La prescrizione nel diritto penale

Ogni giorno che passa è un giorno che si aggiunge al libro dell’oblio.

(G. Crivellari)

la prescrizioneLa prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere e determinato a norma del secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il reato di cui all’articolo 572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell’articolo 609-quater.
La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall’imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.
art. 158Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza.

Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Per i reati previsti dall’articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l’azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest’ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall’acquisizione della notizia di reato.

sospensione della prescrizioneIl corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l’autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all’estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell’articolo 161 del presente codice.

Prescrizione come rinuncia dello Stato

Il decorso del tempo non si limita ad estinguere l’azione penale, ma elimina la punibilità in sé e per sé, nel senso che costituisce una causa di rinuncia totale dello Stato alla potestà punitiva.
(Cass. Sez. I pen. 8 maggio 1998 n. 7442)

La prescrizione esprime l’interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato l’allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l’acquisizione del materiale probatorio.
(Corte Cost. 23 novembre 2006 n. 393)

Giustizia di Bruto

La c.d. ex Cirielli

Bilancia della GiustiziaTra le novità introdotte con la Legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. ex Cirielli), la sostituzione del sistema di calcolo a scaglioni del termine di prescrizione con il nuovo criterio che àncora il tempo di maturazione della prescrizione al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, con il correttivo costituito dalla fissazione di un minimo di sei anni per i delitti e quattro anni per le contravvenzioni.
Il termine della prescrizione decorre per il reato consumato dal giorno della consumazione: il testo riformato dell’art. 158 c.p. ha escluso che, in caso di reati contestati in continuazione, il termine di prescrizione possa decorrere dalla data di cessazione della continuazione.

La Consulta

palazzo della consultaLa Corte Costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (c.d. legge ex Cirielli), limitatamente alle parole «dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché». A giudizio della Corte, la scelta effettuata dal legislatore con la censurata disposizione (di individuare il momento della dichiarazione di apertura del dibattimento come discrimine temporale per l’applicazione delle nuove norme sui termini di prescrizione del reato nei processi in corso di svoglimento in primo grado alla data di entrata in vigore della legge) non è assistita da ragionevolezza. La norma, infatti, derogherebbe ingiustificatamente al disposto dell’art. 2, quarto comma, del codice penale – secondo cui se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile; norma che deve essere interpretata nel senso che la locuzione «disposizioni più favorevoli al reo» si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato.

Prescrizione ed UE

durata irragionevoleCon la sentenza n. 2210 del 20 gennaio 2016, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, decidendo su una fattispecie di grave frode IVA, ha disapplicato la norma di cui all’ultima parte del terzo comma dell’art. 160 e del secondo comma dell’art. 161 cod. pen. ed ha applicato a tale ipotesi la regola già prevista da dette disposizioni per i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., per effetto della quale il termine ordinario di prescrizione ricomincia a decorrere dopo ogni atto interruttivo.

I Giudici italiani di legittimità si conformano alla decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza Grande Sezione, Taricco ed altri, 8 settembre 2015), la quale ha affermato che la normativa italiana in materia di prescrizione del reato, di cui al combinato disposto dell’articolo 160, ultimo comma, e dell’articolo 161 cod. pen. (come risultanti dalle modifiche di cui alla legge 5 dicembre 2005, n. 251) è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE nell’ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare.

Con ordinanza n. 24 del 26 gennaio 2017, la Corte costituzionale ha sottoposto in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea le questioni di interpretazione dell’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nonché della sopra richiamata sentenza “Taricco” della stessa Corte di Giustizia.

La Corte di Giustizia, con sentenza del 5 dicembre 2017, ha stabilito che l’obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione europea dev’essere conciliato con il rispetto del principio di legalità dei reati e delle pene. Pertanto, i giudici italiani, in procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, non sono tenuti a disapplicare le norme nazionali sulla prescrizione (sulla base della sentenza Taricco) se ciò contrasta con il suddetto principio.

Art. 160 cod pen.

interruzione della prescrizioneIl corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

Interrompono pure la prescrizione l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria, su delega del pubblico ministero, o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.

Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall’ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell’articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all’articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

Art. 161 cod pen.

art. 161L’interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di piu di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640-bis, nonche’ nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

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