
Il ruolo dell’Avvocato nei contratti di convivenza
Una delle novità della legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto, accolta con favore della classe forense perché giudicata un altro segnale – sia pur timido – di apertura alle istanze dell’avvocatura, è senza dubbio rappresentata dall’estensione a quest’ultima di prerogative sinora appannaggio esclusivo del Notariato. E ciò con riferimento, appunto, ai contratti di convivenza.
In alternativa al Notaio, i conviventi potranno rivolgersi per la stipula degli accordi all’avvocato. La regolamentazione scritta degli aspetti patrimoniali della vita in comune, infatti, può essere contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Un potere di autentica che, per il secondo, se si esclude quello più recentemente attribuito nell’ambito delle procedure di negoziazione assistita ed in quello, peculiare, del processo telematico, il legislatore aveva sin qui previsto solo in relazione alle firme apposte in calce al mandato.
ll controllo di legalità e di liceità del regolamento negoziale
Al potere di autentica delle sottoscrizioni si accompagna, nel disposto della Legge, l’obbligo per l’Avvocato (come per il Notaio) di attestare la conformità della scrittura privata alle norme imperative e all’ordine pubblico. Si tratta di un duplice controllo (di legalità dell’atto e di liceità) che, per il Notaio, costituisce già regola fondamentale del proprio Ufficio sancita dalla Legge professionale, la quale vieta di ricevere o autenticare atti se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all’ordine pubblico; per l’Avvocato il precedente è rappresentato dagli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, con riferimento ai quali il legislatore ha posto a carico del difensore l’obbligo di certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Manca, nel caso della negoziazione come per le convivenze, un richiamo espresso al canone del buon costume, ma da ciò sarebbe paradossale far discendere una indifferenza allo stesso del prescritto controllo di liceità. Nuovi poteri, dunque, ma anche maggiori oneri e responsabilità, dei quali la classe forense è chiamata a farsi carico con diligenza e competenza.
Forma del contratto
Opponibilità
Contenuto del contratto
Cause di risoluzione
F.A.Q.
E' obbligatorio sottoscrivere un contratto di convivenza?
Il contratto di convivenza è il negozio giuridico con il quale i conviventi di fatto POSSONO disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Dunque, lo stesso costituisce una facoltà, non un obbligo per le coppie.
A che serve sottoscrivere un contratto di convivenza?
La funzione del contratto è quella di meglio regolamentare gli aspetti economico-patrimoniali della convivenza, secondo le esigenze specifiche di ciascuna coppia.
La scelta del regime patrimoniale è modificabile?
Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse modalità previste per la sottoscrizione, le modifiche e la risoluzione del contratto.
Cosa devo fare se intendo recedere dal contratto?
Rivolgersi al Notaio o all’Avvocato. Sarà il professionista che riceve o che autentica l’atto a curare gli adempimenti previsti dalla legge e a notificarne copia all’altro contraente all’indirizzo risultante dal contratto.
Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione.
Particolari adempimenti andranno posti in essere anche nei casi di matrimonio o unione civile tra un convivente ed altra persona e di morte di uno dei contraenti e, più precisamente, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile dovrà notificare all’altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile, mentre, nel caso di morte, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto dovranno notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.
Sono in attesa di divorzio dal precedente partner, posso sottoscrivere il contratto?
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza, nonché in tutte le altre ipotesi previste dall’art. 1, comma 57, della Legge.
Che differenza c'è tra contratto di convivenza e unione civile?
L’unione civile è definita dalla legge come specifica formazione sociale costituita, mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni, da due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. L’unione civile è, per esemplificare, una forma di matrimonio per le coppie omosessuali. Le convivenze di fatto possono instaurarsi tra persone dello stesso o di sesso diverso ed è sufficiente, per il riconoscimento dei diritti e delle tutele che la legge loro ricollega, che siano assistite dal requisito della stabilità. Il contratto è solo una facoltà riconosciuta per la regolamentazione degli aspetti patrimoniali del rapporto di fatto.

Quanto costa?
Il contratto di convivenza deve rispondere alle specifiche esigenze di ciascuna coppia e non può, pertanto, essere racchiuso in schemi standard o moduli prestampati. La conseguenza è che i costi possono variare, anche sensibilmente, a seconda del contenuto dell’accordo. Il professionista che incaricherete saprà fornirvi comunque un’indicazione di massima in sede di colloquio preliminare.

Facciamo chiarezza
Ambito di applicazione, opportunità e limiti della nuova legge sulle unioni civili e le convivenze di fatto.
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Gioacchino Celotti
Avvocato
L’Avv. Gioacchino Celotti è nato a Ischia (NA) il 14 settembre 1966. Conseguita la maturità classica, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II“, laureandosi con una tesi sul valore legale tipico del silenzio in diritto amministrativo. Toga d’Onore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è iscritto all’Albo degli Avvocati dal 5.12.2000 e, dal 22.4.2016 all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti.

Paolo Scarano
Avvocato
L’Avv. Paolo Scarano è nato a Taranto il 21 marzo 1983. Trasferitosi a Napoli, si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza presso l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa“, laureandosi con una tesi in diritto processuale civile. Dopo il biennio di pratica svolto presso lo Studio Legale Di Meglio, ha sostenuto e superato presso la Corte di Appello di Napoli l’esame di abilitazione. E’ iscritto all’Albo degli Avvocati di Napoli dal 21 gennaio 2014.

Ciro Barile
Avvocato
L’Avv. Ciro Barile è nato ad Ischia il 27 aprile 1983. Ha conseguito la Laurea nell’anno 2011 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” e dallo stesso anno collabora con lo Studio Legale Di Meglio di Ischia. Abilitato all’esercizio della professione forense, svolge la sua attività prevalentemente nel campo del diritto civile.