Danni da intelligenza artificiale: le nuove tutele civili del D.Lgs. 160/2026
Dal 30 settembre 2026 chi subisce un danno nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale dispone di strumenti processuali che prima non esistevano: un ordine di esibizione della documentazione tecnica, una presunzione legale del nesso causale e un’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile. Il d.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 non crea però un regime autonomo di responsabilità: lascia la regola sostanziale al codice civile e interviene su ciò che finora rendeva queste cause quasi impraticabili, cioè la prova e la solvibilità.
- 1 Le regole civilistiche sono negli artt. 16–20 del decreto (Titolo II, Capo II), pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 2026 in attuazione della delega dell’art. 24 della legge n. 132/2025. Valgono per ogni azione risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, per danni cagionati nell’utilizzo di un sistema di IA.
- 2 Se la domanda è verosimile, il giudice ordina l’esibizione di registri, documentazione sulla gestione dei rischi, documentazione tecnica e parametri della supervisione umana (art. 17). Se la parte non ottempera per quella documentazione, il giudice ritiene come ammessi i fatti allegati dal danneggiato.
- 3 Quando il danno deriva dalla violazione di un obbligo dell’AI Act, il nesso causale tra violazione e danno è presunto, salvo prova contraria (art. 18). La conformità al regolamento, anche certificata, non esclude di per sé la responsabilità (art. 19).
- 4 Il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore della responsabilità civile del convenuto, nei limiti del massimale, con il responsabile litisconsorte necessario (art. 20). A differenza della RC auto, le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro restano opponibili.
- 5 Il danneggiato persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale può citare anche davanti al giudice della propria residenza o del proprio domicilio (art. 16, comma 4).
- 6 Attenzione al calendario europeo: dopo il Reg. (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA), gli obblighi sui sistemi ad alto rischio richiamati dall’art. 17 si applicheranno solo dal 2 dicembre 2027 o dal 2 agosto 2028. Oggi la presunzione opera sugli obblighi già applicabili.
Chi ha provato a impostare una causa di responsabilità civile per un danno cagionato da un sistema di intelligenza artificiale conosce il problema. Il danneggiato vede solo l’esito — un credito negato, una diagnosi errata, un veicolo che frena nel momento sbagliato, un candidato escluso — mentre tutto ciò che servirebbe a spiegarlo sta dall’altra parte: i log, i parametri, le scelte di addestramento, le istruzioni date agli operatori. Con le regole ordinarie sulla prova, quel deficit informativo si traduce quasi sempre in un rigetto per mancata dimostrazione del nesso causale.
L’Unione europea aveva tentato di affrontare il tema con una direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale, proposta nel 2022 e poi ritirata dalla Commissione nel 2025. Il legislatore italiano ha deciso di non attendere: con il d.lgs. n. 160/2026 ha trasferito nell’ordinamento interno alcune delle soluzioni di quel progetto, inserendole in un decreto che si occupa prevalentemente di tutt’altro — l’uso dell’IA da parte delle Forze di polizia e un nuovo reato nel codice penale.
Questa guida legge i cinque articoli civilistici sul testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, uno per uno, e li misura con due fattori che ne condizionano la resa concreta: il rinvio degli obblighi europei sui sistemi ad alto rischio e il recepimento, ancora in corso, della nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. In chiusura, una checklist per chi agisce e per chi dovrà difendersi.
- 01 Perché un decreto nazionale: il vuoto lasciato dalla direttiva ritirata
- 02 Ambito di applicazione e foro del danneggiato (art. 16)
- 03 L’accesso alla documentazione tecnica (art. 17)
- 04 La presunzione del nesso di causalità (art. 18)
- 05 Conformità e certificazione non bastano (art. 19)
- 06 L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20)
- 07 Il nodo del calendario: AI Act e Omnibus digitale
- 08 Questioni aperte: regola sostanziale e diritto intertemporale
- 09 Checklist operativa: danneggiato e impresa
Perché un decreto nazionale: il vuoto lasciato dalla direttiva ritirata
Il Regolamento (UE) 2024/1689, l’AI Act, è una disciplina di prodotto e di mercato: stabilisce requisiti, obblighi degli operatori, procedure di conformità e sanzioni amministrative, ma non dice nulla su chi risarcisce il danno e a quali condizioni. Quel compito era stato affidato a una direttiva complementare, la cosiddetta AI Liability Directive (COM(2022) 496), che puntava su due leve: l’esibizione degli elementi di prova sui sistemi ad alto rischio e una presunzione relativa di nesso causale tra la colpa del convenuto e l’output del sistema.
