Note a margineart. 473-bis c.p.c.assegno di mantenimento

Separazione e divorzio dopo la riforma Cartabia: il rito unificato


15 Settembre 2026|Guide legali|avv.celotti
Famiglia, persone, minori e successioni  ·  Aggiornato al 15 settembre 2026

Dal 28 febbraio 2023 separazione, divorzio, affidamento e mantenimento non hanno più riti distinti: gli articoli 473-bis e seguenti del codice di procedura civile li hanno fusi in un procedimento unico, ritoccato dal correttivo del 2024 e ormai passato al vaglio della Corte costituzionale. Il baricentro della causa si è spostato all’indietro: quasi tutto si gioca nell’atto introduttivo e nelle tre memorie che precedono la prima udienza. Resta invece sospeso il pezzo ordinamentale della riforma: il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è stato rinviato ancora, e la sua efficacia è oggi spostata a ottobre 2027.

In sintesi
  1. 1 Un solo rito, dagli artt. 473-bis a 473-bis.71 c.p.c., per tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Il d.lgs. n. 164/2024 vi ha attratto anche le domande di risarcimento del danno da violazione dei doveri familiari.
  2. 2 Il ricorso deve contenere il piano genitoriale e, a corredo, dichiarazioni dei redditi ed estratti conto degli ultimi tre anni. L’onere è simmetrico: l’art. 473-bis.16 lo replica per la comparsa di risposta.
  3. 3 Il calendario è scandito a ritroso dall’udienza: costituzione del convenuto a 30 giorni, poi memorie a 20, 10 e 5 giorni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2025, ha ritenuto quei termini compatibili con gli artt. 3, 24 e 111 Cost.
  4. 4 Alla prima udienza la comparizione personale è obbligatoria. L’ordinanza con i provvedimenti temporanei è titolo esecutivo e titolo per iscrizione di ipoteca giudiziale ed è reclamabile in corte d’appello nel termine perentorio di dieci giorni.
  5. 5 Separazione e divorzio possono viaggiare nello stesso processo (art. 473-bis.49 c.p.c.); la Cassazione, con la sentenza n. 28727/2023, ha ammesso il cumulo anche nel ricorso congiunto. Il contributo unificato, però, si paga due volte.
  6. 6 Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie non è ancora nato: dopo il d.l. n. 117/2025, l’art. 3, comma 3, del d.l. 12 giugno 2026, n. 100 ha portato il termine dell’art. 49 del d.lgs. n. 149/2022 da quattro a cinque anni, spostandone l’efficacia a ottobre 2027.

Fino al 28 febbraio 2023 la crisi della famiglia si processava a compartimenti stagni. La separazione seguiva gli artt. 706 e seguenti c.p.c., il divorzio l’art. 4 della legge n. 898/1970, i procedimenti sulla responsabilità genitoriale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio l’art. 38 disp. att. c.c. davanti a un giudice spesso diverso. Tre riti, tre scansioni processuali, tre modelli di provvedimento provvisorio, con un contenzioso parallelo sulla competenza che assorbiva mesi prima ancora di discutere del merito.

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha chiuso quella stagione inserendo nel libro secondo del codice di rito un titolo IV-bis interamente nuovo, che dall’art. 473-bis all’art. 473-bis.71 disciplina in modo unitario tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie. Non si è trattato di una riscrittura cosmetica: cambiano la struttura dell’atto introduttivo, il regime delle preclusioni, la funzione della prima udienza, il sistema delle impugnazioni dei provvedimenti provvisori.

Tre anni e mezzo di applicazione, un decreto correttivo — il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 — e le prime pronunce di legittimità e costituzionali consentono oggi di leggere il rito unificato non più come una novità da decifrare, ma come un sistema con regole assestate e alcuni punti ancora aperti. Questa guida li percorre nell’ordine in cui il difensore li incontra: dal perimetro di applicazione alla checklist operativa, passando per il nodo pratico più rilevante, il cumulo di separazione e divorzio.

Un rito solo: ambito di applicazione e mutamento del rito

L’art. 473-bis c.p.c. apre il titolo IV-bis con una norma di perimetro: le disposizioni che seguono si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. Non conta più, dunque, quale sia il petitum — separazione, divorzio, affidamento, alimenti, amministrazione di sostegno, ordini di protezione: il modello processuale è comune, salve le disposizioni speciali del Capo III.

