova non sufficiente. Necessaria la ricognizione della portata pregressa o postuma dell’accertamento e la prova ulteriore dell’intesa coeva o anteriore. |
| Specifica, qualunque sia la data | Elemento di prova non sufficiente, a fortiori. Va provata un’intesa o pratica concordata estesa anche alle garanzie specifiche riproduttive delle tre clausole. |
Sul versante della decadenza, l’effetto è ancora più immediato. Molte opposizioni a decreto ingiuntivo si reggono oggi su un’architettura a due gradini: nullità della deroga all’art. 1957 c.c. e conseguente decadenza del creditore, che si era limitato a raccomandate di messa in mora. Se il contratto contiene la clausola di pagamento a prima richiesta — come accade nella grande maggioranza della modulistica conforme allo schema A.B.I. — quel secondo gradino non regge più: la messa in mora tempestiva inviata al garante nei sei mesi è sufficiente a impedire la decadenza.
Va infine ricordato che la nullità, quando accertata, resta parziale: colpisce le sole clausole illecite e si propaga all’intero contratto solo se si accerti, in concreto, che le parti non avrebbero stipulato senza di esse. La fideiussione, cioè, sopravvive depurata; il debito garantito non si dissolve.
La sentenza si pronuncia su un rinvio pregiudiziale e non decide la controversia: gli atti sono stati restituiti al Tribunale di Siracusa. I principî enunciati vincolano il giudice remittente ai sensi dell’art. 363-bis, ultimo comma, c.p.c., e operano per gli altri giudizi come nomofilachia della massima autorevolezza. La fattispecie decisa riguarda fideiussioni non stipulate da consumatori: restano impregiudicate le tutele specifiche del codice del consumo ove il garante rivesta tale qualità.
Checklist operativa per il garante e per l’istituto di credito
- Verifica anzitutto data e natura della garanzia: sono i due dati che determinano il tuo onere probatorio.
- Documenta la compresenza di tutte e tre le clausole, non di una soltanto: è la compresenza a essere lesiva secondo il provvedimento del 2005.
- Fuori dal triennio o per garanzie specifiche, produci il provvedimento per esteso e argomenta sul § 93 (prassi preesistente) e sulla proiezione dinamica degli effetti dell’intesa.
- Formula tempestivamente istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., specificando i documenti (circolari associative, modulistica interna, contratti conformi coevi) e motivandone la disponibilità in capo alla banca.
- Non fondare la sola difesa sulla decadenza ex art. 1957 c.c. se il contratto contiene la clausola a prima richiesta: dopo la sentenza n. 24825/2026 quella linea è perdente.
- Eccepisci subito la collocazione della garanzia fuori dal perimetro temporale e oggettivo dell’accertamento, chiedendo che l’onere della prova dell’intesa resti integralmente a carico dell’opponente.
- Ricostruisci l’eventuale trattativa effettiva che ha preceduto la stipula: la prova contraria è espressamente ammessa dalle Sezioni Unite.
- Opponiti alle istanze di esibizione esplorative, richiamando gli indici conformativi dell’art. 3 del d.lgs. n. 3/2017 su costi e informazioni riservate di terzi.
- Verifica di aver inviato al garante una richiesta scritta nei sei mesi: in presenza della clausola a prima richiesta, quell’atto stragiudiziale è ora sufficiente a scongiurare la decadenza.
Domande frequenti
Che cosa hanno deciso le Sezioni Unite n. 24825/2026 sulle fideiussioni con clausole ABI?
Hanno affermato due principî di diritto. Il primo delimita il valore del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005: esso vale come prova privilegiata solo entro il proprio ambito temporale e oggettivo, mentre al di fuori costituisce un elemento di prova da solo non sufficiente, che il giudice deve valutare insieme alle altre risultanze previa ricognizione del contenuto e della portata dell’accertamento. Il secondo stabilisce che, in presenza di una clausola di pagamento a prima richiesta, il creditore evita la decadenza dell’art. 1957 cod. civ. anche con una semplice istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini di legge.
Una fideiussione firmata dopo il 2005 con le clausole ABI è ancora nulla?
Può esserlo, ma non lo è automaticamente. Le Sezioni Unite escludono che la sola riproduzione testuale delle tre clausole sia sufficiente quando la garanzia è stata costituita fuori dal periodo coperto dall’istruttoria della Banca d’Italia. Chi invoca la nullità deve provare l’esistenza di un’intesa o pratica concordata anteriore o coeva alla stipula, potendo utilizzare il provvedimento del 2005 come elemento di prova che da solo non basta e che va valutato insieme ad altri elementi, tenendo conto della proiezione dinamica degli effetti dell’intesa accertata.
La nullità vale anche per la fideiussione specifica e non solo per quella omnibus?
Sì, ma alle stesse condizioni probatorie. L’accertamento della Banca d’Italia riguardò espressamente lo schema della fideiussione omnibus, sicché rispetto alla fideiussione specifica non ha valore di prova privilegiata. Ciò non preclude la declaratoria di nullità: la parte interessata può e deve provare, con ogni mezzo istruttorio disponibile, un’intesa o pratica concordata estesa anche alle fideiussioni specifiche riproduttive delle tre clausole, avvalendosi anche in questo caso del provvedimento come elemento di prova da solo non sufficiente.