La proposta non è mai arrivata in porto. La Commissione l’ha inserita tra i ritiri nel programma di lavoro 2025 per mancanza di un accordo prevedibile tra le istituzioni, e il ritiro formale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 6 ottobre 2025. A livello europeo resta dunque la sola nuova direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, la (UE) 2024/2853, che include il software tra i prodotti ma copre la sola responsabilità oggettiva del fabbricante e degli altri soggetti della catena distributiva.
Il legislatore italiano si era già riservato uno spazio con la legge 23 settembre 2025, n. 132, la legge nazionale sull’intelligenza artificiale, il cui art. 24 delega il Governo ad adeguare l’ordinamento all’AI Act e a disciplinare l’impiego illecito dei sistemi di IA, anche sul piano degli strumenti di tutela civile. Il d.lgs. n. 160/2026 esercita quella delega (art. 24, commi 1, 2, lett. h), 3 e 5, secondo le premesse del decreto) dopo un iter iniziato con l’esame preliminare del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2026 e chiuso con la deliberazione definitiva del 4 agosto 2026.
Il Titolo I (artt. 1–10) disciplina l’uso dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia, compresi identificazione biometrica remota in tempo reale e riconoscimento facciale a posteriori. Il Titolo II contiene un Capo I penale (artt. 11–15: nuovo art. 437-bis c.p., nuovo art. 359-ter c.p.p., nuovo art. 25-vicies del d.lgs. n. 231/2001) e un Capo II civile (artt. 16–20), rubricato «Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale». Il Titolo III reca le norme transitorie e finanziarie.
La rubrica del Capo II è già una chiave di lettura: il legislatore ha scelto strumenti processuali e probatori, non un nuovo criterio di imputazione. Chi risponde, e a quale titolo, continua a dirlo il codice civile.
Il nuovo art. 437-bis c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chi omette le misure tecniche di sicurezza previste per progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi di IA ad alto rischio, ovvero omette le misure di sorveglianza umana, quando ne deriva pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale; la pena sale da due a otto anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato. Sono punite anche l’alterazione dei sistemi e l’omissione intenzionale della sorveglianza umana da parte dell’utilizzatore professionale; per i fatti commessi con colpa grave è prevista una riduzione di pena.
Il nuovo art. 25-vicies del d.lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità dell’ente al delitto dell’art. 437-bis (da seicento a mille quote) e a quello dell’art. 612-quater c.p. sulla diffusione illecita di contenuti generati o alterati con IA (da duecento a settecento quote), con le sanzioni interdittive dell’art. 9, comma 2, lett. b)–e). Il dato interessa anche il civilista: l’accertamento penale dell’omissione è materiale probatorio spendibile nella causa risarcitoria.
Ambito di applicazione e foro del danneggiato (art. 16)
L’art. 16 non descrive un’unica fattispecie, ma costruisce due cerchi concentrici con presupposti diversi. Distinguerli è il primo passo di qualsiasi strategia, perché uno stesso danno può ricadere nel cerchio esterno senza entrare in quello interno.
| Strumento | Si applica quando | Fonte |
|---|---|---|
| Accesso alle prove | Qualsiasi azione di risarcimento, contrattuale o extracontrattuale, per danno cagionato nell’utilizzo di un sistema di IA | art. 16, comma 1; art. 17 |
| Presunzione del nesso e irrilevanza della sola conformità | Solo se il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act | art. 16, comma 2; artt. 18 e 19 |
| Azione diretta | Azioni dell’art. 16, se il convenuto è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile | art. 20 |
| Foro aggiuntivo | Danneggiato persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale | art. 16, comma 4 |
Tre precisazioni. La prima riguarda la nozione di sistema di IA: l’art. 11 rinvia, per l’intero Titolo II, alle definizioni dell’art. 3 dell’AI Act. Non ogni software è un sistema di IA, e la qualificazione — autonomia, capacità di inferenza, generazione di output che influenzano ambienti fisici o virtuali — sarà il primo terreno di contestazione del convenuto. La seconda riguarda l’ampiezza del cerchio esterno: l’art. 17 prescinde dalla classe di rischio e dal ruolo dell’operatore, e copre tanto l’inadempimento contrattuale quanto l’illecito aquiliano.