Il decreto correttivo ha esteso quel perimetro in un punto di rilievo pratico crescente: vi rientrano oggi anche le domande di risarcimento del danno da violazione dei doveri familiari, il cosiddetto illecito endofamiliare, che prima si collocava in una zona grigia tra rito ordinario e rito di famiglia. Restano invece fuori, per espressa previsione, i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli di dichiarazione di adottabilità e di adozione di minori e quelli devoluti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione e protezione internazionale.

L’errore sul rito non è più fatale

Quando il procedimento è introdotto in forme diverse da quelle del titolo IV-bis, il giudice non dichiara l’inammissibilità: ordina il mutamento del rito, assegnando alle parti termini perentori per l’integrazione degli atti e delle produzioni documentali mancanti. Simmetricamente, se una causa promossa con il rito familiare riguarda materie estranee, il giudice dispone il mutamento inverso o dichiara la propria incompetenza assegnando termine per la riassunzione. Il provvedimento va pronunciato non oltre la prima udienza e restano fermi gli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo il rito inizialmente seguito.

Le disposizioni generali del Capo I completano l’impianto con regole che valgono per ogni procedimento: i poteri officiosi del giudice (art. 473-bis.2), la disciplina organica dell’ascolto del minore (artt. 473-bis.4 e 473-bis.5), la nomina del curatore speciale nei casi di conflitto di interessi (art. 473-bis.8), le disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave (art. 473-bis.9) e l’invito alla mediazione familiare (art. 473-bis.10).

Il ricorso: piano genitoriale e trasparenza patrimoniale

È qui che si concentra la vera discontinuità. L’art. 473-bis.12 c.p.c. trasforma il ricorso da atto di impulso in atto di completa esposizione: oggetto determinato, esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, conclusioni, indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti offerti in comunicazione. Chi era abituato a un ricorso presidenziale sintetico, da sviluppare dopo, deve riscrivere il proprio modello: il rito unificato non prevede più quella seconda fase.

Alle allegazioni si affiancano due corredi documentali obbligatori, la cui omissione è la prima causa di rinvio della prima udienza.

Il piano genitoriale

Nei procedimenti che riguardano i minori, al ricorso va allegato un piano genitoriale che descriva gli impegni e le attività quotidiane dei figli: scuola, percorso educativo, attività extrascolastiche, frequentazioni abituali, vacanze normalmente godute.

Non è un adempimento formale. Il piano fotografa la vita del minore prima della crisi e diventa il termine di paragone su cui il giudice misura ogni proposta di affidamento e di collocazione. Un piano generico — o costruito sul modello di un altro fascicolo — indebolisce la posizione di chi lo deposita molto più di quanto si creda.

Il secondo corredo è economico e scatta ogni volta che si domandi un contributo o vi siano figli minori. Vanno depositati le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati, quella relativa alle quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. L’art. 473-bis.48 conferma l’onere per i procedimenti di separazione e divorzio.

L’onere è rigorosamente simmetrico: l’art. 473-bis.16 impone al convenuto di costituirsi con comparsa di risposta che contenga, anche a pena di decadenza, le indicazioni degli artt. 167 e 473-bis.12, commi secondo, terzo e quarto. Chi non produce, quindi, non subisce solo una valutazione sfavorevole: perde eccezioni e domande riconvenzionali. E l’art. 473-bis.18 aggiunge un dovere di leale collaborazione il cui inadempimento il giudice valuta ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. e ai fini delle spese.

Strumenti utili in fase di redazione

Il calendario della fase introduttiva, termine per termine

Depositato il ricorso, il presidente designa entro tre giorni il giudice relatore e fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti. Tra il deposito e l’udienza non possono decorrere più di novanta giorni, elevati a centoventi se la notificazione deve avvenire all’estero; tra la notificazione e l’udienza devono intercorrere almeno sessanta giorni liberi, novanta per le notifiche all’estero. Il decreto contiene gli avvertimenti sulle decadenze, sull’obbligatorietà della difesa tecnica, sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato e sull’opportunità della mediazione familiare.

