Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 Febbraio 2014 e in vigore dal giorno successivo il Decreto Legislativo 19 Febbraio 2014 n. 14, recante Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita’ degli uffici giudiziari.

Si riporta il testo dell’art. 10, rubricato “Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari

  1. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Napoli e’ ripristinata la sezione distaccata di Ischia, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana.
  2. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e’ ripristinata la sezione distaccata di Lipari, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Leni, Lipari, Malfa, Santa Marina Salina.
  3. Fino al 31 dicembre 2016, nel circondario del tribunale di Livorno e’ ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente giurisdizione sul territorio dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio Marina, Rio nell’Elba.
  4. Con decreto del Ministro della giustizia, avente natura non regolamentare, e’ fissata la data di inizio del funzionamento delle sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3.
  5. Nelle sezioni distaccate di cui al presente articolo sono trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale e’ determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime.
  6. Le controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie sono trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale. In tale sede sono altresi’ svolte, in via esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell’udienza preliminare.
  7. In deroga a quanto previsto dal comma 6, con decreto del Ministro della giustizia in conformita’ alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell’ordine degli avvocati, puo’ disporsi che nelle sezioni distaccate siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
  8. In considerazione di particolari esigenze, il presidente del tribunale, sentite le parti, puo’ disporre che una o piu’ udienze relative a procedimenti civili o penali da trattare nella sede principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che una o piu’ udienze relative a procedimenti da trattare nella sezione distaccata siano tenute nella sede principale.
  9. Sentiti il consiglio giudiziario ed il consiglio dell’ordine degli avvocati, il provvedimento puo’ essere adottato anche in relazione a gruppi di procedimenti individuati secondo criteri oggettivi.
  10. I magistrati assegnati alle sezioni distaccate del tribunale ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede principale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall’articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
  11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente di sezione.
  12. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle sezioni distaccate di cui al presente articolo, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale gia’ in servizio presso le rispettive sedi principali alla data di cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.
  13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituita dalla tabella di cui all’allegato II del presente decreto.