La terza è la clausola di salvezza del comma 3: restano ferme le regole dell’art. 82 del GDPR, con la sua prova liberatoria a carico del titolare e del responsabile del trattamento, e quelle della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853. Le vie di tutela, dunque, si cumulano: il danno da un sistema di IA che tratta dati personali potrà essere azionato su più titoli, sfruttando per ciascuno il regime probatorio più favorevole.
Il comma 4 stabilisce che è «altresì» competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del danneggiato. È un foro aggiuntivo rispetto ai fori generali e facoltativi del codice di rito, a scelta dell’attore. Nei rapporti contrattuali di consumo il foro del consumatore era già presidiato dal Codice del consumo; la novità vera riguarda l’illecito extracontrattuale, dove chi subisce il danno da un sistema gestito da un operatore lontano ottiene ora un giudice di prossimità.
L’accesso alla documentazione tecnica (art. 17)
È la norma di maggior impatto pratico, perché aggredisce direttamente l’asimmetria informativa. Su istanza della parte che allega di aver subito il danno, il giudice ordina all’altra parte o al terzo che ne dispone l’esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema.
- I registri dell’art. 12 AI Act: la registrazione automatica degli eventi durante il ciclo di vita del sistema, cioè i log.
- La documentazione sul sistema di gestione dei rischi dell’art. 9: rischi individuati, stimati, misure adottate e prove eseguite.
- Le informazioni pertinenti della documentazione tecnica dell’art. 11, redatta dal fornitore secondo l’allegato IV.
- Le informazioni sui parametri e le modalità di supervisione umana dell’art. 14: chi poteva intervenire, con quali strumenti, con quali istruzioni.
Il presupposto: la verosimiglianza, non la prova
L’istante deve presentare fatti ed elementi idonei a rendere verosimile la fondatezza della domanda, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema e il danno lamentato. La soglia è deliberatamente bassa: si chiede un fumus, non la dimostrazione di ciò che proprio la documentazione dovrebbe consentire di dimostrare. Chi agisce deve però fare la propria parte, ricostruendo con precisione l’output contestato, i tempi, il contesto d’uso e il danno.
Il verbo scelto dal legislatore è «ordina», non «può ordinare» come nell’art. 210 c.p.c. Accertati i presupposti, l’ordine è dovuto, entro i limiti del comma 3: deve essere necessario e proporzionato rispetto alla domanda, e il giudice deve tenere conto degli interessi di tutte le parti, in particolare dei segreti commerciali. Quando l’esibizione espone informazioni riservate, il comma 4 impone misure di tutela e richiama l’art. 121-ter del codice della proprietà industriale, che consente di limitare l’accesso a determinati documenti e udienze e di rendere disponibili versioni non riservate dei provvedimenti.
Le conseguenze dell’inottemperanza
Il comma 5 gradua la reazione. Se la parte, senza giustificato motivo, non adempie anche solo in parte, il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Se però l’inadempimento riguarda la documentazione tipizzata del comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante.
Diversi commenti riportano che il giudice «può ritenere» ammessi i fatti. Il testo pubblicato in Gazzetta dice «ritiene». La differenza non è stilistica: la formula ricalca quella dell’art. 232 c.p.c. sulla mancata risposta all’interrogatorio formale, ma ne elimina il margine di discrezionalità. Resta il filtro del «valutato ogni altro elemento di prova», che impedisce l’automatismo quando le risultanze complessive smentiscono le allegazioni; fuori da quell’ipotesi, la conseguenza è vincolata.
Per il terzo inadempiente il comma 6 prevede una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro. Il terzo, in queste cause, è una figura tutt’altro che marginale: il deployer convenuto — la banca, l’ospedale, il datore di lavoro che usa il sistema — spesso non detiene la documentazione tecnica, che è redatta e conservata dal fornitore. L’ordine potrà quindi raggiungere direttamente quest’ultimo anche se non è parte del giudizio.
