Il danno esistenziale
Definizione, fondamento ed elaborazione giurisprudenzialeArt. 2 Costituzione
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 185 c.p.
Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.
Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.
Art. 2059 Codice civile
Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.
La Consulta
L’art. 2059 cod. civ. deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell’ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell’autore del fatto risulti da una presunzione di legge.
Con la sentenza n. 233 dell’11.7.2003, la Corte costituzionale ritiene ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe con il cosiddetto danno morale soggettivo.
Nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., è quella tesa a ricomprendere nell’astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona.
Definizione di danno esistenziale
Il danno esistenziale consiste in ogni pregiudizio – di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile – provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
(Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572)
Fondamento
Nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione – che, all’art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Tale conclusione – si legge nelle sentenze 31 maggio 2003 n. 8827 e 8828 della III Sez. civile della Corte di Cassazione – trova sostegno nella progressiva evoluzione verificatasi nella disciplina di tale settore, contrassegnata dal nuovo atteggiamento assunto, sia dal legislatore che dalla giurisprudenza, in relazione alla tutela riconosciuta al danno non patrimoniale, nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica.
Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall’art. 2059 c.c. (“Danni non patrimoniali“), secondo cui: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge.” All’epoca dell’emanazione del codice civile (1942) l’unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa nell’art. 185 del codice penale del 1930. Ha ritenuto il Supremo Collegio con le due fondamentali pronunce sopra richiamate che la tradizionale restrittiva lettura dell’art. 2059, in relazione all’art. 185 c.p., come diretto adassicurare tutela soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza contingente, al turbamento dell’animo transeunte determinati da fatto illecito integrante reato (interpretazione fondata sui lavori preparatori del codice del 1942 e largamente seguita dalla giurisprudenza), non potesse essere ulteriormente condivisa.
Il sistema bipolare
Secondo la Cassazione, la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune, secondo l’interpretazione ora superata della norma citata, nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale: quest’ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto, del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso e dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.
Il giudice civile di legittimità sembra propendere per un concetto unitario di danno non patrimoniale e ritiene non proficuo «ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure di danno etichettandole in vario modo: ciò che rileva, al fini dell’ammissione al risarcimento, in riferimento all’articolo 2059, è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica». In questa ottica le sentenze citate della terza sezione evitano di fare espresso riferimento al danno esistenziale ma l’esame dei casi presi in considerazione conferma che i danni accertati erano riferiti a questo tipo di danno (in un caso riguardavano la perdita del rapporto parentale; nell’altro lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori conseguente alle gravissime lesioni subite dal figlio ridotto allo stato vegetativo) perché si riferivano a casi che la precedente giurisprudenza collocava tra i danni di natura esistenziale.
Le sentenze di San Martino
Con pronuncia dell’11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti ed il contenuto della nozione di danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c.
Il danno da perdita della vita
Con una pronuncia che molti hanno definito epocale e che si caratterizza per il rigore nella ricostruzione funditus della complessa materia del danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione, decidendo su un caso di ristoro del danno da perdita della vita, ha avuto modo di chiarire che, al contrario di quanto da alcuni dei primi commentatori sostenuto, e anche in giurisprudenza di legittimità a volte affermato (v. Cass., 13/5/2009, n. 11048, Cass., 12/2/2013, n. 3290), deve escludersi che le Sezioni Unite del 2008 abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori (anche) del c.d. danno esistenziale.
Secondo la Corte, la categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da valore di scambio, è di natura composita e (così come il danno patrimoniale si scandisce in danno emergente e lucro cessante) si articola in una pluralità di aspetti (o voci), con funzione meramente descrittiva, quali il danno morale, il danno biologico e il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale;
il danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale (che consiste nello sconvolgimento dell’esistenza sostanziatesi nello sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito della comune vita di relazione – sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare -; in fondamentali e radicali scelte di vita diversa) risulta integrato in caso di sconvolgimento della vita subito dal coniuge (nel caso, il marito) a causa della morte dell’altro coniuge.