Da qui in avanti tutti i termini si contano a ritroso dall’udienza. Il correttivo ha aggiunto una valvola di flessibilità: quando ricorrono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare i termini fino alla metà.

QuandoChiChe cosa, e con quale decadenza
− 30 giorniConvenutoComparsa di risposta con eccezioni non rilevabili d’ufficio, domande riconvenzionali, piano genitoriale e documentazione economica. Art. 473-bis.16.
− 20 giorniAttoreMemoria per prendere posizione sui fatti allegati dal convenuto, modificare domande e conclusioni, proporre le eccezioni conseguenti alle sue difese, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Art. 473-bis.17, primo comma.
− 10 giorniConvenutoMemoria per precisare domande ed eccezioni, replicare alle difese dell’attore e alle eccezioni sulla riconvenzionale, indicare mezzi di prova e produrre documenti anche di prova contraria.
− 5 giorniAttoreUltima memoria, ammessa soltanto per le indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dal convenuto.

La finestra utile all’attore per reagire alla comparsa di risposta è dunque di dieci giorni: dal trentesimo al ventesimo giorno prima dell’udienza. Su questa asimmetria si è concentrata la prima questione di legittimità costituzionale sul nuovo rito.

Corte costituzionale, sentenza n. 146 del 2025

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’art. 473-bis.17 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. La discrezionalità del legislatore in materia processuale incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza, che qui non ricorre: il termine non rende l’esercizio del diritto di difesa impossibile o eccessivamente difficoltoso, perché l’attore è in grado di prevedere le difese avversarie — la riconvenzionale deve presentare un collegamento con la domanda principale ed è circoscritta dalla tipologia dei rapporti dedotti — e perché l’art. 473-bis.19 consente comunque l’ingresso di nuove domande e nuovi mezzi di prova sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori.

Corte cost., sent. 7 luglio 2025, n. 146, dep. 13 ottobre 2025 — Pres. Amoroso, Red. Navarretta

Il richiamo all’art. 473-bis.19 è il punto operativamente più utile della decisione. Nel rito familiare le preclusioni non hanno la stessa rigidità del rito ordinario: quando l’interesse del minore lo impone, domande e prove relative all’affidamento e al mantenimento restano proponibili anche oltre le barriere della fase introduttiva, con la conseguenza che il vero terreno di gioco delle decadenze è quello dei rapporti economici tra i coniugi.

Prima udienza, provvedimenti temporanei e reclamo

Prima ancora dell’udienza può intervenire l’art. 473-bis.15: quando esiste un pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione della misura, il presidente o il giudice delegato adotta inaudita altera parte i provvedimenti indifferibili nell’interesse dei figli, provvisoriamente esecutivi, fissando l’udienza di comparizione entro quindici giorni e assegnando termine perentorio per la notificazione.

All’udienza di comparizione le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. La mancata comparizione dell’attore, se il convenuto non chiede di procedere in sua assenza, determina l’estinzione del procedimento; la mancata comparizione ingiustificata di una parte costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c. e rileva sulle spese. Il giudice sente le parti, congiuntamente o separatamente, alla presenza dei difensori, tenta la conciliazione e può formulare una proposta motivata di definizione.

Fallita la conciliazione, l’art. 473-bis.22 impone al giudice di provvedere con ordinanza sui provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse delle parti e dei figli. È il provvedimento che, nella grande maggioranza dei casi, governerà la vita delle persone per gli anni di durata del giudizio.

Che cosa vale l’ordinanza ex art. 473-bis.22
  • Costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
  • Conserva efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non venga sostituita da un nuovo provvedimento.
  • È modificabile e revocabile ex art. 473-bis.23 in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti.

Con la stessa ordinanza il giudice fissa, entro novanta giorni, l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova e predispone il calendario del processo; se la causa è matura per la decisione senza istruttoria, dispone la discussione orale e trattiene la causa in decisione.

Il regime delle impugnazioni è disciplinato dall’art. 473-bis.24 ed è uno dei punti su cui il correttivo del 2024 è intervenuto in modo più incisivo.

