
Note a margine

Il rimborso mediante voucher
Misure da emergenza Covid-19 e problematiche connesse alla interpretazione degli artt. 28 D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e 88 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Esame del d.d.l. di conversione.
L'art. 28
Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 recava, all’art. 28 (rubricato “Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici“), la disciplina delle modalità di rimborso dei corrispettivi versati per l’acquisto di titoli di viaggio e pacchetti turistici, con una elencazione dei casi in cui è ritenuta ricorrere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile, la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta.
L'art. 1463 cod. civ.
Impossibilità totale.
Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito.
I contratti di soggiorno
Con il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, il Governo ha integrato l’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 estendo la disciplina del rimborso ivi prevista ai “contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6” (art. 88, comma 1).
Il d.d.l. di conversione
Il 9 aprile 2020, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge, d’iniziativa del Governo, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi“. Il d.d.l. è stato approvato in via definitva dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 aprile 2020. La legge di conversione (L. 24 aprile 2020, n. 27) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020.
Voucher o rimborso?
Argomenti di carattere letterale ed altri di carattere logico-sistematico depongono a favore della tesi secondo la quale con la decretazione d’urgenza sia stata rimessa al venditore la scelta tra l’una e l’altra modalità di rimborso, prescindendosi dalla preferenza eventualmente espressa dall’acquirente.
L'art. 88 bis
Il disegno di legge di conversione ha fatto confluire in un separato articolo – l’art. 88 bis – la disciplina del “rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici“, eliminando in radice ogni eventuale dubbio residuo circa la idoneità dei voucher ad assolvere gli obblighi di rimborso mediante la previsione, contenuta al comma 12 del medesimo articolo, secondo la quale l’emissione degli stessi “non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario“.
Le norme di applicazione necessaria
Il comma 13 dell’art. 88 bis, introdotto in sede di conversione del D.L. 19 marzo 2020, n. 19, ha sancito – ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’articolo 9 del Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 – la natura di norme di applicazione necessaria delle disposizioni contenute nello stesso articolo, così come aveva già fatto il Governo con l’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.
Le norme di applicazione necessaria, in base al diritto internazionale privato, sono quelle ritenute irrinunciabili dall’ordinamento nazionale in ragione del loro oggetto o scopo.
L’articolo 9 del c.d. Regolamento Roma I prevede che le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un Paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto sulla base del Regolamento stesso.
In un Paese, quale il nostro, fortemente caratterizzato per la sua vocazione turistica e che, in molte sue Regioni e Province vede ogni anno avviarsi o incrementarsi i flussi proprio in questo periodo dell’anno con conseguente riapertura stagionale di molte delle sue attività ricettive, tra le varie questioni giuridiche che si è reso necessario approfondire subito, ovvero sin dalla entrata in vigore delle prime misure adottate per fronteggiare l’emergenza da Covid-19, anche allo scopo di dare compiuta risposta ai legittimi dubbi sollevati dai soggetti direttamente interessati, operatori del settore (titolari di strutture alberghiere, intermediari e utenti finali), vi è stata quella relativa alla sorte dei contratti in precedenza stipulati e alla disciplina applicabile ai casi di oggettiva impossibilità delle prestazioni derivante in primo luogo dalle restrizioni imposte dalle autorità pubbliche per contenere la diffusione del virus.
In particolare, appariva indispensabile fornire una univoca chiave di lettura delle specifiche disposizioni introdotte con la decretazione d’urgenza in materia di rimborso dei titoli di viaggio e pacchetti turistici (art. 28 D.L. 2 marzo 2020, n. 9), che, nelle intenzioni del Governo, quei dubbi erano destinate a dipanare, cui si sono aggiunte quelle relative ai contratti di soggiorno (contenute nel successivo D.L. 17 marzo 2020, n. 17, all’art. 88, il quale ha altresì disciplinato i casi di risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura).
Va precisato che, in sede di conversione del secondo D.L., è prevista l’abrogazione (tra gli altri) del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, ma sono stati espressamente dichiarati validi gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo (art. 1, comma 2, d.d.l. di conversione).