Quali sono le tre clausole ABI censurate dalla Banca d’Italia nel 2005?
Sono gli articoli 2, 6 e 8 dello schema associativo dell’ottobre 2002. La clausola di reviviscenza obbliga il fideiussore a rimborsare le somme che la banca abbia dovuto restituire a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti. La clausola di deroga all’art. 1957 cod. civ. mantiene integri i diritti della banca fino alla totale estinzione del credito, senza obbligo di escutere il debitore nei termini di legge. La clausola di sopravvivenza mantiene efficace la garanzia anche quando le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide. Secondo l’autorità di vigilanza a essere lesiva della concorrenza è la loro compresenza in un modello uniformemente diffuso, non ciascuna clausola isolatamente considerata.
La banca decade dalla garanzia se non agisce in giudizio entro sei mesi?
Non quando il contratto contiene la clausola di pagamento a prima richiesta. Le Sezioni Unite hanno chiarito che quella clausola è strutturalmente e funzionalmente autonoma rispetto alla deroga all’art. 1957 cod. civ.: la prima incide sulle modalità di esercizio dell’iniziativa di recupero, la seconda sui termini. Anche se la deroga viene dichiarata nulla e i termini semestrali riespandono, il creditore evita la decadenza inviando al garante una richiesta scritta di pagamento entro il termine, senza necessità di avviare un’iniziativa giudiziale. Resta riservato al giudice di merito l’accertamento in fatto sull’eventuale incisione della clausola da parte di altre previsioni del contratto.
Che cosa può fare il fideiussore per provare l’intesa restrittiva della concorrenza?
Le Sezioni Unite indicano espressamente l’ordine di esibizione previsto dall’art. 210 cod. proc. civ., da leggere insieme all’art. 94 delle disposizioni di attuazione. L’istanza deve specificare i documenti di cui si chiede l’esibizione o dimostrarne la conoscenza, e la sua ammissibilità va valutata alla luce degli indici desumibili dall’art. 3 del d.lgs. n. 3 del 2017, relativi alle prove ragionevolmente disponibili, ai costi dell’esibizione e alla tutela delle informazioni riservate di terzi. La prova mira a dimostrare un accordo tra un numero rilevante di istituti di credito volto a sottoporre alla clientela modelli standard di garanzia, così da eliminare la possibilità di una scelta effettiva fra prodotti differenti.
Conclusioni
La sentenza n. 24825/2026 non chiude la stagione delle fideiussioni A.B.I.: la riporta dentro il diritto processuale comune. La tutela reale riconosciuta nel 2021 resta intatta, e con essa la possibilità di ottenere la nullità parziale delle clausole illecite. Cambia il modo di arrivarci: non più una presunzione applicata a ogni contratto che riproduca il modello, ma un accertamento di merito sull’esistenza dell’intesa nel momento in cui la garanzia è stata prestata.
Per il garante, il risultato è ambivalente. Da un lato cade lo sbarramento che le pronunce più restrittive del 2024 e del 2025 avevano eretto attorno al triennio 2002–2005 e alla sola fideiussione omnibus: nessuna categoria di garanzia è oggi esclusa in radice. Dall’altro, l’iniziativa richiede una costruzione probatoria seria, tempestiva e documentata, che va impostata già nell’atto introduttivo e presidiata con istanze istruttorie mirate.
Per gli istituti di credito e per i cessionari di crediti deteriorati, il secondo principio ha un valore immediato e sostanzialmente sanante su una massa rilevante di posizioni: la richiesta scritta tempestiva, quando il contratto reca la clausola a prima richiesta, basta a preservare la garanzia anche dopo la declaratoria di nullità della deroga. È il punto su cui, con ogni probabilità, si assesteranno più rapidamente le decisioni di merito.
La verifica delle clausole, della data e della natura della garanzia è il primo passo per capire se esiste uno spazio di difesa e con quale onere probatorio. Lo Studio assiste garanti, imprese e istituti di credito nel contenzioso bancario, in fase stragiudiziale e nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.
Richiedi una consulenzaFonti e riferimenti normativi
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 (ud. 12 maggio 2026), Pres. D’Ascola, Rel. Porreca — rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dal Tribunale di Siracusa
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 30 dicembre 2021, n. 41994
- Banca d’Italia, provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (schema A.B.I. di fideiussione a garanzia di operazioni bancarie); provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994 (Norme Bancarie Uniformi)
- Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 2 — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato
- Codice civile, artt. 1186, 1949 e 1957
- Codice di procedura civile, artt. 210 e 363-bis; disp. att. c.p.c., art. 94
- D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3, artt. 3 e 7 — attuazione della direttiva 2014/104/UE
- Precedenti di legittimità richiamati: Cass. Sez. I n. 30383/2024, n. 1170/2025, n. 8669/2025, n. 18851/2025; Cass. Sez. III n. 20648/2024, n. 21841/2024, n. 27243/2024, n. 660/2025, n. 5179/2025
Avvertenza. Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale né sollecitazione all’esercizio di azioni giudiziarie. Ogni fattispecie richiede l’esame del testo contrattuale, della documentazione bancaria e della concreta scansione temporale del rapporto. Contenuto aggiornato al 1° settembre 2026.

