Il Gratuito Patrocinio

Patrocinio a spese dello Stato per i cittadini meno abbienti

Cos’è e chi può usufruirne

Il beneficio noto come gratuito patrocinio è, in realtà, un diritto costituzionalmente garantito: sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (art. 24 Cost.).

Per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad Euro 11.746,68.

Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, con la sola eccezione dei casi riguardanti diritti della personalità, ovvero dei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi, nei quali si tiene conto del solo reddito personale.

Una regola parzialmente differenziata è prevista in relazione ai procedimenti penali, per i quali il limite reddituale del richiedente è elevato di Euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Possono richiederlo

In ambito civile:

– i cittadini italiani;

– gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;

– gli apolidi;

– gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L’ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

In ambito penale:

– i cittadini italiani;

– gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;

– indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda;

– da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

L’ammissione può essere richiesta (e se concessa è valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse, salvo nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).

Come si presenta la domanda

La domanda di ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r., allegando fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall’interessato, va presentata in carta semplice e deve indicare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare
  • l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione)
  • l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio.

Dove si presenta la domanda

In ambito civile si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

In ambito penale si presenta presso l’ufficio del Magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva
  • alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.

La scelta del difensore

L’interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall’Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Adeguamento dei limiti di reddito

L’art. 77 del Testo Unico Spese di Giustizia prevede l’adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente.

Per ulteriori informazioni

Per ogni ulteriore informazione o per richiedere una preliminare valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al gratuito patrocinio, vogliate fissare un appuntamento presso il nostro studio in Ischia. L’Avv. Gioacchino Celotti è iscritto presso il C.o.A. di Napoli nell’elenco dei difensori abilitati per l’ambito civile ed amministrativo.