DDL S. 1484-B · Legge Annuale PMI · XIX Legislatura

Lotta alle False Recensioni
Online

Capo IV, Artt. 18–23 · Approvato definitivamente dal Senato della Repubblica il 4 marzo 2026
Fonti: testo legislativo DDL S. 1484-B · studiolegale.celotti.net

Il Capo IV della Legge annuale sulle PMI introduce, per la prima volta nell'ordinamento italiano, una disciplina organica contro le recensioni online illecite. La normativa — ancorata al Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act) — si applica alle imprese della ristorazione, alle strutture ricettive e termali e a qualunque forma di attrazione turistica situata in Italia.

Quando una recensione è lecita (Art. 19)

Entro 30 gg
Deve essere pubblicata entro 30 giorni dalla data di utilizzo del prodotto o di fruizione del servizio.
Autore reale
Deve provenire da chi abbia effettivamente e personalmente fruito del servizio o della prestazione.
Pertinenza
Deve essere coerente con la tipologia del prodotto o le caratteristiche della struttura recensita.
No incentivi
Non deve essere frutto di sconti, benefici o altra utilità promessi dal fornitore o dai suoi intermediari.
Attualità
Non è più lecita per sopravvenuta mancanza di attualità decorsi due anni dalla pubblicazione.
30giorni massimi per pubblicarla dopo il servizio
2anni: decorsi, la recensione perde liceità
€ 0nuovi oneri per la finanza pubblica (art. 23)

Profili chiave della disciplina

01

Presunzione di autenticità

Si presume autentica la recensione corredata di evidenze del rilascio di documentazione fiscale (scontrino, ricevuta, fattura).

02

Diritto alla segnalazione

Il legale rappresentante della struttura può segnalare le recensioni illecite con le modalità previste dall'art. 16(2) del DSA per ottenerne la rimozione.

03

Finalità della norma (Art. 18)

Tutelare la concorrenza leale e garantire informazioni online attendibili, in linea con il Regolamento UE sui Servizi Digitali (DSA).

04

Ambito di applicazione

Ristorazione, strutture ricettive e termali e qualunque forma di attrazione turistica situata in Italia.

I divieti e le sanzioni (Art. 20)

⚠ Vietato acquistare o cedere recensioni

Ferma la disciplina del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), la legge vieta l'acquisto e la cessione a qualsiasi titolo — anche tra imprenditori e intermediari — di recensioni online, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dalla loro successiva diffusione.

In caso di violazione, ferma la responsabilità penale, l'AGCM esercita i propri poteri investigativi e sanzionatori ai sensi dell'art. 27 del Codice del Consumo.

Linee guida, monitoraggio e segnalatori (Art. 21)

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Linee Guida AGCM

L'AGCM, sentiti AgCom, Garante Privacy, MIMIT e Ministero del Turismo, adotta linee guida per orientare le imprese.

📊

Monitoraggio annuale

L'AGCM svolge un monitoraggio annuale sulle recensioni illecite, riferendo alle Camere.

🏷️

Segnalatore attendibile

Le associazioni di categoria possono richiedere il riconoscimento come «segnalatori attendibili» ai sensi del DSA.

ℹ️

Disposizioni transitorie (Art. 22): Le nuove norme non si applicano retroattivamente alle recensioni già pubblicate alla data di entrata in vigore della legge.