Nel vuoto lasciato dal Legislatore, ci avevano pensato già i singoli Comuni a dare una prima ed elementare forma di tutela alle unioni di fatto tra persone di qualunque sesso, sempre più frequenti nella realtà, con l'istituzione del registro anagrafico delle unioni civili.Il ruolo dell'Avvocato nei contratti di convivenza
Una delle novità della legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto, accolta con favore della classe forense perché giudicata un altro segnale - sia pur timido - di apertura alle istanze dell'avvocatura, è senza dubbio rappresentata dall'estensione a quest'ultima di prerogative sinora appannaggio esclusivo del Notariato. E ciò con riferimento, appunto, ai contratti di convivenza.
In alternativa al Notaio, i conviventi potranno rivolgersi per la stipula degli accordi all'avvocato. La regolamentazione scritta degli aspetti patrimoniali della vita in comune, infatti, può essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Un potere di autentica che, per il secondo, se si esclude quello più recentemente attribuito nell'ambito delle procedure di negoziazione assistita ed in quello, peculiare, del processo telematico, il legislatore aveva sin qui previsto solo in relazione alle firme apposte in calce al mandato.
ll controllo di legalità e di liceità del regolamento negoziale
Al potere di autentica delle sottoscrizioni si accompagna, nel disposto della Legge, l'obbligo per l'Avvocato (come per il Notaio) di attestare la conformità della scrittura privata alle norme imperative e all'ordine pubblico. Si tratta di un duplice controllo (di legalità dell'atto e di liceità) che, per il Notaio, costituisce già regola fondamentale del proprio Ufficio sancita dalla Legge professionale, la quale vieta di ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; per l'Avvocato il precedente è rappresentato dagli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, con riferimento ai quali il legislatore ha posto a carico del difensore l'obbligo di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Manca, nel caso della negoziazione come per le convivenze, un richiamo espresso al canone del buon costume, ma da ciò sarebbe paradossale far discendere una indifferenza allo stesso del prescritto controllo di liceità. Nuovi poteri, dunque, ma anche maggiori oneri e responsabilità, dei quali la classe forense è chiamata a farsi carico con diligenza e competenza.
Forma del contratto
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Opponibilità
Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe.
Contenuto del contratto
Il contratto può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Cause di risoluzione
Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
Quanto costa davvero un contratto di convivenza?
I costi variano in base al professionista scelto e alla complessità dell'accordo. Come riferimento orientativo:
- Con avvocato: da €300 a €600 per un contratto standard senza regime patrimoniale complesso. La parcella segue i parametri forensi (D.M. 55/2014) e può aumentare se il contratto include la scelta del regime di comunione dei beni o clausole personalizzate.
- Con notaio: da €500 a €1.500, con costi aggiuntivi per registrazione e trascrizioni.
- Costo fisso: la trasmissione al Comune di residenza per l'iscrizione anagrafica è a carico del professionista ed è inclusa nella prestazione.
Il colloquio preliminare — anche online — è gratuito presso lo Studio Legale Celotti e serve a definire le esigenze specifiche della coppia prima di quantificare il compenso.
Certificato di convivenza: come si ottiene e a cosa serve
Per accedere ai diritti previsti dalla legge, i conviventi devono poter dimostrare la loro situazione. Lo strumento principale è la dichiarazione di convivenza anagrafica, da presentare al Comune di residenza.
- Si presenta all'ufficio anagrafe del Comune con documento d'identità di entrambi i conviventi.
- Viene rilasciato il certificato di stato di famiglia che attesta la convivenza.
- Non serve l'avvocato per questa procedura — è gratuita e amministrativa.
- Il certificato è diverso dal contratto di convivenza: attesta il fatto, non regola i rapporti patrimoniali.
Attenzione: la convivenza non formalizzata all'anagrafe è più difficile da provare in caso di controversia. La registrazione è gratuita e priva di rischi — conviene farla.
Patto di convivenza, contratto di convivenza, coppia di fatto: non è la stessa cosa
I termini si sovrappongono nel linguaggio comune ma hanno significati precisi:
- Convivenza di fatto: la situazione giuridica che esiste automaticamente quando due persone convivono stabilmente. Non richiede nessun atto formale. La Legge 76/2016 attribuisce diritti e tutele anche senza contratto.
- Contratto di convivenza: l'atto scritto e autenticato (da avvocato o notaio) che regola gli aspetti patrimoniali. È una facoltà, non un obbligo.
- Patto di convivenza: termine colloquiale che indica lo stesso strumento del contratto. Non ha una definizione tecnica diversa nella legge italiana.
In pratica: si può essere coppia di fatto con tutele legali anche senza firmare nulla. Il contratto serve quando ci sono beni, redditi o situazioni patrimoniali da regolare esplicitamente.
Cosa tutela la legge anche senza contratto
Anche senza stipulare un contratto, la Legge 76/2016 garantisce ai conviventi di fatto una serie di diritti:
- Diritto all'abitazione: in caso di morte del convivente proprietario, il superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa comune per un periodo da 2 a 5 anni (proporzionale alla durata della convivenza).