ProfiloDisciplina
Provvedimenti reclamabiliI provvedimenti temporanei e urgenti del primo comma dell’art. 473-bis.22 e, se emessi in corso di causa, quelli che sospendono o limitano sostanzialmente la responsabilità genitoriale, modificano sostanzialmente affidamento e collocazione dei minori o ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
TermineDieci giorni, perentori, dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore.
Giudice e tempiCorte d’appello in composizione collegiale, che decide entro sessanta giorni dal deposito del ricorso con ordinanza immediatamente esecutiva.
Ricorso per cassazioneDopo il d.lgs. n. 164/2024 è ammesso solo nei casi del secondo comma, cioè per i provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale e sull’affidamento: le statuizioni meramente economiche ne restano fuori.

Sempre il correttivo ha risolto in senso restrittivo la questione, molto dibattuta nei primi due anni, della reclamabilità autonoma dei provvedimenti indifferibili: l’ordinanza che conferma, modifica o revoca il decreto emesso inaudita altera parte è oggi impugnabile unitamente ai provvedimenti temporanei dell’art. 473-bis.22, salvo che incida sostanzialmente sulla responsabilità genitoriale o sulla collocazione dei minori.

Istruttoria, decisione e appello

La fase istruttoria dispone di strumenti tipizzati: la consulenza tecnica d’ufficio (art. 473-bis.25), la nomina di un esperto su richiesta concorde delle parti per il supporto alla gestione della crisi (art. 473-bis.26) e l’intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori (art. 473-bis.27), che il giudice deve delimitare con un mandato specifico e a termine.

Esaurita l’istruttoria, l’art. 473-bis.28 disegna una rimessione in decisione tutta cartolare: il giudice fissa l’udienza e assegna alle parti termini non superiori a sessanta giorni per le note di precisazione delle conclusioni, a trenta per le comparse conclusionali e a quindici per le memorie di replica, tutti anteriori all’udienza. La sentenza va depositata nei sessanta giorni successivi.

L’appello, disciplinato dagli artt. 473-bis.30 e seguenti, si propone con ricorso e ricalca l’architettura del primo grado: decreto del presidente, costituzione dell’appellato con eventuale appello incidentale, intervento del pubblico ministero, udienza di discussione. L’art. 473-bis.35 conserva anche in secondo grado la deroga al divieto di nova per le domande e le eccezioni relative all’affidamento e al mantenimento dei figli minori.

Merita attenzione la Sezione III del Capo II, dedicata all’attuazione dei provvedimenti: garanzie a tutela del credito (art. 473-bis.36), pagamento diretto da parte del terzo (art. 473-bis.37), attuazione dei provvedimenti sull’affidamento (art. 473-bis.38) e misure in caso di inadempienze o violazioni (art. 473-bis.39). Il correttivo ha qui distinto due binari — l’istanza incidentale depositata nel procedimento pendente e la domanda autonoma, che segue le forme integrali del rito unificato con i mezzi di impugnazione ordinari — chiarendo che, finché pende un procedimento sulla titolarità o sull’esercizio della responsabilità genitoriale, la competenza sull’attuazione resta al giudice di quel procedimento.

Il cumulo di separazione e divorzio: la novità che ha cambiato la pratica

Se si dovesse indicare una sola disposizione del titolo IV-bis per il suo impatto concreto, sarebbe l’art. 473-bis.49. Negli atti introduttivi del procedimento di separazione le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse: un solo processo, un solo giudice, una sola sentenza con capi autonomi.

Il cumulo è però solo processuale. Le domande di divorzio restano improcedibili finché non siano decorsi i termini di legge e non sia passata in giudicato la sentenza che pronuncia la separazione. La scansione sostanziale, in altre parole, non si accorcia: resta quella dell’art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970, come modificato dalla legge n. 55/2015.

I termini che restano invariati

Sei mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice nella separazione consensuale; dodici mesi nella separazione giudiziale. Il cumulo consente di anticipare l’istruttoria e la negoziazione delle condizioni, non di comprimere l’attesa che la legge impone.

Il primo interrogativo applicativo è sorto quasi subito: il cumulo è riservato al contenzioso o si estende al ricorso congiunto dell’art. 473-bis.51? Il Tribunale di Treviso ha attivato il rinvio pregiudiziale dell’art. 363-bis c.p.c. e la Cassazione ha risposto in senso affermativo.