| Profilo | Art. 210 c.p.c. (regime ordinario) | Art. 17 d.lgs. n. 160/2026 |
|---|---|---|
| Potere del giudice | Discrezionale («può ordinare»), per documenti di cui ritenga necessaria l’acquisizione | Dovuto in presenza dei presupposti («ordina»), entro i limiti di necessità e proporzionalità |
| Soglia | Indispensabilità e specificità del documento; divieto di esibizione esplorativa | Verosimiglianza della domanda, anche sul collegamento tra output e danno |
| Oggetto | Documento o altra cosa individuati dall’istante | Elementi relativi al funzionamento del sistema, con quattro categorie tipizzate |
| Parte inadempiente | Argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. e conseguenze sanzionatorie del codice di rito | Argomenti di prova; per la documentazione del comma 2, fatti allegati ritenuti ammessi |
| Terzo inadempiente | Sanzione prevista dal codice di rito | Pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro |
| Riservatezza | Bilanciamento rimesso al giudice | Misure obbligatorie e rinvio all’art. 121-ter c.p.i. |
La presunzione del nesso di causalità (art. 18)
«Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1689, il nesso di causalità tra la violazione e il danno è presunto, salvo prova contraria.»
Si tratta di una presunzione legale relativa nel senso dell’art. 2728 c.c.: dispensa il danneggiato dalla prova del nesso tra la violazione e il danno e trasferisce al convenuto l’onere di dimostrarne l’assenza. È una scelta più radicale di quella della direttiva ritirata, che presumeva soltanto il nesso tra la colpa del convenuto e l’output del sistema, e solo a condizioni cumulative. La norma italiana non pone condizioni ulteriori, non distingue tra classi di rischio e si applica a qualunque operatore gravato da un obbligo dell’AI Act: fornitore, deployer, importatore, distributore.
La formulazione presenta però un nodo interpretativo. Presa alla lettera, la norma presume il nesso proprio quando il danno «deriva» dalla violazione, cioè quando il nesso sussiste: una circolarità che andrà sciolta in via interpretativa. La lettura più coerente con la funzione della norma è che al danneggiato resti l’onere di provare tre elementi — l’esistenza di un obbligo dell’AI Act applicabile al convenuto e al momento dei fatti, la sua violazione, il danno — e di allegare un danno che rientri nell’ambito di protezione della regola violata. Dimostrati questi elementi, il collegamento eziologico si presume.
La forza del sistema sta nella combinazione. Il danneggiato allega, ad esempio, che la sorveglianza umana prevista non è stata attuata e chiede l’esibizione della documentazione dell’art. 14. Se il convenuto non la produce senza giustificato motivo, quei fatti si ritengono ammessi: la violazione è così provata. A quel punto opera l’art. 18 e il nesso è presunto.
In due passaggi, un’azione altrimenti destinata al rigetto per difetto di prova può rovesciarsi in una causa in cui è il convenuto a dover spiegare perché il danno non dipende dal suo sistema.
Quanto alla prova contraria, il convenuto potrà dimostrare l’intervento di una causa alternativa idonea da sola a produrre l’evento, oppure l’irrilevanza causale della violazione, provando che il danno si sarebbe verificato identico anche con un comportamento conforme. Il parametro resta quello civilistico della preponderanza dell’evidenza, il «più probabile che non» fissato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 576 dell’11 gennaio 2008.
La presunzione non copre, invece, l’esistenza e l’entità del danno, né l’elemento soggettivo o il diverso criterio di imputazione richiesto dalla norma sostanziale applicabile. Su questi profili continuano a valere le regole ordinarie.
Conformità e certificazione non bastano (art. 19)
L’art. 19 chiude una via di fuga prevedibile: la conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche se certificata secondo le procedure del Capo III, Sezione 5, del regolamento, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La dichiarazione UE di conformità, la marcatura CE, il certificato dell’organismo notificato restano elementi valutabili, non esimenti.
La regola dialoga con le prove liberatorie del codice civile. Se il danno viene inquadrato nell’art. 2050 c.c., il convenuto deve provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitarlo: la conformità regolatoria diventa un requisito minimo di quella prova, non la prova stessa. Il rispetto degli standard armonizzati certifica il sistema in astratto; la responsabilità si gioca sul suo funzionamento nel caso concreto.
L’inciso iniziale — «fermo quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853» — riserva al regime del danno da prodotto difettoso le proprie regole sulla rilevanza della conformità ai requisiti di sicurezza, che andranno lette sul testo definitivo del decreto di recepimento.
L’azione diretta contro l’assicuratore (art. 20)
Nel sistema dell’art. 1917 c.c. il danneggiato non ha azione diretta contro l’assicuratore del responsabile, salvo le ipotesi previste dalla legge: la RC auto (art. 144 del Codice delle assicurazioni private) e la responsabilità sanitaria (art. 12 della legge n. 24/2017). L’art. 20 aggiunge una terza ipotesi, con una disciplina propria che non coincide con nessuno dei due modelli.
