Art. 11 (testo con emendamenti)
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.
Nella seduta di ieri, 27 maggio la Camera dei Deputati ha approvato il d.d.l. di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il disegno di legge è ora all’esame dell’altro ramo del parlamento (il D.L. dovrà essere convertito in legge entro il 7 giugno 2020).
Tra le novità introdotte con gli emendamenti approvati alla camera, vi è quella – sollecitata da più parti – relativa alla sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.
L’articolo 11, modificato in sede referente, dispone la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data.
Con riguardo agli assegni bancari e postali, si sospende il termine di presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario.
Nella relazione illustrativa il Governo chiarisce che ciò non impedisce ai beneficiari, che desiderino e siano in grado di farlo, di presentare il titolo al pagamento in pendenza della sospensione. Il titolo continua pertanto a essere pagabile dal trattario nel giorno di presentazione, qualora vi siano i fondi disponibili sul conto del traente; tuttavia, nell’ipotesi di difetto di provvista, varrà anche per il traente la sospensione della presentazione con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell’assegno.
Si stabilisce infine che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione.
Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.
Aggiornamento
Giovedì 4 giugno, il Senato ha approvato in via definitiva il ddl n. 1829, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, in materia di accesso al credito per le imprese (decreto liquidità), sul quale il ministro D’Incà, a nome del Governo, aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 3 giugno.
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Note a margine
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