Note a margine

Oralità ed immediatezza ai tempi del Covid-19: un dibattito un po’ naïf

da | Mag 4, 2020 | Note a margine | 0 commenti

L’opinione

Mi inserisco anch’io nel dibattito di attualità sul tema della compatibilità tra le misure di contenimento del virus, che hanno escluso o comunque fortemente limitato per un periodo di tempo la possibilità per gli avvocati di presenziare fisicamente alle udienze, e i principi della oralità, della immediatezza e del contraddittorio, non propri del solo processo penale ma che ad esso tipicamente si attagliano, costituendone il tratto essenziale e, per così dire, naturale.

Vorrei subito premettere che le riserve espresse da più parti – in seno alla categoria, che quei canoni considera irrinunciabili per un compiuto esercizio dei diritti di difesa, e al di fuori di essa – sono nella sostanza e in larga parte condivisibili. Tuttavia, come spesso accade quando si conducono giuste battaglie per l’affermazione e la difesa di valori fondamentali, cui corrispondono ideali nobili di giustizia, in contesti già profondamente deteriorati e troppo a lungo assuefatti a prassi, costumi e derive che con quei valori nulla hanno a che vedere, il rischio è di non essere compresi o, nella migliore delle ipotesi, di apparire un po’ naïf. Ancor più se si consideri che l’idea, quasi romantica, del processo come luogo sacro in cui matura, qui ed ora, il convincimento del giudice al culmine di una dialettica che vede l’avvocato sempre e comunque protagonista, è un’idea che si addice piuttosto ad un immaginario cinematografico che non alla cruda realtà delle nostre aule di giustizia. Avendo questa realtà presente e con essa confrontandoci nel quotidiano della nostra esperienza professionale, risulta forse eccessiva l’enfasi entusiastica con la quale, da ultimo, è stata accolta le decisione del Governo di stringere le maglie del ricorso ai collegamenti da remoto, escludendo – in difetto di consenso delle parti – la applicabilità delle disposizioni che li contemplano “alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio” , oltre a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti (art. 3, co. 1, lett. d) Decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 28). Qualche giorno prima, l’Unione Camere penali aveva minacciato l’astensione, ravvisando nelle norme sul processo penale da remoto un “autentico sovvertimento dei principi basilari e fondativi del processo penale, quali quelli della oralità e della immediatezza, che presuppongono la ineliminabile fisicità della sua celebrazione, inderogabile anche in presenza di condizioni di pericolo per la salute pubblica peraltro in via di progressiva attenuazione…” e, in un documento dell’Osservatorio sull’errore giudiziario, si manifestava stupore e indignazione per quelli che erano considerati “tentativi di scardinare le più basilari regole del contraddittorio e dell’immediatezza, utilizzando la situazione emergenziale come pretesto“. C’è chi vi ha visto un disegno volto alla progressiva demolizione del modello accusatorio, chi ha parlato di attentato alle garanzie difensive o, persino, di “liquefazione del diritto di difendersi“.

Ora, è vero che si tratta di battaglie di principio con il loro inevitabile portato di retorica, ma dipingere scenari sovversivi ed apocalittici per qualche temporanea e contingente fuga in avanti del legislatore (peraltro subito emendata in parte e corretta secondo i desiderata), è operazione che desta qualche perplessità anche solo sul piano della logica. Le critiche alla smaterializzazione del processo penale presuppongono, infatti, che quello attuale, basato sulla rigorosa fisicità di ogni singola sua cadenza, corrisponda ad un modello ideale pressoché immune da storture e deviazioni e, soprattutto, costantemente teso ad assicurare il rispetto delle regole del contraddittorio e della concentrazione processuale, ad esaltare le prerogative della difesa e il ruolo dell’avvocato. Così non è, evidentemente. L’analisi fattuale ci restituisce ben altri scenari, nei quali alle croniche inefficienze dell’apparato, alle carenze strutturali, alla inadeguatezza, non di rado, di chi è chiamato a svolgere in udienza il ruolo di garanzia, che da sole rendono vano anche il più strenuo sforzo di difesa di quelle regole, si aggiungono le scelte del Legislatore dell’ultimo ventennio, a partire dalla creazione della figura del Giudice Onorario e l’attribuzione ad essa di competenze sempre più estese anche in ambito penale: ad una giustizia amministrata secondo logiche di smaltimento dei ruoli non può non essere estranea una cultura del processo come luogo del confronto dialettico e momento cruciale nell’accertamento della verità.

Ed anche le tendenze ricavabili dai repertori della giurisprudenza non vanno in una direzione diversa da quella inaugurata dalla stagione dello pseudo efficientismo. Senza voler estremizzare il ragionamento, non è forse vero che il concetto di oralità-immediatezza è caduto in disgrazia ben prima della stagione del Covid-19, avendo ricevuto un colpo ferale, nell’assordante silenzio del legislatore, già per mano della Corte costituzionale e, da ultimo, della Suprema Corte con la nota sentenza delle Sezioni Unite sul principio di immutabilità del giudice nel contesto dibattimentale?

Insomma, anche le più nobili battaglie di principio, per essere credibili, devono prima fare i conti con la triste realtà. E, collegamenti da remoto a parte, da questa occorrerà comunque ripartire quando sarà terminata l’emergenza.

Gioacchino Celotti

 

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