Note a marginealberghiart. 1783 c.c.

Responsabilità per le cose portate in albergo: quando l’albergatore risponde


13 Giugno 2026|Art. 1783 cod. civ.|avv.celotti

Chi soggiorna in una struttura ricettiva affida — anche solo varcandone la soglia — i propri beni alla sfera di controllo dell'albergatore. Che cosa accade se un bagaglio sparisce dalla camera, se un orologio viene rubato o se un capo consegnato al guardaroba non viene restituito? Il codice civile dedica alla materia una disciplina speciale, gli artt. 1783 e seguenti, che bilancia la tutela del cliente con i limiti di rischio ragionevolmente esigibili dall'impresa alberghiera. Vediamo quando l'albergatore risponde, quando no e perché la differenza tra cosa sottratta e cosa smarrita può cambiare l'esito di una richiesta di risarcimento.

Il fondamento normativo: una responsabilità ex recepto

Art. 1783 c.c.
Gli albergatori «sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo». Si tratta di una responsabilità ex recepto che, secondo l'insegnamento costante della Cassazione, sorge per il solo fatto dell'introduzione delle cose nell'albergo, indipendentemente da qualsiasi consegna: essa inerisce direttamente al contenuto del contratto alberghiero e all'obbligo accessorio di garantire la sicurezza dei beni del cliente (Cass. civ., Sez. III, n. 28812/2008).

Sono «portate in albergo» le cose che si trovano nell'alloggio durante il soggiorno, quelle di cui l'albergatore assume la custodia fuori dell'albergo nello stesso periodo, e quelle di cui assume la custodia in un lasso di tempo ragionevole prima o dopo il soggiorno (si pensi ai bagagli affidati prima del check-in o ritirati dopo il check-out). La medesima disciplina si estende, ai sensi dell'art. 1786 c.c., a pensioni, case di cura, stabilimenti balneari, trattorie e simili.

Cose «portate» e cose «consegnate»: due regimi distinti

Il perno dell'intera materia è la consegna in custodia. A seconda che il bene sia stato semplicemente introdotto in albergo oppure affidato all'albergatore, cambia radicalmente la misura del risarcimento.

Responsabilità limitata (art. 1783 c.c.)

Per le cose semplicemente portate in albergo e non consegnate, l'albergatore risponde entro un tetto pari a cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

Il cliente non ha l'obbligo di affidare in custodia i propri oggetti di valore; se però non lo fa, in caso di sottrazione potrà ottenere il ristoro solo entro il limite legale, salvo che provi la colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari. In assenza di tale riscontro probatorio, la determinazione del “quantum” entro il limite massimo stabilito nell’ultimo comma dell’art. 1783 c.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale é libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento (Cass. civ., Sez. III, n. 5030/2014).

Responsabilità illimitata (art. 1784 c.c.)

Il tetto cade e la responsabilità diventa piena in due ipotesi:

quando le cose sono state consegnate in custodia all'albergatore (ad esempio depositate in cassaforte o alla reception);
quando l'albergatore ha rifiutato di ricevere cose che era obbligato ad accettare (carte-valori, denaro contante, oggetti di valore), salvo che fossero pericolose o, in rapporto alle dimensioni e alla gestione dell'albergo, di valore eccessivo o di natura ingombrante.

Quando l'albergatore non risponde: l'art. 1785 c.c.

La responsabilità è esclusa quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti a tre cause tipiche:

fatto del cliente — o delle persone che lo accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita (è l'albergatore a dover provare l'incauta custodia, ad es. effetti di valore lasciati incustoditi negli spazi comuni);
forza maggiore — vi rientra anche la rapina con violenza o minaccia, ma soltanto se le circostanze di tempo e luogo l'abbiano resa assolutamente imprevedibile e inevitabile;
natura della cosa — vizi intrinseci o qualità del bene estranee all'attività alberghiera.

L'esonero, tuttavia, non opera quando l'evento è dovuto a colpa dell'albergatore, dei suoi familiari o ausiliari: in tal caso il risarcimento è pieno e il limite delle cento giornate non si applica (art. 1785-bis c.c.). La colpa può risiedere nella stessa organizzazione dell'impresa: la Cassazione ha ritenuto responsabile l'albergatore per il furto notturno commesso in una fascia oraria di indisponibilità del servizio di custodia, senza adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi (Cass. civ., Sez. III, n. 10493/2009); così come è stata accolta la richiesta del cliente di risarcimento del danno conseguente al furto di una pelliccia appesa all'attaccapanni della hall dell'albergo, ravvisandosi la colpa dell'albergatore per il fatto di avere predisposto la rastrelliera in prossimità della sala da pranzo, in una posizione che ne rendeva impossibile la sorveglianza al personale (Cass., Sez. III, n. 4132/2024).

Attenzione ai cartelli di esonero.
I patti e gli avvisi diretti a escludere o limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore sono nulli (art. 1785-quater c.c.): il classico cartello «la direzione non risponde» è privo di effetto.
Le cose portate in albergo
Mappa della responsabilità · artt. 1783 ss. c.c.

