L'equa riparazione ex Lege Pinto
L'indennizzo per la irragionevola durata del processoDiritto a un equo processo
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.
(art. 6, par. 1, Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fontamentali)
L’equa riparazione
Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della Legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
Il principio costituzionale
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.
La legge ne assicura la ragionevole durata.
(art. 111, comma 2, Cost.)

Valutiamo caso per caso
Per una valutazione preventiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per la proposizione di una domanda giudiziale per l’ottenimento di un indennizzo ex Lege Pinto è possibile utilizzare il modulo sottostante e richiedere un parere preliminare fornendo i dati necessari alla ricostruzione delle vicende processuali relative ai giudizi la cui durata si assuma irragionevole ed ogni indicazione utile alla individuazione delle ragioni del ritardo.
La c.d. Legge Pinto
La Legge n. 89/2001, dando attuazione ad impegni assunti dallo Stato in sede comunitaria ed in armonia con il 2° comma dell’art. 111 della Costituzione (nel testo modificato dalla legge costituzionale n° 2 del 23.11.1999), ha introdotto la diretta tutela in ambito nazionale del diritto alla trattazione del processo in un “termine ragionevole”, sancito dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), prevedendo il rimedio di un’equa riparazione in favore di chi abbia subito un danno, anche non patrimoniale, in conseguenza del mancato rispetto del termine.
L’art. 2 della legge, che traduce in norme di diritto positivo interno alcuni principi consolidati nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, stabilisce al 2° comma i criteri da seguire nella verifica dell’eventuale durata non ragionevole del processo, imponendo di considerare “la complessità del caso, l’oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”