Primo passo: la richiesta preventiva sulla copertura
Chi intende agire può chiedere preventivamente al presunto responsabile se è assistito da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno. Il destinatario deve comunicare entro trenta giorni l’esistenza della polizza, i suoi estremi e la denominazione dell’impresa. La richiesta non è condizione di procedibilità — a differenza della richiesta di risarcimento che nella RC auto condiziona la proponibilità della domanda (art. 145 del Codice delle assicurazioni) — e il silenzio del destinatario non è neutro: in caso di omessa o incompleta comunicazione il giudice può desumerne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c.
Secondo passo: l’azione diretta e i suoi limiti
Il danneggiato ha azione diretta contro l’impresa che presta la copertura della responsabilità civile al convenuto, nei limiti del massimale. Il responsabile è litisconsorte necessario e l’azione si prescrive nello stesso termine applicabile all’azione contro di lui. Fin qui il modello è quello della RC auto. La differenza sta nel comma 3.
| Profilo | RC auto — art. 144 Cod. ass. | Danni da IA — art. 20 d.lgs. n. 160/2026 |
|---|---|---|
| Obbligo di assicurazione | Sì, per la circolazione dei veicoli | No: l’azione presuppone una polizza esistente |
| Passaggio preventivo | Richiesta di risarcimento come condizione di proponibilità (art. 145) | Richiesta informativa facoltativa, risposta entro 30 giorni |
| Eccezioni contrattuali | Non opponibili al danneggiato per l’intero massimale | Opponibili se anteriori al sinistro |
| Rivalsa | Nella misura in cui l’impresa avrebbe potuto rifiutare o ridurre la prestazione | Stessa formula |
| Litisconsorzio | Necessario con il responsabile | Necessario con il responsabile |
| Prescrizione | Stesso termine dell’azione verso il responsabile | Stesso termine dell’azione verso il responsabile |
La lettura coordinata dei commi 3 e 4 spiega la scelta. Le eccezioni fondate su fatti anteriori al sinistro — delimitazioni ed esclusioni del rischio, franchigie, sospensione della garanzia per mancato pagamento del premio ai sensi dell’art. 1901 c.c. — sono opponibili al danneggiato. Quelle fondate su fatti successivi, come la violazione dell’obbligo di avviso o di salvataggio dell’art. 1915 c.c., non lo sono: l’impresa paga e poi esercita la rivalsa verso il proprio assicurato. La garanzia offerta al danneggiato è quindi più debole di quella della RC auto, e l’esito della causa dipenderà in larga misura dal testo della polizza.
Il decreto non introduce un obbligo di assicurazione per chi fornisce o utilizza sistemi di IA. Introduce però un meccanismo che porta l’assicuratore direttamente in giudizio e che rende rilevanti, davanti al danneggiato, le clausole di esclusione e le franchigie. Le polizze RC generali e professionali andranno rilette: la presenza o l’assenza di una copertura specifica per i danni da sistemi di IA diventa un elemento della gestione del contenzioso, non solo del bilancio.
Il nodo del calendario: AI Act e Omnibus digitale
Gli artt. 17, comma 2, e 18 funzionano per rinvio agli obblighi dell’AI Act. La loro resa concreta dipende quindi da quali obblighi siano effettivamente applicabili al momento dei fatti, e il quadro è cambiato di recente: il Regolamento (UE) 2026/1744, l’Omnibus digitale sull’IA, in vigore dal 27 luglio 2026, ha differito il Capo III, sezioni 1, 2 e 3, cioè l’intero blocco dei sistemi ad alto rischio.
La mappa completa delle scadenze 2025–2028 e delle modifiche introdotte dall’Omnibus è ricostruita, norma per norma, nella nostra guida AI Act dal 2 agosto 2026: cosa è vero e cosa no. Qui interessa un solo profilo: quali obblighi possono oggi fondare la presunzione dell’art. 18.