Principio di diritto

«In tema di crisi familiare, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 c.p.c. è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio».

Cass. civ., Sez. I, 16 ottobre 2023, n. 28727 — rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Treviso

La motivazione valorizza il risparmio di energie processuali e, soprattutto, l’autonomia negoziale dei coniugi, che possono regolare in una sede unica i rapporti economici, patrimoniali e relativi ai figli per entrambe le fasi della crisi. Restano fermi due limiti: le condizioni concordate non sono unilateralmente modificabili in assenza di sopravvenienze, secondo la regola rebus sic stantibus, e il tribunale conserva integro il controllo sulla rispondenza degli accordi all’interesse dei figli minori.

Il costo del cumulo: contributo unificato doppio

Con la circolare del 19 dicembre 2024 il Ministero della giustizia ha chiarito che il cumulo di domande proposte contro la stessa persona comporta il pagamento del contributo unificato per ciascuna domanda: due volte l’importo previsto per i procedimenti su domanda congiunta, due volte quello previsto per i giudizi contenziosi.

La stessa circolare precisa che la domanda riconvenzionale nei giudizi di separazione e divorzio sconta il regime speciale ratione materiae della domanda principale e non la regola generale, e conferma l’esenzione dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 115/2002 per i procedimenti che riguardano esclusivamente la prole.

Domanda congiunta, trattazione scritta e negoziazione assistita

L’art. 473-bis.51 disciplina il procedimento su domanda congiunta con un ricorso sottoscritto dalle parti e depositato al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra. Il ricorso indica le condizioni relative ai figli e ai rapporti economici, le disponibilità reddituali e patrimoniali dell’ultimo triennio, gli oneri a carico delle parti; può contenere anche la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e i relativi patti di trasferimento.

La novità che i clienti percepiscono di più è un’altra: le parti possono chiedere che il procedimento sia trattato per iscritto, con deposito di note in sostituzione dell’udienza, dichiarando di non volersi riconciliare. Il pubblico ministero esprime il proprio parere e il collegio decide con sentenza, omologando gli accordi e verificandone, in presenza di figli minori, la rispondenza al loro interesse. La separazione consensuale, in molti tribunali, si conclude così senza che nessuno metta piede in aula.

Fuori dal processo, la riforma ha ampliato in modo significativo la negoziazione assistita familiare dell’art. 6 del d.l. n. 132/2014.

Che cosa si può fare oggi in negoziazione assistita
  • Regolare l’affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, minori o maggiorenni non autosufficienti.
  • Definire il mantenimento dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti e gli alimenti dovuti ex art. 433 c.c.
  • Modificare le condizioni già stabilite in sede giudiziale o negoziale.
  • Concordare la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno divorzile, con attestazione dei difensori.
  • Accedere al patrocinio a spese dello Stato, nei casi in cui la negoziazione è obbligatoria e l’accordo viene raggiunto.

Un’avvertenza tecnica sui trasferimenti immobiliari: l’accordo di negoziazione assistita produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali, ma perché sia trascrivibile occorre che la sottoscrizione del processo verbale di accordo sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, secondo l’art. 5, comma 3, del d.l. n. 132/2014. Chi salta quel passaggio ottiene un accordo valido tra le parti ma inopponibile ai terzi.

Il binario speciale in presenza di violenza domestica o di genere

La Sezione I del Capo III, artt. 473-bis.40 – 473-bis.46, introduce un sub-procedimento che si innesta sul rito unificato quando siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori. È una delle innovazioni più qualificanti della riforma, e va attivata con precisione: l’art. 473-bis.41 richiede l’allegazione di fatti specifici e l’indicazione dei procedimenti, anche penali, già pendenti.

Le regole che cambiano
  • I termini possono essere abbreviati fino alla metà e il giudice procede senza ritardo, anche d’ufficio.
  • Il giudice richiede al pubblico ministero e alle altre autorità le informazioni sui procedimenti correlati; gli atti non coperti da segreto sono trasmessi entro quindici giorni.
  • Cade l’obbligo di comparizione personale e il giudice evita la contemporanea presenza delle parti; se la vittima è in collocazione protetta, ne ordina la secretazione dell’indirizzo.
  • Se pendono procedimenti penali per quelle condotte, il decreto non contiene l’invito alla mediazione familiare, che può essere recuperata solo se emerga l’insussistenza dei fatti allegati.