- Diritti ospedalieri: il convivente può essere informato sullo stato di salute del partner e visitarlo in terapia intensiva, come un familiare.
- Successione nell'affitto: in caso di morte o recesso dal contratto di locazione, il convivente subentra nel contratto.
- Mantenimento in caso di crisi: se la convivenza cessa, il convivente in stato di bisogno può chiedere un assegno alimentare all'ex partner per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Il contratto diventa indispensabile quando si vuole andare oltre queste tutele minime, ad esempio scegliendo il regime di comunione dei beni.
Convivenza di fatto e fisco: cosa sapere nel 2026
Alcuni aspetti fiscali rilevanti che la Legge 76/2016 non risolve e che spesso generano dubbi:
- ISEE: i conviventi di fatto che vivono nello stesso nucleo familiare anagrafico vengono conteggiati insieme nell'ISEE, con impatto su bonus e agevolazioni.
- Detrazioni fiscali: il convivente non è equiparato al coniuge ai fini IRPEF. Non è possibile detrarre come "familiare a carico" il convivente nello stesso modo del coniuge.
- Successione: in assenza di testamento, il convivente di fatto non eredita. La Legge 76/2016 non ha modificato le norme successorie. Chi vuole tutelare il partner deve fare testamento.
- Mutuo e acquisto casa: i conviventi possono acquistare casa insieme come comproprietari, ma senza le agevolazioni riservate alle coppie sposate per la prima casa (salvo eccezioni locali).
F.A.Q.
E' obbligatorio sottoscrivere un contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza è il negozio giuridico con il quale i conviventi di fatto POSSONO disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Dunque, lo stesso costituisce una facoltà, non un obbligo per le coppie.
A che serve sottoscrivere un contratto di convivenza?
La funzione del contratto è quella di meglio regolamentare gli aspetti economico-patrimoniali della convivenza, secondo le esigenze specifiche di ciascuna coppia.
Quanto costa un contratto di convivenza?
Con un avvocato, il costo orientativo va da €300 a €600 per un contratto standard. Con notaio, da €500 a €1.500 o più, con eventuali spese aggiuntive di registrazione. Il costo aumenta se il contratto include la scelta del regime di comunione dei beni o clausole personalizzate.
Serve il notaio o basta l'avvocato?
Entrambi sono abilitati dalla Legge 76/2016 ad autenticare il contratto di convivenza. La scelta dipende dalle preferenze della coppia. L'avvocato ha gli stessi poteri del notaio per questo specifico atto.
La scelta del regime patrimoniale è modificabile?
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità previste per la sottoscrizione, le modifiche e la risoluzione del contratto.
Qual è la differenza tra contratto di convivenza e unione civile?
L'unione civile è definita dalla legge come specifica formazione sociale costituita, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. L'unione civile è, per esemplificare, una forma di matrimonio per le coppie omosessuali. Le convivenze di fatto possono instaurarsi tra persone dello stesso o di sesso diverso ed è sufficiente, per il riconoscimento dei diritti e delle tutele che la legge loro ricollega, che siano assistite dal requisito della stabilità. Il contratto è solo una facoltà riconosciuta per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali del rapporto di fatto.
Qual è la differenza tra patto e contratto di convivenza?
Sono la stessa cosa. "Patto di convivenza" è il termine colloquiale, "contratto di convivenza" è quello tecnico-legale usato dalla Legge 76/2016. Non esistono differenze giuridiche tra i due termini.
Cosa devo fare se intendo recedere dal contratto?
Rivolgersi al Notaio o all'Avvocato. Sarà il professionista che riceve o che autentica l'atto a curare gli adempimenti previsti dalla legge e a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto.
Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Particolari adempimenti andranno posti in essere anche nei casi di matrimonio o unione civile tra un convivente ed altra persona e di morte di uno dei contraenti e, più precisamente, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile dovrà notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile, mentre, nel caso di morte, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto dovranno notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Sono in attesa di divorzio dal precedente partner, posso sottoscrivere il contratto?
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza, nonché in tutte le altre ipotesi previste dall'art. 1, comma 57, della Legge.
Cosa tutela la legge anche senza contratto?
Anche senza contratto, i conviventi di fatto registrati all'anagrafe hanno diritto all'abitazione in caso di morte del partner (da 2 a 5 anni), ai diritti ospedalieri equiparati ai familiari, alla successione nel contratto di affitto, e a un eventuale assegno alimentare in caso di separazione.
Come si dimostra la convivenza di fatto?
Con il certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza, che attesta la convivenza anagrafica. La dichiarazione si presenta all'ufficio anagrafe con documento d'identità di entrambi i partner. È gratuita.
Il convivente eredita in caso di morte del partner?
No, salvo testamento. La Legge 76/2016 non ha modificato le norme successorie. In assenza di testamento, il convivente superstite non ha diritti ereditari. Per tutelare il partner è necessario redigere un testamento.