- Pratiche vietate dell’art. 5 (dal 2 febbraio 2025; i nuovi divieti dell’Omnibus dal 2 dicembre 2026)
- Obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali, Capo V (dal 2 agosto 2025)
- Trasparenza dell’art. 50 (dal 2 agosto 2026; marcatura dei contenuti per i sistemi già sul mercato dal 2 dicembre 2026)
- Artt. 9, 11, 12, 14 e 26 per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III: dal 2 dicembre 2027
- Stessi obblighi per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti dell’allegato I: dal 2 agosto 2028
La conseguenza va detta con chiarezza: fino al 2 dicembre 2027 non esiste, per i sistemi ad alto rischio, un obbligo giuridicamente applicabile di tenere il sistema di gestione dei rischi, la documentazione tecnica o i log secondo gli artt. 9, 11 e 12, né di assicurare la sorveglianza umana dell’art. 14. Manca quindi la «violazione» su cui innestare la presunzione, e la conseguenza più severa del comma 5 dell’art. 17 — i fatti ritenuti ammessi — resta legata a una documentazione che l’operatore potrebbe non essere ancora tenuto a possedere.
Non ne segue che la norma sia oggi inutile. Il comma 2 dell’art. 17 dice che quelle categorie «rientrano» tra gli elementi di prova esibibili: l’elenco non è tassativo, e il comma 1 consente di ordinare l’esibizione di qualunque elemento specificamente pertinente al funzionamento del sistema, esistente di fatto — log generati, documentazione di progetto, istruzioni agli operatori. E sul fronte dell’art. 18 la presunzione è già pienamente operante per le pratiche vietate, per i modelli per finalità generali e per gli obblighi di trasparenza.
Questioni aperte: regola sostanziale e diritto intertemporale
Quale norma sostanziale
Le premesse del decreto richiamano espressamente gli artt. 2050 e 2051 c.c., ma l’articolato non sceglie. Il titolo della responsabilità resterà l’art. 1218 c.c. nei rapporti contrattuali e, fuori da essi, l’art. 2043 c.c. o, dove se ne ravvisino i presupposti, l’art. 2050 (se l’impiego del sistema integra un’attività pericolosa) e l’art. 2051 (se si afferma un rapporto di custodia sul sistema). L’inquadramento non è indifferente: incide sulla prova liberatoria e, di riflesso, sul peso concreto della presunzione dell’art. 18. Sarà la giurisprudenza, assistita dai nuovi strumenti probatori, a tracciare i confini caso per caso.
Fatti anteriori al 30 settembre 2026
Il decreto non contiene una disciplina transitoria per il Capo II: l’art. 21 riguarda soltanto i sistemi di IA in uso alle Forze di polizia. Le tre norme principali, però, hanno natura diversa, e la risposta non può essere unica.
- Art. 17 — accesso alle prove. È norma processuale e, per il principio tempus regit actum, è ragionevole ritenerla applicabile alle istanze proposte dopo il 30 settembre 2026, anche nei giudizi pendenti, entro i limiti delle preclusioni istruttorie già maturate.
- Art. 18 — presunzione del nesso. Le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio e le presunzioni legali sono tradizionalmente ricondotte al diritto sostanziale, collocato non a caso nel codice civile (artt. 2697 e 2728 c.c.). La soluzione prudente è riferirla ai fatti dannosi successivi all’entrata in vigore; il punto è destinato a essere discusso.
- Art. 20 — azione diretta. Attribuisce al danneggiato un diritto nuovo verso un soggetto estraneo all’illecito e incide su contratti stipulati senza tenerne conto. Anche qui la lettura più cauta la limita ai sinistri successivi al 30 settembre 2026, ma non vi sono ancora pronunce.
Il coordinamento con la nuova disciplina del prodotto difettoso
La direttiva (UE) 2024/2853 deve essere recepita entro il 9 dicembre 2026 e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo quella data. Il relativo schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 434), esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nell’agosto 2026, ha completato il passaggio per i pareri parlamentari ma, alla data di questo aggiornamento, non risulta ancora adottato in via definitiva. Quando lo sarà, il danneggiato da un sistema di IA potrà contare su due binari paralleli: la responsabilità oggettiva del fabbricante per il difetto del software e la responsabilità degli altri operatori — a cominciare dal deployer — rafforzata dagli strumenti del d.lgs. n. 160/2026.
Checklist operativa: danneggiato e impresa
- Verificare che lo strumento coinvolto sia un sistema di IA nel senso dell’art. 3 dell’AI Act e individuare tutti gli operatori della catena: fornitore, deployer, importatore, distributore.
- Raccogliere subito gli elementi di verosimiglianza richiesti dall’art. 17: output contestato, date e orari, comunicazioni ricevute, schermate, contesto d’uso.