Il correttivo ha esteso l’area di tutela anche sul versante degli ordini di protezione: l’art. 473-bis.72 li ammette oggi anche quando il pericolo sia determinato dalla condotta di altri familiari, e coordina la trattazione con i procedimenti pendenti davanti al giudice della crisi familiare.

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie: dove siamo

La riforma Cartabia aveva due gambe. La prima, processuale, cammina dal 28 febbraio 2023. La seconda, ordinamentale, non ha ancora mosso un passo: è l’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, chiamato a concentrare in un solo ufficio le competenze civili del tribunale per i minorenni, quelle del giudice tutelare e quelle del tribunale ordinario in materia di famiglia e di stato delle persone.

Il disegno prevede un’articolazione su due livelli: sezioni distrettuali presso ogni sede di corte d’appello, in composizione collegiale, competenti fra l’altro su adozioni, materia penale minorile e riesame dei provvedimenti circondariali; e sezioni circondariali presso i tribunali del distretto, con giudice monocratico per le decisioni di merito su famiglia, responsabilità genitoriale e affari civili non riservati al distretto. Un unico ufficio di procura opera presso entrambi i livelli.

L’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 ne subordina l’efficacia al decorso di un termine di anni a partire dal decreto stesso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022. Quel termine è stato allungato tre volte, sempre con lo stesso meccanismo: la sostituzione di una parola.

Fonte della prorogaTermine dell’art. 49Efficacia
Testo originario del d.lgs. n. 149/2022due anniottobre 2024
Prima prorogatre anniottobre 2025
Art. 6, comma 1, d.l. 8 agosto 2025, n. 117, conv. L. 3 ottobre 2025, n. 148quattro anniottobre 2026
Art. 3, comma 3, d.l. 12 giugno 2026, n. 100, conv. L. n. 145/2026cinque anniottobre 2027

L’ultimo rinvio è quello del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 (G.U. Serie generale n. 134 del 12 giugno 2026), recante misure urgenti in materia di giustizia e per l’attuazione del Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo. Il suo art. 3, rubricato come disposizione di proroga, sostituisce nell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 149/2022 le parole «quattro anni» con «cinque anni». Il decreto è stato convertito senza modifiche sul punto: il Senato ha approvato il 30 luglio 2026, la Camera il 5 agosto, e la legge di conversione — la n. 145 del 2026 — è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’8 agosto 2026.

Il tribunale unico non è l’unica riforma messa in pausa da quell’articolo: lo stesso art. 3 sposta al 28 febbraio 2027 l’efficacia della composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari in materia cautelare e al 31 dicembre 2027 il termine per le infrastrutture digitali interdistrettuali destinate alle intercettazioni. La logica dichiarata è sempre la stessa: non distogliere risorse e personale dagli obiettivi del PNRR.

Quattro anni di attesa, e un impianto in discussione

Tre rinvii in successione non sono un incidente di percorso. Nell’agosto del 2025 il Governo aveva già manifestato l’intenzione di rivedere l’intero impianto ordinamentale, ipotizzando di rinunciare al tribunale unico e alle sue sezioni circondariali per rafforzare, in loro vece, sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, conservando i tribunali per i minorenni. Il rinvio del 2026 lascia aperta esattamente quella prospettiva.

Chi legga questa pagina a distanza di mesi è dunque invitato a verificare il testo vigente dell’art. 49 del d.lgs. n. 149/2022 prima di trarne conseguenze sulla competenza: l’esperienza degli ultimi due anni suggerisce che quel numero possa cambiare ancora. Quel che è certo è che il rito unificato descritto in questa guida si applica oggi, davanti agli uffici attuali, e non dipende dall’esito di quella partita.