Il disegno di legge di conversione ha, inoltre, disciplinato – con l’art. 88 – le sole ipotesi di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, mentre ha fatto confluire in un separato articolo – l’art. 88 bis – la disciplina del rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici (sulla quale si concentrerà la nostra attenzione).
Anticipando qui le conclusioni delle presenti note, può agevolmente assumersi che la volontà del legislatore sia stata chiaramente espressa nel senso di considerare equivalente al rimborso, e, pertanto, pienamente liberatoria, la emissione del voucher da parte del vettore, della struttura ricettiva, dell’organizzatore di pacchetti turistici (e degli altri soggetti indicati nella disposizione), ed irrilevante il dissenso eventualmente espresso – rispetto a tale opzione – dal destinatario. In buona sostanza, la scelta della modalità di rimborso, con preferenza eventualmente accordata al voucher, è rimessa alla determinazione (non già del richiedente il rimborso, ma) del soggetto tenuto alla restituzione.
Depongono, a sostegno di tale assunto, argomenti di carattere letterale ed altri di carattere logico sistematico.
La lettera della norma.
Adoperando innanzitutto il fondamentale canone di ermeneutica sancito dall’art. 12 preleggi, alle disposizioni in questione non può attribuirsi altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse. E, sul piano strettamente testuale, già l’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, in relazione a ciascuna delle fattispecie disciplinate, non lasciava adito ad incertezze:
Il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (comma 3)
In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante (comma 5, secondo periodo).
In relazione alle ipotesi disciplinate dall’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (comma 6).
Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell’organizzatore ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (comma 7).
Il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione (comma 9, relativo ai viaggi di istruzione).
Come si può facilmente osservare, l’emissione del voucher è sempre contemplata come ipotesi alternativa al rimborso materiale del corrispettivo e non è mai, in alcun modo, condizionata ad una scelta del richiedente.
La ratio della norma.
Anche a non voler considerare il carattere inequivoco della norma, una interpretazione logica della stessa conduce nella medesima direzione. L’esatta comprensione della volontà del legislatore d’urgenza non può non passare per il preliminare esame del quadro emergenziale nel quale si inseriscono disposizioni come quelle relative alla disciplina delle modalità di rimborso. Scopo di tali disposizioni, che di certo si connotano anche per la loro portata in parte derogatoria rispetto alle regole generali e a quelle dettate dal Codice del Consumo, è quello di fornire “misure di sostegno economico” proporzionate alla gravità della situazione e che, tenuto conto delle ricadute economiche su alcuni dei comparti più colpiti, possano contemperare, in un’ottica solidaristica che trova il suo fondamento nell’art. 2 della Costituzione, le esigenze delle imprese e quelle dei consumatori.
Se tale scopo – costituente la ratio stessa delle norme che lo perseguono, tanto da essere qualificate (quest’ultime) di applicazione necessaria – sarà concretamente raggiunto non è possibile prevederlo con assoluta certezza, ma in ogni caso esso attiene ad una scelta di politica legislativa che, dato il contesto straordinario di emergenza, assume i connotati di ragionevolezza che valgono a giustificarla, ponendola – ad avviso di chi scrive – al riparo da una delle censure più prevedibili, quella che ipotizza un contrasto con norme provenienti da fonti di rango sovraordinato.
Le modifiche esplicative introdotte in sede di conversione.
Ove mai fossero residuati ancora dubbi sulla piena equipollenza tra voucher e materiale restituzione del corrispettivo, il d.d.l. di conversione, approvato dal Senato con modifiche e, quindi, in via definitiva, dalla Camera dei Deputati nella seduta del 24 aprile 2020, è intervenuto a fugarli definitivamente, prevedendo testualmente, al comma 12 dell’art. 88 bis (introdotto appunto in sede di conversione) che “l’emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

In conclusione
Le disposizioni in esame non lasciano spazio a soluzioni ermeneutiche diverse da quelle che risultavano evidenti già ad un esame testuale delle stesse. Il legislatore, in sede di conversione del D.L. e con la precisazione contenuta nel comma 12 dell’art. 88 bis cit. ha sgombrato il campo da ogni possibile equivoco: l’emissione del voucher, nei casi disciplinati dalla norma, assolve l’obbligo di rimborso ed è opzione alternativa alla restituzione del corrispettivo che non richiede il consenso del richiedente.
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