- Inviare con mezzo tracciabile la richiesta sulla copertura assicurativa dell’art. 20, comma 1, e annotare la scadenza dei trenta giorni.
- Identificare l’obbligo dell’AI Act che si assume violato e verificarne la data di applicabilità: da essa dipende l’operatività della presunzione.
- Formulare l’istanza di esibizione per categorie specifiche e proporzionate, indicando il detentore effettivo, anche terzo, e prevenendo le obiezioni di riservatezza con la proposta di misure ex art. 121-ter c.p.i.
- Valutare il foro dell’art. 16, comma 4, e il concorso con i titoli dell’art. 82 GDPR e, per i prodotti immessi sul mercato dopo il 9 dicembre 2026, della disciplina del prodotto difettoso.
- Per ciascun sistema già censito, individuare chi detiene log e documentazione, dove sono conservati e per quanto tempo: è l’informazione che servirà per rispondere a un ordine di esibizione.
- Conservare i log e documentare la supervisione umana già ora, senza attendere il 2027: chi non può produrre ciò che il giudice ordina rischia che i fatti allegati si ritengano ammessi.
- Negoziare con i fornitori clausole di accesso alla documentazione tecnica e di cooperazione processuale: il deployer convenuto dipende da ciò che il fornitore conserva.
- Rileggere le polizze RC: coperture, esclusioni, franchigie, massimali. Predisporre una procedura interna per rispondere entro trenta giorni alle richieste dell’art. 20.
- Preparare versioni non riservate della documentazione, per non trovarsi a scegliere in udienza tra segreto commerciale e ammissione dei fatti.
- Aggiornare il modello organizzativo 231 alla luce del nuovo art. 25-vicies.
Domande frequenti
Da quando si applicano le nuove regole sui danni da intelligenza artificiale?
Dal 30 settembre 2026, data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026. Le regole civilistiche sono contenute negli articoli da 16 a 20. Il decreto non detta una disciplina transitoria per queste norme: l’accesso alle prove, di natura processuale, può ragionevolmente essere chiesto anche nei giudizi pendenti, mentre per la presunzione del nesso causale e per l’azione diretta contro l’assicuratore la lettura più prudente le riferisce ai fatti dannosi successivi all’entrata in vigore.
Chi subisce un danno da un sistema di IA deve ancora provare il nesso causale?
Non sempre. L’articolo 18 presume il nesso di causalità tra la violazione e il danno quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dal regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, il Regolamento (UE) 2024/1689. Il danneggiato deve comunque dimostrare l’esistenza di un obbligo applicabile al convenuto, la sua violazione e il danno subito; il convenuto può superare la presunzione provando una causa alternativa o l’irrilevanza causale della violazione. Se il danno non è collegato a una violazione dell’AI Act, il nesso va provato secondo le regole ordinarie.
Quali documenti tecnici si possono chiedere al giudice?
L’articolo 17 consente di chiedere l’esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti al funzionamento del sistema, tra cui i registri automatici degli eventi previsti dall’articolo 12 dell’AI Act, la documentazione sul sistema di gestione dei rischi dell’articolo 9, le informazioni pertinenti della documentazione tecnica dell’articolo 11 e i parametri e le modalità di supervisione umana dell’articolo 14. L’ordine può essere rivolto alla controparte o al terzo che detiene la documentazione, come il fornitore del sistema. Occorre rendere verosimile la fondatezza della domanda e l’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato, con misure di tutela dei segreti commerciali.
Cosa succede se l’impresa non consegna la documentazione ordinata dal giudice?
Se la parte non adempie senza giustificato motivo, anche solo in parte, il giudice può trarne argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura civile. Se l’inadempimento riguarda registri, gestione dei rischi, documentazione tecnica o supervisione umana, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, ritiene come ammessi i fatti allegati dal danneggiato. Il terzo che non ottempera è condannato a una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro.
La certificazione di conformità all’AI Act esclude la responsabilità?
No. L’articolo 19 stabilisce che la conformità del sistema di intelligenza artificiale agli obblighi del Regolamento (UE) 2024/1689, anche se certificata secondo le procedure di valutazione della conformità, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La certificazione resta un elemento che il giudice può valutare, ma non opera come esimente; restano salve le regole specifiche della disciplina sul danno da prodotti difettosi.
Si può agire direttamente contro l’assicurazione di chi ha causato il danno?
