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Come ogni altra attività, anche quella legale e giudiziaria ha dovuto fare i conti con la situazione di grave emergenza sanitaria che, ormai da oltre un mese, ha cambiato radicalmente e in maniera inaspettata le nostre esistenze. Come liberi professionisti, imprenditori, lavoratori, cittadini, stiamo noi tutti vivendo ore “sospese” in un clima surreale di attesa di tempi migliori e con la speranza di poter fare quanto prima ritorno alla “normalità”. Non sarà facile. Non lo sarà in tempi brevi, tante essendo le incognite, non solo di tipo economico, all’orizzonte.
Gioacchino Celotti

dal 9 marzo all’11 maggio 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva all’11 maggio 2020 ed e’ inoltre sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto.
L’emergenza legata alla diffusione planetaria del Covid-19 ha reso evidente la necessità ed utilità di far ricorso a strumenti di interconnessione che, prima d’ora, erano confinati ad ambiti ristretti. L’impiego dei collegamenti da remoto e della videoconferenza può rappresentare un’occasione non solo per la organizzazione dell’apparato Giustizia, ma anche per gli studi legali nei rapporti con la propria clientela.
Nel contempo, ed ora più che mai, appare indispensabile accelerare la estensione del processo telematico agli ambiti e alle giurisdizioni ove è attualmente ancora escluso.

UDIENZE DA REMOTO
Tra le tante misure organizzative, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha contemplato la possibilità di svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto o, per quelle che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. E’ una opportunità che va colta nell’immediato, ma che, per quanto riguarda le udienze da remoto in particolare, andrebbe valorizzata anche per il futuro e non solo per far fronte a situazioni di emergenza.
Le ultime dallo Studio Legale Celotti
Prenotazioni online
Introdotta la possibilità per i clienti di fissare un appuntamento in studio utilizzando, in aggiunta ai canali tradizionali, il servizio di prenotazione online.
Sessioni da remoto
Implementato il collegamento da remoto in modalità videoconferenza per lo svolgimento delle sessioni con i clienti (e gli eventuali consulenti di parte).
Info sulla sospensione straordinaria
Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23
Con il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.“), il Governo ha prorogato all’11 maggio il termine del 15 aprile originariamente previsto dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Il rinvio d’ufficio non riguarda il processo amministrativo, per il quale, nel periodo successivo al 15 aprile e sino al 3 maggio 2020, è prevista la sola sospensione del termine per la proposizione dei ricorsi.
L’art. 36
Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 stabilisce all’art. 36 (rubricato “termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”) che:
1. Il termine del 15 aprile previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del decreto-legge n. 18 del 2020.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all’art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020.
3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall’art. 54 c. 3 dello stesso codice.
4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell’art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente, il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020.
PROROGA termini nei procedimenti amministrativi
Prorogato al 15 maggio il termine del 15 aprile 2020 già previsto dai commi 1 e 5 dell’art. 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Trattasi, in particolare, dei “termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data“. Da non confondere tali termini con quelli relativi a procedimenti aventi natura giurisdizionale.
I procedimenti esclusi
Le disposizioni sulla sospensione non operano nei seguenti casi:
in ambito civile
a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con
le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell’ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
in ambito penale
b) procedimenti di convalida dell’arresto o del fermo, procedimenti nei quali i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all’11 maggio 2020, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell’articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all’articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
F.A.Q.
anche i termini per appellare sono sospesi?
Fino all’11 maggio 2020 opera la sospensione prevista dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, per cui anche i termini per la proposizione dell’appello e, più in generale, per le impugnazioni, sono sospesi fino a tale data e riprenderanno a decorrere dal giorno successivo.
COSA ACCADE ALLE UDIENZE DI SEPARAZIONE?
La lettura della norma ha suscitato qualche incertezza interpretativa. A stretto rigore, dovrebbero ritenersi escluse dal regime dei rinvii e della sospensione le udienze cc.dd. presidenziali, laddove relative (anche) alla materia alimentare. La decisione assunta dai capi dei vari uffici giudiziari è stata perlopiù quella di disporre il differimento anche di tali udienze.
ho un'udienza fissata per il 13 maggio, si farà?
L’udienza del 13, come tutte quelle successive al periodo di sospensione straordinaria e sino al 31 luglio 2020, dovranno essere trattate previa adozione delle misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.
E’ comunque espressamente data la facoltà di disporre il rinvio anche delle suddette udienze (sia civili che penali) a data successiva al 31 luglio 2020.