Checklist operativa per il difensore

Prima di depositare il ricorso
  • Raccogli tre annualità di dichiarazioni dei redditi ed estratti conto: la richiesta alla banca ha tempi che non si comprimono a ridosso del deposito.
  • Costruisci il piano genitoriale sui fatti del singolo nucleo, non su un modello: è il documento che il giudice legge per primo.
  • Valuta subito se proporre il cumulo con la domanda di divorzio: la scelta va fatta nell’atto introduttivo e incide sul contributo unificato.
  • Se vi sono allegazioni di violenza, attiva espressamente il regime dell’art. 473-bis.41, con fatti specifici e indicazione dei procedimenti pendenti.
  • Verifica se il caso rientri nella negoziazione assistita o nella domanda congiunta con trattazione scritta: i tempi si dimezzano.
Nella fase introduttiva e alla prima udienza
  • Calendarizza a ritroso i termini di 30, 20, 10 e 5 giorni appena ricevi il decreto: la finestra di reazione dell’attore è di soli dieci giorni.
  • Ricorda che le preclusioni sulle questioni economiche tra i coniugi sono reali, mentre l’art. 473-bis.19 lascia una via d’uscita per affidamento e mantenimento dei figli minori.
  • Assicurati della comparizione personale del cliente: l’assenza ingiustificata pesa sulla valutazione e sulle spese, e per l’attore può estinguere il giudizio.
  • Se l’ordinanza provvisoria è sfavorevole, il termine per il reclamo è di dieci giorni e decorre dalla pronuncia in udienza: non attendere la comunicazione di cancelleria.

Domande frequenti

Da quando si applica il rito unificato per separazione e divorzio?

Ai procedimenti instaurati a partire dal 28 febbraio 2023. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha inserito nel libro secondo del codice di procedura civile il titolo IV-bis, articoli da 473-bis a 473-bis.71, che disciplina in modo unitario i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Ai giudizi già pendenti a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha successivamente corretto e integrato numerose disposizioni del nuovo rito.

Che cos’è il piano genitoriale e quando va allegato?

È il documento, previsto dall’art. 473-bis.12 del codice di procedura civile, che descrive gli impegni e le attività quotidiane dei figli: la scuola, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute. Va allegato al ricorso in tutti i procedimenti che riguardano i minori e, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 473-bis.16, anche alla comparsa di risposta del convenuto. Costituisce il termine di paragone su cui il giudice valuta le proposte di affidamento e di collocazione: un piano generico indebolisce concretamente la posizione di chi lo deposita.

Si possono chiedere separazione e divorzio nello stesso ricorso?

Sì. L’art. 473-bis.49 del codice di procedura civile consente di proporre negli atti introduttivi della separazione anche la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande connesse. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 28727 del 16 ottobre 2023 resa su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Treviso, ha ammesso il cumulo anche nel procedimento su domanda congiunta previsto dall’art. 473-bis.51. Il cumulo è però soltanto processuale: le domande di divorzio restano improcedibili fino al decorso dei termini di legge, sei mesi nella separazione consensuale e dodici mesi in quella giudiziale, e fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

Quali documenti economici vanno depositati con il ricorso?

Quando si formulano domande di contributo economico o vi sono figli minori, l’art. 473-bis.12 impone di allegare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati, quella relativa alle quote sociali e gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni. Lo stesso onere grava sul convenuto in forza dell’art. 473-bis.16. L’art. 473-bis.18 impone inoltre un dovere di leale collaborazione il cui inadempimento il giudice valuta ai sensi dell’art. 116, secondo comma, del codice di procedura civile e ai fini della liquidazione delle spese.

Come si impugnano i provvedimenti provvisori del giudice?

Con reclamo alla corte d’appello in composizione collegiale, da proporre nel termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore. Sono reclamabili i provvedimenti temporanei e urgenti del primo comma dell’art. 473-bis.22 e, se emessi in corso di causa, quelli che sospendono o limitano sostanzialmente la responsabilità genitoriale o modificano sostanzialmente affidamento e collocazione dei minori. La corte decide entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Dopo il decreto correttivo del 2024 il ricorso per cassazione contro l’ordinanza di reclamo è ammesso solo per i provvedimenti che incidono sulla responsabilità genitoriale e sull’affidamento, non per quelli di contenuto meramente economico.

Il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è già operativo?