Sì, se il responsabile è coperto da un’assicurazione della responsabilità civile relativa a quel danno. L’articolo 20 attribuisce al danneggiato un’azione diretta contro l’impresa di assicurazione, nei limiti del massimale, con il responsabile come litisconsorte necessario e con lo stesso termine di prescrizione. Prima della causa si può chiedere al responsabile se è assicurato: deve rispondere entro trenta giorni. Diversamente dalla RC auto, l’assicuratore può opporre al danneggiato le eccezioni contrattuali anteriori al sinistro. Il decreto non introduce un obbligo di assicurazione.
Il consumatore danneggiato può fare causa davanti al giudice della propria città?
Sì. Quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, l’articolo 16, comma 4, rende competente anche il giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio. Si tratta di un foro aggiuntivo, che si affianca a quelli ordinari e che il danneggiato può scegliere; la novità è particolarmente rilevante per i danni extracontrattuali.
Conclusioni
Il d.lgs. n. 160/2026 non risponde alla domanda che per anni ha dominato il dibattito — chi deve rispondere dei danni cagionati da un sistema che decide da sé — e sceglie di spostare il confronto sul terreno dove quelle cause si perdevano: la prova. Ordine di esibizione dovuto, fatti ritenuti ammessi in caso di inottemperanza, nesso causale presunto in presenza di una violazione dell’AI Act, assicuratore chiamato direttamente in giudizio: ciascuno di questi strumenti, preso da solo, è una correzione; combinati, rovesciano la dinamica tipica del processo.
La portata effettiva delle nuove regole andrà però misurata con attenzione. Il rinvio europeo degli obblighi sui sistemi ad alto rischio rende oggi solo parzialmente operative sia la documentazione tipizzata dell’art. 17 sia la presunzione dell’art. 18; la formulazione di quest’ultima richiederà un assestamento interpretativo; l’azione diretta, priva di un obbligo di assicurazione e con eccezioni contrattuali opponibili, vale quanto vale la polizza del convenuto. Mancano, infine, regole transitorie espresse.
Una cosa è però già certa. Per chi fornisce o utilizza sistemi di intelligenza artificiale, la documentazione non è più un adempimento da esibire all’autorità di vigilanza: è la prima linea della difesa in giudizio. Per chi subisce un danno, la differenza tra una causa vinta e una causa persa si gioca nei giorni immediatamente successivi al fatto, nella raccolta degli elementi di verosimiglianza e nella richiesta sulla copertura assicurativa.
Le scelte che contano si fanno prima della causa: individuare gli operatori responsabili, fissare gli elementi di verosimiglianza, chiedere la copertura assicurativa, impostare l’istanza di esibizione. Lo Studio assiste danneggiati e imprese nelle controversie di responsabilità civile legate all’impiego di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale, e affianca le aziende nella revisione di documentazione, contratti con i fornitori e coperture assicurative.
Richiedi una consulenzaFonti e riferimenti normativi
- D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160 — «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 [...] in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l’attività di polizia e di responsabilità civile e penale» (G.U. Serie generale n. 214 del 15 settembre 2026), in particolare artt. 11, 12, 15, 16–20 e 21
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale, art. 24
- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), in particolare artt. 3, 5, 9, 11, 12, 14, 26, 50, Capo III sezione 5 e Capo V
- Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026 (Omnibus digitale sull’IA), G.U.U.E. serie L del 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026
- Direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi; legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025); schema di decreto legislativo di recepimento, Atto del Governo n. 434
- Commissione europea, proposta di direttiva COM(2022) 496 (AI Liability Directive), ritirata: G.U.U.E. C/2025/5423 del 6 ottobre 2025
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 82
- Codice civile, artt. 1218, 1901, 1915, 1917, 2043, 2050, 2051, 2697 e 2728; codice di procedura civile, artt. 116, 210 e 232
- D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), artt. 144 e 145; legge 8 marzo 2017, n. 24, art. 12
- D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), art. 121-ter
- Corte di cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 gennaio 2008, n. 576 — criterio del «più probabile che non» nell’accertamento del nesso causale in sede civile
Avvertenza. Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Le norme commentate sono di recentissima introduzione e non risultano ancora pronunce che ne abbiano chiarito l’interpretazione; il calendario applicativo dell’AI Act e il recepimento della direttiva (UE) 2024/2853 sono in evoluzione. Prima di assumere iniziative è necessario verificare il testo vigente delle disposizioni richiamate. Contenuto aggiornato al 22 settembre 2026.