Quanto costa?
Il contratto di convivenza deve rispondere alle specifiche esigenze di ciascuna coppia e non può, pertanto, essere racchiuso in schemi standard o moduli prestampati. La conseguenza è che i costi possono variare, anche sensibilmente, a seconda del contenuto dell'accordo. Il professionista che incaricherete saprà fornirvi comunque un'indicazione di massima in sede di colloquio preliminare.

Facciamo chiarezza
Ambito di applicazione, opportunità e limiti della nuova legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto.
Hai domande?
Una giornata informativa per consentirti di familiarizzare con i nuovi istituti introdotti dalla Legge Cirinnà.
Partecipa anche tu!
Vieni a trovarci ad Ischia, alla via Osservatorio n. 40. Open studio è una iniziativa dell'Avv. Gioacchino Celotti.

Gioacchino Celotti
Avvocato
L'Avv. Gioacchino Celotti è nato a Ischia (NA) il 14 settembre 1966. Conseguita la maturità classica, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II“, laureandosi con una tesi sul valore legale tipico del silenzio in diritto amministrativo. Toga d’Onore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è iscritto all’Albo degli Avvocati dal 5.12.2000 e, dal 22.4.2016 all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.

Paolo Scarano
Avvocato
L'Avv. Paolo Scarano è nato a Taranto il 21 marzo 1983. Trasferitosi a Napoli, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", laureandosi con una tesi in diritto processuale civile. Dopo il biennio di pratica svolto presso lo Studio Legale Di Meglio, ha sostenuto e superato presso la Corte di Appello di Napoli l'esame di abilitazione. E' iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli dal 21 gennaio 2014.

Ciro Barile
Avvocato
L'Avv. Ciro Barile è nato ad Ischia il 27 aprile 1983. Ha conseguito la Laurea nell'anno 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" e dallo stesso anno collabora con lo Studio Legale Di Meglio di Ischia. Abilitato all'esercizio della professione forense, svolge la sua attività prevalentemente nel campo del diritto civile.
