Sulla prova della notifica in modalità telematica della sentenza
Processo telematico · Cassazione civile
Con la sentenza 25 giugno 2026, n. 21773, la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione conferma che, per far decorrere il termine breve di impugnazione, la notifica a mezzo PEC della sentenza si prova con le copie in PDF delle ricevute di accettazione e di consegna, attestate conformi dal difensore. Senza alcun bisogno dei file .eml o .msg.
In sintesi
Notifica della sentenza (termine breve, art. 325 c.p.c.): sufficiente il PDF delle ricevute PEC con attestazione di conformità del difensore.
Notifica degli atti introduttivi: necessario il formato nativo .eml o .msg.
l processo civile telematico continua a generare questioni di prova spesso decisive sul piano dell’ammissibilità dell’impugnazione. La pronuncia in commento affronta uno di questi snodi e lo risolve con una regola chiara e di immediata utilità difensiva.
Il caso: l’eccezione di improcedibilità del ricorso
I controricorrenti avevano eccepito l’improcedibilità del ricorso principale, lamentando l’insufficienza dei documenti informatici prodotti dal difensore della ricorrente a riprova della notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata. La ricorrente aveva però depositato la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 433/2021 (pubblicata il 19 marzo 2021), unitamente alle copie conformi dei documenti informatici attestanti la notifica via PEC del 22 marzo 2021; il ricorso per cassazione era stato poi notificato il 21 maggio 2021, nel rispetto del termine breve. La Corte ha ritenuto l’eccezione «destituita di fondamento».
Il principio di diritto
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, la prova dell’avvenuta notifica in modalità telematica della sentenza può essere fornita depositando le copie informatiche, in formato PDF, delle ricevute di accettazione e di consegna della PEC, corredate dall’attestazione di conformità agli originali informatici. Non occorre, invece, il deposito dei relativi file in formato .eml o .msg.
La distinzione decisiva: sentenza e atti introduttivi
Il cuore della pronuncia sta in una distinzione che il difensore deve padroneggiare, perché incide direttamente sul regime probatorio applicabile.
Per la sentenza: PDF attestato conforme
Per provare la notifica della sentenza ai fini del termine breve (art. 325 c.p.c.) sono sufficienti le copie in PDF delle due ricevute PEC, attestate conformi dal difensore:
- Ricevuta di accettazione — attesta la presa in carico del messaggio da parte del gestore PEC del mittente.
- Ricevuta di avvenuta consegna — attesta l’ingresso del messaggio nella casella del destinatario e fissa il momento perfezionativo della notifica nei suoi confronti.
Il formato nativo del messaggio non è richiesto: la stampa o il salvataggio in PDF, una volta attestati conformi, fanno piena prova della data di consegna.
Per gli atti introduttivi: serve il formato nativo
Il deposito dei file in formato .eml o .msg resta invece necessario al diverso fine di provare la notificazione telematica degli atti introduttivi del giudizio. Qui non basta la stampa: occorre il file nativo, che conserva la «busta» telematica con i metadati, le firme digitali e l’intera catena di integrità e provenienza del messaggio.
La ratio: la relata come «atto esterno al giudizio»
«La relata di notifica della sentenza ai fini dell’art. 325 c.p.c. è atto esterno al giudizio che, come qualsiasi atto digitale, può essere stampato o salvato e attestato conforme all’originale dal difensore.»
La notifica della sentenza non entra a far parte del fascicolo processuale come atto del processo: assolve la funzione, esterna al giudizio, di far decorrere il termine per impugnare. Per questa funzione è sufficiente dimostrare la data di consegna del messaggio PEC, dato che le ricevute di accettazione e consegna — anche in PDF — ne offrono prova piena. Gli atti introduttivi, al contrario, sono atti del giudizio: la loro regolarità formale e la loro provenienza vanno verificate sul file nativo, perché è in quel formato che risiedono firma digitale e dati di certificazione.
I precedenti conformi
La sentenza n. 21773/2026 si colloca nel solco di un orientamento ormai consolidato, inaugurato da Cass. Sez. 3, n. 25686/2023 e ribadito in tempi recentissimi da Cass. Sez. 3, n. 33872/2025, Cass. Sez. 5, n. 11372/2026 e Cass. Sez. 3, n. 13352/2026. Un indirizzo che valorizza la sostanza probatoria delle ricevute PEC e il potere di autentica del difensore, evitando formalismi non funzionali alla prova.
Cosa cambia per il difensore
- Per far valere (o eccepire) la decorrenza del termine breve è sufficiente conservare e attestare in PDF entrambe le ricevute PEC: accettazione e consegna.
- L’attestazione di conformità è resa autonomamente dal difensore, nell’esercizio del potere di certificazione che la legge gli riconosce (oggi artt. 196-octies ss. disp. att. c.p.c.).
- Diverso è il discorso per la prova della notifica degli atti introduttivi: in quel caso occorre depositare i file nativi .eml o .msg, non potendo affidarsi alla sola stampa.
La distinzione, lungi dall’essere meramente formale, riflette la diversa funzione processuale dei due atti e mette al riparo da eccezioni di improcedibilità potenzialmente fatali. Una conferma, dunque, che premia il rigore documentale senza imporre adempimenti superflui: per la sentenza, il PDF attestato conforme è prova piena; per gli atti introduttivi, il formato nativo resta imprescindibile.
Riferimenti giurisprudenziali
Cass. 25686/2023Cass. 33872/2025Cass. 11372/2026Cass. 13352/2026Cass. 21773/2026