Art. 1783 c.c.
Responsabilità
LIMITATA
Cose portate in albergo e non consegnate in custodia.
Tetto: 100 × il prezzo giornaliero dell'alloggio
Art. 1784 c.c.
Responsabilità
ILLIMITATA
Cose consegnate in custodia (o rifiuto illegittimo di riceverle).
Nessun tetto: risarcimento pieno

Quando l'albergatore NON risponde
Art. 1785 c.c.
Fatto del cliente
o di chi lo accompagna
Forza maggiore
imprevedibile e inevitabile
Natura della cosa
vizio intrinseco del bene
Ma se c'è colpa dell'albergatore → risarcimento pieno (art. 1785-bis c.c.)

✓ Cosa SOTTRATTA
Furto / fatto del terzo nella sfera dell'albergo → tutelata
✗ Cosa SMARRITA
Perdita imputabile al cliente → esclusa (art. 1785, n. 1)

I cartelli «la direzione non risponde» sono NULLI · art. 1785-quater c.c.

Cose sottratte e cose smarrite: una distinzione decisiva

Il testo dell'art. 1783 c.c. parla di deterioramento, distruzione o sottrazione: non menziona lo «smarrimento». La precisazione non è meramente lessicale, perché segna il confine della tutela. Ciò che conta davvero non è l'etichetta, ma a quale sfera di rischio sia imputabile l'evento.

Cosa sottratta

Il bene è tolto dalla disponibilità del cliente per un fatto altrui (tipicamente il furto da parte di un terzo) che ricade nella sfera di rischio organizzativo dell'albergo. È l'ipotesi tutelata dagli artt. 1783-1784 c.c.

Cosa smarrita

Il bene è perduto per la condotta dello stesso cliente (lo dimentica, lo perde, lo lascia incustodito). Non è «sottrazione» e, in quanto fatto del cliente, ricade nell'esclusione dell'art. 1785, n. 1 c.c.

Sul piano probatorio la differenza è netta: spetta al cliente provare l'avvenuta sottrazione (cioè che un furto vi sia stato) e il valore dei beni; assolto tale onere, opera a suo favore la presunzione di responsabilità dell'albergatore, gravato della prova liberatoria. Al contrario, la mera sparizione inspiegata — non riconducibile al fatto di un terzo e compatibile con la disattenzione di chi soggiorna — resta a carico del cliente, configurando uno smarrimento estraneo alla disciplina speciale.

In sintesi: l'albergatore garantisce contro la sottrazione, non contro la negligenza del cliente. La linea di confine passa per l'imputabilità dell'evento e per la prova del furto.

Indicazioni pratiche

per gli oggetti di valore, avvalersi della cassaforte o della consegna in custodia: è l'unico modo per accedere alla responsabilità illimitata;
conservare prove del valore dei beni (fatture, scontrini, perizie) e, in caso di furto, sporgere immediata denuncia all'autorità e all'albergatore;
denunciare l'accaduto all'albergatore senza ingiustificato ritardo: il ritardo immotivato preclude l'esercizio dei diritti (art. 1785-ter c.c.), salvo il caso di colpa dell'albergatore;
non dare peso ai cartelli di esonero: sono nulli per legge (art. 1785-quater c.c.).
Furto, danneggiamento o smarrimento di oggetti in albergo?
Ogni vicenda va valutata alla luce delle circostanze concrete e dell'onere della prova. Lo Studio Legale Celotti assiste clienti e strutture alberghiere nella tutela giudiziale e stragiudiziale.

Domande frequenti

L'albergatore risponde dei furti subiti dal cliente in albergo?

Sì. L'albergatore è responsabile della sottrazione delle cose portate dal cliente, per il solo fatto della loro introduzione in albergo (art. 1783 c.c.). Non risponde se prova che il fatto è dovuto al cliente, a forza maggiore o alla natura della cosa (art. 1785 c.c.).

Qual è il limite del risarcimento per le cose non consegnate in custodia?

Per le cose semplicemente portate in albergo e non consegnate, il risarcimento è limitato a cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata (art. 1783 c.c.). Il limite non opera se viene provata la colpa dell'albergatore (art. 1785-bis c.c.).

Che differenza c'è tra cose sottratte e cose smarrite in albergo?

La cosa sottratta è tolta al cliente da un fatto altrui (furto) che rientra nel rischio dell'albergo ed è tutelata dagli artt. 1783-1784 c.c. La cosa smarrita è perduta per condotta dello stesso cliente: non è «sottrazione» e ricade nell'esclusione dell'art. 1785, n. 1, c.c.

I cartelli con la scritta «la direzione non risponde» sono validi?

No. I patti e gli avvisi che escludono o limitano preventivamente la responsabilità dell'albergatore sono nulli (art. 1785-quater c.c.). Il cartello, quindi, non produce alcun effetto liberatorio.

Cosa deve fare il cliente dopo aver scoperto un furto in hotel?

Deve denunciare il fatto all'albergatore senza ingiustificato ritardo (art. 1785-ter c.c.), pena la decadenza dalla tutela, e conservare le prove del valore dei beni. È opportuno sporgere anche denuncia all'autorità di polizia giudiziaria.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Le citazioni giurisprudenziali sono richiamate a titolo orientativo: l'esito di ogni caso dipende dalle circostanze concrete.