No, ed è stato rinviato di nuovo. Dopo l’art. 6, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, convertito dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148, che aveva portato il termine dell’art. 49 del d.lgs. n. 149/2022 da tre a quattro anni, è intervenuto l’art. 3, comma 3, del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge n. 145 del 2026, che ha sostituito le parole «quattro anni» con «cinque anni»: l’operatività del nuovo ufficio giudiziario slitta così a ottobre 2027. Lo stesso articolo ha differito anche il giudice per le indagini preliminari in composizione collegiale, al 28 febbraio 2027, e le infrastrutture digitali per le intercettazioni, al 31 dicembre 2027. Resta sullo sfondo l’ipotesi, manifestata dal Governo, di sostituire il tribunale unico con sezioni specializzate presso i tribunali ordinari conservando i tribunali per i minorenni: prima di trarne conseguenze sulla competenza è sempre opportuno verificare il testo vigente dell’art. 49.

Conclusioni

Il rito unificato ha spostato il peso del giudizio di famiglia dalla trattazione all’atto introduttivo. Le decadenze si maturano prima ancora che le parti si presentino davanti al giudice, la documentazione economica è un onere e non una facoltà, il piano genitoriale è il documento su cui si misura la credibilità di una proposta di affidamento. Chi arriva alla prima udienza avendo trattato il ricorso come un atto di impulso si trova, semplicemente, senza strumenti.

Il bilancio dei primi tre anni e mezzo è nel complesso positivo sul piano della concentrazione: il cumulo di separazione e divorzio ha eliminato un doppio giudizio che allungava di anni la definizione della crisi, la trattazione scritta della domanda congiunta ha alleggerito i ruoli, la disciplina della violenza domestica ha finalmente un binario processuale proprio. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2025, ha superato il primo vaglio sui termini della fase introduttiva; il decreto correttivo del 2024 ha risolto in senso restrittivo la questione della reclamabilità dei provvedimenti indifferibili e ha ristretto l’accesso alla Cassazione.

Resta aperta — anzi, si allontana — la partita ordinamentale. Con il terzo rinvio, disposto dal d.l. n. 100/2026, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è slittato a ottobre 2027, e il suo destino è oggetto di un ripensamento politico dichiarato. Per il difensore la conseguenza pratica è una sola: il rito unificato è diritto vigente e va padroneggiato oggi, mentre l’assetto degli uffici va verificato sul testo di legge ogni volta, e non sulla memoria di come stavano le cose.

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La scelta tra ricorso congiunto, negoziazione assistita e giudizio contenzioso — e quella sul cumulo con la domanda di divorzio — va compiuta prima del deposito, perché condiziona tempi, costi e margini di trattativa. Lo Studio assiste le parti nei procedimenti di separazione, divorzio, affidamento e mantenimento davanti ai tribunali del distretto di Napoli.

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Fonti e riferimenti normativi

  • Codice di procedura civile, libro secondo, titolo IV-bis, artt. 473-bis – 473-bis.71 e art. 473-ter
  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n. 206), in particolare l’art. 49
  • D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 — disposizioni integrative e correttive
  • D.l. 8 agosto 2025, n. 117, art. 6, comma 1, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 148 — secondo differimento dell’efficacia delle disposizioni sul tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie
  • D.l. 12 giugno 2026, n. 100, art. 3, comma 3 (G.U. Serie generale n. 134 del 12 giugno 2026), convertito dalla legge n. 145 del 2026 (G.U. 8 agosto 2026) — terzo differimento: da quattro a cinque anni
  • Corte costituzionale, sentenza 7 luglio 2025, n. 146, depositata il 13 ottobre 2025 (Pres. Amoroso, Red. Navarretta) — art. 473-bis.17 c.p.c.
  • Corte di cassazione, Sez. I civile, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28727 — rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Treviso
  • Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 3, n. 2, lett. b), come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55
  • D.l. 12 settembre 2014, n. 132, artt. 5 e 6, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, come modificati dal d.lgs. n. 149/2022
  • Ministero della giustizia, circolare 19 dicembre 2024 — contributo unificato nei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell’unione civile, responsabilità genitoriale e procedimenti relativi alla prole; d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 10 e 13

Avvertenza. Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere legale. Le scansioni processuali descritte possono essere adattate dalle prassi e dai protocolli dei singoli uffici giudiziari, e la disciplina ordinamentale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è in evoluzione: prima di assumere iniziative processuali è necessario verificare il testo normativo vigente e le indicazioni del tribunale competente. Contenuto aggiornato al 10 settembre 2026.